L.R. Lombardia 7/2021
Legge di semplificazione 2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica numerose discipline regionali lombarde in materia istituzionale, economica e territoriale: programmazione negoziata, circoscrizioni comunali, lavoro dirigenziale, turismo, commercio, agricoltura/foreste, housing sociale, legalità, viabilità, rifiuti e governo del territorio. Introduce anche misure emergenziali COVID-19, ma diverse previsioni hanno efficacia legata al 2021 o all’emergenza e alcune risultano oggi non più utili o già dichiarate illegittime.
Legge di semplificazione 2021 della Regione Lombardia
Legge di semplificazione 2021
La legge regionale interviene in modo trasversale su numerose discipline della Regione Lombardia, con finalità di semplificazione amministrativa, adeguamento procedurale e misure straordinarie connesse anche all’emergenza COVID-19. Le modifiche riguardano ambiti istituzionali, economici e territoriali, incidendo su testi legislativi regionali già vigenti.
Programmazione negoziata e accordi locali semplificati
Vengono aggiornate le regole della l.r. 19/2019 sulla programmazione negoziata di interesse regionale.
- I criteri di valutazione dell’interesse regionale si applicano anche all’adesione a strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa statale di settore.
- Il Presidente della Regione può delegare all’assessore competente le attività e gli atti conseguenti alla deliberazione di Giunta di promozione o adesione all’accordo, ma restano riservati al Presidente gli atti di approvazione degli accordi e quelli relativi agli accordi ex art. 34, comma 4, d.lgs. 267/2000.
- Per gli accordi locali semplificati, la procedura è rafforzata dalla previa condivisione tecnica dei contenuti e dalla definizione di un meccanismo di rendicontazione delle spese e dello stato di avanzamento lavori ai fini dell’eventuale cofinanziamento regionale.
- È precisato che la disciplina si applica anche ad accordi già approvati o già avviati alla data di entrata in vigore della legge, secondo regole transitorie specifiche.
- Il regolamento regionale attuativo viene coordinato con la nuova procedura di condivisione e sottoscrizione dell’ALS.
Circoscrizioni comunali e referendum consultivo
La l.r. 29/2006 è modificata in materia di mutamenti delle circoscrizioni comunali.
- Viene ridefinito l’ampliamento del territorio comunale per aggregazione di parte del territorio di uno o più comuni contigui.
- I comuni devono informare la struttura regionale competente entro 30 giorni e trasmettere la documentazione utile; in mancanza di osservazioni regionali entro 60 giorni possono proseguire la procedura.
- Se i comuni coinvolti utilizzano modalità diverse di promozione dell’iniziativa legislativa, è previsto un obbligo di reciproca informazione e, in difetto di riscontro entro 30 giorni, la procedura si chiude con esito negativo.
- I quesiti tipo per il referendum consultivo devono essere definiti entro 60 giorni con decreto dirigenziale.
- Questa parte è però da considerare non più utile: il comma 3 dell’art. 2 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale n. 84/2022.
Personale dirigenziale a tempo determinato della Giunta regionale
È prevista, in via emergenziale, la proroga di 12 mesi dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge, stipulati ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 previa selezione pubblica. La disposizione era motivata dal contesto COVID-19 ed è riferita a rapporti già in essere nel 2021; oggi ha rilevanza solo storica. Sono anche indicate le coperture di spesa per il 2021 e il 2022.
Procedimenti regionali e Difensore regionale
La legge introduce una misura generale di accelerazione dei procedimenti regionali avviati su istanza di parte.
- Se il termine è superiore a 30 giorni, esso può essere ridotto fino alla metà con deliberazione di Giunta da adottare entro 60 giorni.
- Decorso il termine ridotto, il silenzio equivale ad accoglimento della domanda, salvo l’art. 20, comma 4, l. 241/1990.
- La Giunta individua i procedimenti interessati e la decorrenza della riduzione. Per il Difensore regionale, i poteri sono prorogati fino all’entrata in carica del successore; in caso di cessazione anticipata, le funzioni sono esercitate dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza, con il solo trattamento economico previsto.
Turismo e attrattività del territorio
La l.r. 27/2015 viene modificata per adeguare la disciplina di impianti e strutture turistiche.
- In materia di accessi e infrastrutture connesse, si sostituiscono i riferimenti alle linee funiviarie di servizio pubblico con gli impianti di risalita e si aggiornano le soglie e i riferimenti tecnici.
- Per i rifugi alpini e attività connesse, cambia la legittimazione a presentare istanze e si precisano i soggetti abilitati.
- Per il registro degli operatori turistici, l’iscrizione avviene su domanda alla provincia o alla Città metropolitana competente, sulla base di requisiti professionali statali o delle condizioni previste dal d.lgs. 206/2007; la Giunta definisce modalità di domanda, istruttoria, verifica e cancellazione dal registro.
- Per l’anno 2021 viene estesa a due annualità la previsione contributiva già prevista per il 2020.
Commercio e fiere: autorizzazioni e posteggi
La l.r. 6/2010 è modificata in due punti principali.
- Per il rilascio dell’autorizzazione prevista per determinate strutture/attività di cui all’art. 91 non è più necessario il parere vincolante di conformità dell’art. 81, comma 2, lett. c).
- La revoca dell’autorizzazione per posteggi dati in concessione non può essere disposta in relazione alle assenze maturate durante lo stato di emergenza COVID-19 dichiarato il 31 gennaio 2020 e successive proroghe.
Agricoltura, foreste e programmazione regionale
La l.r. 31/2008 viene riorganizzata eliminando il riferimento al piano agricolo triennale.
- L’art. 3 è abrogato.
- Le scelte di programmazione e le priorità vengono ancorate al Programma regionale di sviluppo.
- I riferimenti agli strumenti di programmazione sono aggiornati di conseguenza.
Pronto intervento forestale e semplificazione per interventi nel settore forestale
Viene riscritta la disciplina del pronto intervento in aree forestali.
- Il sostegno riguarda lavori conseguenti a calamità naturali o eventi eccezionali nel territorio forestale.
- Sono tipizzate le situazioni di intervento: recupero di alberi danneggiati, taglio ed esbosco rapido per patogeni e parassiti, ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale e altre situazioni eccezionali non diversamente fronteggiabili.
- Il sostegno è destinato a comunità montane, o in mancanza unioni di comuni e comuni, e non è cumulabile con altri sostegni, in particolare con quello dell’art. 19.
- La Regione assegna le risorse nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, dei contratti pubblici e della normativa ambientale.
- L’esecuzione può avvenire con occupazione temporanea nei casi previsti dal d.P.R. 327/2001.
- La Giunta deve definire entro 180 giorni aspetti organizzativi e procedurali. Inoltre, per i bandi di contributo forestale, gli enti gestori di parchi, riserve e siti Natura 2000 devono esprimere entro 45 giorni la verifica preliminare di compatibilità; decorso il termine, la verifica si intende positiva. Restano comunque necessari i titoli abilitativi prescritti, inclusi quelli paesaggistici.
Fauna selvatica e attività venatoria
La l.r. 26/1993 è aggiornata su piano e concessioni venatorie.
- Il piano faunistico-venatorio può essere aggiornato con periodicità almeno quinquennale.
- Le regole sulle concessioni e sulle autorizzazioni venatorie vengono rese più coerenti con la competenza regionale e con la Provincia di Sondrio.
- La disciplina sulle autorizzazioni e sulla capienza residua viene modificata in senso più puntuale.
Garanzia e contributi per PMI con rafforzamento patrimoniale
La Regione è autorizzata a concedere una garanzia fino a 25 milioni di euro complessivi a favore delle PMI che, dopo la deliberazione regionale, deliberino, sottoscrivano e versino un aumento di capitale e presentino un programma di investimento con richiesta di finanziamento regionale. La garanzia serve a consentire un’anticipazione pari almeno al 60% del finanziamento riconosciuto. È anche prevista la possibilità di usare le risorse della garanzia per contributi a fondo perduto sul capitale sottoscritto e versato. La Giunta definisce criteri, modalità e termini. Le previsioni sono limitate al contesto COVID-19 e alla dotazione finanziaria del 2021.
Servizi abitativi e assegnazione degli alloggi
La l.r. 16/2016 viene modificata per rendere più uniforme e trasparente la pubblicazione degli avvisi e l’istruttoria delle domande.
- Gli avvisi pubblici devono essere pubblicati anche sui siti istituzionali degli enti proprietari e gestori.
- Gli avvisi devono seguire lo schema approvato dalla Giunta.
- Se il comune capofila non adempie, il comune dell’ambito interessato lo diffida e, decorso inutilmente il termine di 30 giorni, può pubblicare direttamente l’avviso per le unità abitative presenti sul proprio territorio.
- Comuni e ALER devono definire modalità di collaborazione, anche tramite la piattaforma informatica regionale, per uniformare la valutazione istruttoria delle domande.
- Alcune cause/elementi di preferenza o punteggio sono abrogati o soppressi.
Beni confiscati e legalità
La l.r. 17/2015 viene integrata con la mappatura geolocalizzata dei beni confiscati, resa disponibile tramite un sistema informativo dedicato per finalità di trasparenza, fruibilità, gestione e monitoraggio. È prevista una copertura di spesa per il 2021 pari a 54.500 euro.
Rete viaria di interesse regionale
La l.r. 9/2001 è modificata per semplificare l’approvazione dei progetti infrastrutturali.
- È ammesso indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo.
- La disciplina si applica anche ai progetti di interesse comunale con approvazione del definitivo intervenuta entro 36 mesi dalla conclusione dell’emergenza COVID-19; in tal caso il provvedimento finale è adottato dal competente organo comunale.
- Se non occorrono risorse finanziarie, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto e produce comunque gli effetti previsti.
Commissioni per le designazioni regionali dell’accordo Stato-Regioni-enti locali
Fino alla revisione dell’Accordo del 14 febbraio 2002, province e Città metropolitana di Milano costituiscono le commissioni senza un componente di designazione regionale. I componenti già designati dalla Regione cessano dall’incarico e gli enti locali adottano gli atti necessari a garantire la continuità operativa. La disposizione ha natura transitoria.
Deroga alle distanze del PRGR per impianti rifiuti
Per gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, l’autorità competente può consentire una deroga in diminuzione alle distanze minime dal Programma regionale di gestione dei rifiuti, purché vi siano pareri favorevoli dei comuni interessati, resi entro 45 giorni e fondati su valutazione sito-specifica. La norma si applica solo alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della legge fino all’approvazione dell’aggiornamento del PRGR.
Rigenerazione urbana e piani dei parchi regionali
Nel governo del territorio, le deroghe ai piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali vengono riallineate.
- Se gli interventi di rigenerazione o di recupero edilizio contrastano con previsioni dei piani dei parchi regionali, la deliberazione derogatoria è approvata dall’ente gestore del parco, che informa la Regione.
- La disciplina opera anche in prima applicazione sui titoli abilitativi e sulle deliberazioni comunali già rilasciati o approvati alla data di entrata in vigore della legge.
Contributo di costruzione e autorizzazione paesaggistica
La l.r. 12/2005 viene modificata su contributo di costruzione, cambi di destinazione d’uso e autorizzazione paesaggistica.
- È abrogata una previsione del contributo di costruzione.
- In materia di oneri, vengono ampliati i casi di interventi considerati e chiarita la misura del contributo relativo allo smaltimento dei rifiuti in alcune ipotesi di demolizione e ricostruzione o ampliamento con premialità edificatorie.
- Se la destinazione d’uso cambia senza opere edilizie entro 10 anni dall’ultimazione dei lavori, è dovuto l’eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione.
- Per gli interventi in area boscata o parzialmente boscata, si disciplina l’individuazione dell’ente competente al rilascio del provvedimento paesaggistico unico e si introduce un parere non vincolante dell’ente che sarebbe competente per la quota minoritaria. La nuova disciplina si applica ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della legge.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 19 mag 2021L.R. Lombardia 6/2021
- Legge · 25 mag 2021L.R. Lombardia 8/2021
- Legge · 31 mag 2021L.R. Lombardia 9/2021
- Regolamento · 1 giu 2021R.R. Lombardia 5/2021
- Legge · 24 giu 2021L.R. Lombardia 11/2021
- Legge · 24 giu 2021L.R. Lombardia 10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →