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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13246/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di più imputati per condotte integranti resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) mancata applicazione della scriminante della reazione all'esercizio arbitrario delle funzioni, prospettando un'erronea supposizione della stessa; 2) vizio di motivazione sull'oltraggio, sostenendo che l'episodio si fosse consumato all'esterno della caserma e soltanto alla presenza di militari impegnati in servizio; 3) vizio di motivazione sulla valutazione della deposizione del teste indicato come Alessandro. La Corte ha rilevato che i primi due motivi riproponevano censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi, osservando che l'art. 393-bis c.p. presuppone un'attività ingiustamente persecutoria, non ravvisabile nel caso concreto, e che l'offesa al prestigio del vicebrigadiere era avvenuta davanti non solo agli operanti ma anche ai genitori degli imputati. Il terzo motivo è stato ritenuto non devoluto in appello e comunque infondato alla luce della valutazione di attendibilità e coerenza delle dichiarazioni testimoniali operata in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    richiamato come una delle fattispecie per cui era stata confermata la condanna in appello

  • art. 341-bis c.p.

    richiamato come una delle fattispecie per cui era stata confermata la condanna in appello

  • art. 393-bis c.p.

    la scriminante della reazione all'esercizio arbitrario delle funzioni presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria; tale presupposto non è stato ravvisato nel caso concreto

Massime di principio

  • La scriminante della reazione all'esercizio arbitrario delle funzioni richiede la previa esistenza di un comportamento ingiustamente persecutorio: se tale presupposto manca, non può essere utilmente invocata.
  • Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, rileva l'offesa arrecata al prestigio della persona offesa in presenza di soggetti idonei a percepirla; la presenza di più testimoni, anche familiari dell'imputato, può integrare il requisito della pubblicità di fatto dell'offesa.
  • In sede di legittimità non sono esaminabili motivi non devoluti in appello, salvo specifiche eccezioni; la censura deve essere effettivamente proposta nei precedenti gradi per poter essere scrutinata.
  • Quando le censure di ricorso riproducono questioni già disattese con motivazione congrua nei gradi di merito, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile se i motivi non si confrontano con la ratio della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiParte generaleReati contro la PAProcesso penale
SottomaterieAdempimento di un dovere

Testo integrale

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