Cassazione Penale, Ordinanza n. 13246/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di più imputati per condotte integranti resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) mancata applicazione della scriminante della reazione all'esercizio arbitrario delle funzioni, prospettando un'erronea supposizione della stessa; 2) vizio di motivazione sull'oltraggio, sostenendo che l'episodio si fosse consumato all'esterno della caserma e soltanto alla presenza di militari impegnati in servizio; 3) vizio di motivazione sulla valutazione della deposizione del teste indicato come Alessandro. La Corte ha rilevato che i primi due motivi riproponevano censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi, osservando che l'art. 393-bis c.p. presuppone un'attività ingiustamente persecutoria, non ravvisabile nel caso concreto, e che l'offesa al prestigio del vicebrigadiere era avvenuta davanti non solo agli operanti ma anche ai genitori degli imputati. Il terzo motivo è stato ritenuto non devoluto in appello e comunque infondato alla luce della valutazione di attendibilità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali operata in sentenza.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
richiamato come una delle fattispecie per cui era stata confermata la condanna in appello
art. 341-bis c.p.
richiamato come una delle fattispecie per cui era stata confermata la condanna in appello
art. 393-bis c.p.
la scriminante della reazione all'esercizio arbitrario delle funzioni presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria; tale presupposto non è stato ravvisato nel caso concreto
Massime di principio
- La scriminante della reazione all'esercizio arbitrario delle funzioni richiede la previa esistenza di un comportamento ingiustamente persecutorio: se tale presupposto manca, non può essere utilmente invocata.
- Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, rileva l'offesa arrecata al prestigio della persona offesa in presenza di soggetti idonei a percepirla; la presenza di più testimoni, anche familiari dell'imputato, può integrare il requisito della pubblicità di fatto dell'offesa.
- In sede di legittimità non sono esaminabili motivi non devoluti in appello, salvo specifiche eccezioni; la censura deve essere effettivamente proposta nei precedenti gradi per poter essere scrutinata.
- Quando le censure di ricorso riproducono questioni già disattese con motivazione congrua nei gradi di merito, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile se i motivi non si confrontano con la ratio della decisione impugnata.
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