Cassazione Penale, Ordinanza n. 28986/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per evasione pronunciata in appello, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito e, comunque, generico, in quanto non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indicato come titolo del reato oggetto della sentenza impugnata, ossia evasione.
art. 131-bis c.p.
Richiamato implicitamente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato censurato con il ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da allegazioni specifiche e puntuali; la censura generica non consente un controllo di legittimità effettivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, al ricorrente possono essere poste a carico le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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