Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Lombardia 3/2021

Modifiche all'articolo 37 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 "Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)"

Normativa regionaleR.R. Lombardia 3/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’articolo 37 del r.r. Lombardia 5/2007 sulle norme forestali, aggiornando le regole per l’autorizzazione e l’uso dei percorsi per manifestazioni motoristiche, in particolare trial. Introduce la possibilità di frazionare su più giorni le manifestazioni di trial entro due settimane, consente nuovi tratti solo in caso di inagibilità permanente per eventi naturali, rende obbligatorio il rilascio dell’autorizzazione in un caso previsto e stabilisce limiti di cinque mesi tra nuove manifestazioni e di 24 mesi per alcuni documenti tecnici sui percorsi fissi e trial.

Modifiche alla disciplina dei percorsi e delle manifestazioni trial nelle norme forestali regionali

Modifiche alla disciplina dei percorsi e delle manifestazioni trial

Il regolamento regionale della Lombardia 16 febbraio 2021, n. 3 interviene sull’articolo 37 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5, che disciplina i percorsi e le manifestazioni motoristiche in ambito forestale. La modifica aggiorna le regole autorizzative e operative, con particolare attenzione alle manifestazioni di trial e ai percorsi fissi o su fondo sterrato/roccioso riservati a tale specialità.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano la disciplina regionale lombarda dei percorsi utilizzati per attività e manifestazioni contemplate dall’articolo 37 del r.r. 5/2007. Il testo non istituisce una nuova disciplina autonoma, ma integra quella già vigente nel regolamento forestale regionale.

Autorizzazioni e soggetti competenti

Viene aggiornato il richiamo normativo per i casi in cui sono consentite determinate attività, che ora devono intendersi riferiti a quanto previsto dall’articolo 59, comma 4-bis, della l.r. 31/2008.

Inoltre, in un caso previsto dal secondo periodo del comma 4, la facoltà dell’ente competente viene trasformata in obbligo: l’autorizzazione non è più rimessa alla mera possibilità, ma deve essere rilasciata secondo la nuova formulazione.

Manifestazioni di trial e durata

Per le manifestazioni di trial è espressamente consentito che i percorsi siano frazionati su più giorni, purché la durata complessiva della manifestazione resti contenuta entro un lasso di tempo non superiore a due settimane.

Nuovi tratti di percorso e continuità dei tracciati

La possibilità di aprire nuovi tratti di percorso è limitata ai soli casi di inagibilità permanente di punti del tracciato dovuta a eventi naturali. In tale ipotesi, gli enti competenti possono autorizzare l’apertura dei nuovi tratti al fine di garantire la continuità dei percorsi esistenti.

Percorsi fissi e percorsi riservati al trial

Per i percorsi fissi e per quelli su fondo sterrato o roccioso riservati esclusivamente alla specialità trial, individuati secondo le regole del comma 7, è previsto un regime più specifico:

  • non possono svolgersi nuove manifestazioni prima che siano trascorsi cinque mesi;
  • la documentazione tecnica di cui al comma 2, lettere a), d) ed e), ha validità di ventiquattro mesi;
  • tale validità resta ferma salvo il caso di modifiche delle aree o dei tracciati.

Portata temporale e utilità pratica

Il regolamento ha natura modificativa e si applica come disciplina vigente in Lombardia a partire dalla sua entrata in vigore, incidendo sulla gestione attuale delle autorizzazioni e delle manifestazioni trial. Non contiene limiti di applicazione riferiti a esercizi finanziari conclusi, ma introduce termini operativi ancora rilevanti per la programmazione e l’autorizzazione delle attività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.