Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 4/2021

Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo

Normativa regionaleL.R. Lombardia 4/2021Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge stanzia risorse 2021-2022 per enti locali lombardi, con fondi gestiti da Finlombarda, e disciplina anticipazioni di liquidità, garanzie, contributi e deroghe legate all’emergenza COVID-19. Prevede inoltre l’incremento di una garanzia per Milano-Cortina 2026, la rimodulazione di un contributo a Fondazione Stelline, l’acquisizione di azioni di Autostrada Pedemontana Lombarda e alcune modifiche a norme regionali pregresse. Le misure sono in gran parte limitate al 2021-2023 o fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Interventi economici e finanziari straordinari a favore di enti locali, imprese e partecipate lombarde per l’emergenza COVID-19 e per Milano-Cortina 2026

Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo

La legge disciplina una pluralità di misure straordinarie della Regione Lombardia per fronteggiare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19, sostenere enti locali e interventi infrastrutturali, e regolare specifiche operazioni finanziarie e societarie. Molte disposizioni hanno efficacia limitata al 2021-2023 oppure fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.

Sostegno agli enti locali e ambiti di intervento finanziabili

La Regione destina agli enti locali 101 milioni di euro complessivi, ripartiti tra il 2021 e il 2022, per interventi di investimento in aree considerate prioritarie. Le risorse possono essere impiegate per:

  • messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nonché interventi su viabilità e trasporti, anche per ridurre l’inquinamento ambientale;
  • messa in sicurezza di edifici, con priorità agli edifici scolastici, e di altre strutture comunali;
  • sistemi di trasporto pubblico di massa orientati al trasferimento modale verso mobilità più sostenibile e alla riduzione delle emissioni climalteranti;
  • rigenerazione urbana, riconversione energetica e fonti rinnovabili;
  • infrastrutture sociali;
  • bonifiche ambientali di siti inquinati;
  • acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale.

Copertura finanziaria, fondo e gestione operativa

Le risorse sono collocate nel bilancio regionale 2021-2023 sulla missione 18, programma 01, titolo 2. La copertura deriva in prevalenza da assegnazioni statali legate alla disciplina finanziaria richiamata dalla legge n. 145/2018 e, per una quota minore, da risorse regionali stanziate sul fondo “Altri Fondi”.

Per garantire modalità semplificate e tempestive, le somme confluiscono in un fondo dedicato, denominato “Fondo per interventi a sostegno del tessuto economico destinato agli enti locali”, affidato in gestione a Finlombarda S.p.A. La Giunta regionale deve definire criteri e modalità di gestione del fondo, nonché criteri, tempi e modalità per l’assegnazione ed erogazione delle risorse.

Riparto tra i comuni e criteri di assegnazione

Le risorse sono assegnate ai comuni secondo classi di popolazione riferite alla popolazione residente al 1° gennaio 2020. Gli importi individuali sono:

  • da 0 a 3.000 abitanti: 30.000 euro;
  • da 3.001 a 5.000 abitanti: 60.000 euro;
  • da 5.001 a 10.000 abitanti: 100.000 euro;
  • da 10.001 a 20.000 abitanti: 140.000 euro;
  • da 20.001 a 50.000 abitanti: 200.000 euro;
  • da 50.001 a 100.000 abitanti: 280.000 euro;
  • da 100.001 a 250.000 abitanti: 570.000 euro;
  • oltre 250.000 abitanti: 1.100.000 euro.

La Giunta deve inoltre fissare i termini per il conseguimento del contributo, con particolare riferimento all’affidamento dei lavori, tenendo conto della disciplina statale richiamata e degli accordi attuativi tra Regione e Stato.

Regole speciali, aiuti di Stato e deroghe contabili

Per le misure della legge la Giunta regionale deve assicurare il rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato richiamata dalla legge regionale n. 17/2011.

Sono previste deroghe rilevanti:

  • per le risorse destinate alla legge e per le somme erogate agli enti locali nel 2021 non si applicano le norme regionali sulla compensazione tra crediti e debiti, salvo i casi di contenzioso con la Regione;
  • in deroga ai limiti percentuali ordinari, i contributi regionali possono coprire fino al 100% del valore delle opere finanziate.

Anticipazione di liquidità a Finlombarda S.p.A.

Per consentire l’erogazione tempestiva delle anticipazioni agli enti locali, la Regione autorizza per il solo esercizio 2021 una anticipazione di liquidità a favore di Finlombarda S.p.A. fino a 76,5 milioni di euro, da restituire entro un anno dalla concessione. La Giunta regionale disciplina condizioni e modalità di erogazione. Sul bilancio 2021-2023 vengono conseguentemente aumentate le entrate e le spese finanziarie per pari importo.

Ulteriore garanzia per Milano-Cortina 2026

La garanzia già prestata da Regione Lombardia nell’ambito degli impegni connessi all’assegnazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 viene incrementata di 10 milioni di euro, con validità dal 2021 al 2026. La copertura è assicurata nel bilancio 2021 con risorse proprie regionali. La Giunta deve definire criteri, modalità e termini di rilascio della garanzia, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Modifica della disciplina a favore di ALER Milano

La Regione rinuncia al credito previsto dalla legge di stabilità 2014, a condizione che ALER Milano, invece di restituire il finanziamento, si impegni a reinvestire le somme nella ristrutturazione, riqualificazione e conservazione del proprio patrimonio. La Giunta deve definire le modalità di assunzione dell’impegno, di individuazione degli interventi e di rendicontazione. Il mancato introito annuo di 3 milioni di euro è coperto con riduzioni di spesa sul bilancio 2021-2023; per gli anni successivi al 2023 si provvede con la legge di bilancio.

Misure per l’infrastruttura ferroviaria regionale durante il COVID-19

Per contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica, dal 23 febbraio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 30 aprile 2021 la Regione, quale committente, non applica al gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale misure di efficientamento dei costi o decurtazioni di corrispettivo dovute a minori percorrenze non imputabili al gestore rispetto al preventivato. La Giunta deve stabilire criteri, modalità e termini per l’agevolazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Rimodulazione del contributo a Fondazione Stelline

Il contributo a Fondazione Stelline viene rimodulato per renderlo coerente con il cronoprogramma degli investimenti: 350.000 euro nel 2021, 350.000 euro nel 2022 e 3,3 milioni di euro nel 2023. La legge dispone anche le corrispondenti variazioni di bilancio tra missioni e fondi regionali. La Giunta definisce criteri, modalità e termini per la concessione del contributo rimodulato.

Acquisizione di azioni di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.

La Regione è autorizzata ad acquistare, al valore nominale di 62.329.000 euro, le azioni detenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. e dalla controllata UBI S.p.A. in Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., in coerenza con il testo unico sulle società a partecipazione pubblica e per finalità istituzionali connesse alla programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale e al coordinamento della viabilità e dei trasporti regionali. La Giunta disciplina le modalità di acquisizione.

Proroga di disposizioni della legge regionale n. 18/2020

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la validità di alcune misure già previste dalla legge regionale n. 18/2020, che in precedenza erano limitate al 30 aprile 2021. La modifica estende quindi il periodo di applicazione di tali disposizioni fino alla fine del 2021.

Deroga generale ai limiti percentuali di finanziamento nel periodo emergenziale

Per contenere gli effetti negativi del COVID-19, i contributi regionali assegnati nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge e la cessazione dello stato di emergenza possono arrivare fino al 100% del valore delle opere finanziate, in deroga ai limiti percentuali ordinari previsti dalla normativa regionale e dall’articolo 28 sexies della legge regionale n. 34/1978.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.