Regolamento (UE) 2020/2210
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione del 22 dicembre 2020 che modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni relative alla zona protetta dell'Irlanda del Nord e i divieti e le prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro fitosanitario dell’UE per tener conto della fine del periodo di transizione della Brexit e dell’applicazione del diritto dell’Unione all’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo relativo a Irlanda/Irlanda del Nord. In concreto, modifica numerosi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per sostituire o precisare i riferimenti al Regno Unito, distinguendo l’Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito. Viene inoltre prorogato fino al 30 aprile 2023 il riconoscimento dell’Irlanda del Nord come zona protetta temporanea per specifici organismi nocivi.
Modifica gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per adeguare la disciplina fitosanitaria dell’Irlanda del Nord e i divieti/prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dal Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure fitosanitarie dell’Unione previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, con effetti su zone protette, divieti di introduzione nel territorio dell’Unione e in zone protette, e sulle prescrizioni e sui certificati fitosanitari relativi a piante, prodotti vegetali e altri oggetti. L’adeguamento riguarda in particolare il trattamento dell’Irlanda del Nord ai sensi del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, nonché i riferimenti al Regno Unito negli allegati interessati. Non disciplina settori diversi dalla protezione delle piante e non introduce una disciplina autonoma generale, ma modifica elenchi tecnici e prescrizioni già esistenti.
Modifica degli allegati fitosanitari per l’Irlanda del Nord e il Regno Unito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2210 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che stabilisce condizioni uniformi in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031. L’intervento si inserisce nel contesto dell’accordo di recesso del Regno Unito e, in particolare, dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Contesto normativo e finalità
La Commissione evidenzia che gli allegati del regolamento (UE) 2019/2072 contengono elenchi tecnici essenziali: zone protette, organismi nocivi da quarantena, divieti di introduzione, prescrizioni particolari e casi in cui è richiesto un certificato fitosanitario. Poiché il regolamento (UE) 2016/2031 e gli atti attuativi continuano ad applicarsi al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione, era necessario adeguare tali allegati per distinguere correttamente l’Irlanda del Nord dal resto del Regno Unito.
Ambito delle modifiche
Il regolamento modifica gli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Le modifiche riguardano soprattutto:
- le zone protette e i relativi organismi nocivi da quarantena;
- i paesi terzi esclusi o inclusi nelle tabelle fitosanitarie;
- le prescrizioni per l’introduzione di determinati vegetali e prodotti vegetali;
- la corretta formulazione dei riferimenti territoriali al Regno Unito, con specificazione che, quando previsto, l’Irlanda del Nord va trattata separatamente.
Zona protetta dell’Irlanda del Nord
Nell’allegato III viene precisato che i riferimenti al Regno Unito devono intendersi riferiti all’Irlanda del Nord nei casi in cui essa rientri nelle zone protette. La tabella aggiornata include, tra l’altro, l’Irlanda del Nord come zona protetta o come territorio interessato rispetto a diversi organismi nocivi da quarantena. Tra questi figurano:
- Xanthomonas arboricola pv. pruni;
- Cryphonectria parasitica;
- Entoleuca mammata;
- Bemisia tabaci (popolazioni europee);
- diversi insetti del genere Ips;
- Leptinotarsa decemlineata;
- Liriomyza bryoniae, L. huidobrensis e L. trifolii;
- Thaumetopoea pityocampa e Thaumetopoea processionea;
- Candidatus Phytoplasma ulmi;
- altri organismi elencati nelle tabelle modificate.
Il regolamento precisa inoltre che il riconoscimento dell’Irlanda del Nord come zona protetta temporanea per Xanthomonas arboricola pv. pruni, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii e Thaumetopoea processionea è prorogato fino al 30 aprile 2023.
Aggiornamento dei riferimenti territoriali negli allegati VI, VII, XI e XII
Una parte rilevante del regolamento consiste nella sostituzione di numerosi riferimenti al Regno Unito nelle colonne relative ai paesi terzi e alle esclusioni territoriali. In diversi punti degli allegati VI, VII, XI e XII viene chiarito che, ai fini dell’allegato, i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord. In alcuni casi, invece, viene indicato che i riferimenti agli Stati membri si intendono estesi al Regno Unito solo per l’Irlanda del Nord.
Queste modifiche incidono su categorie di materiali quali:
- Prunus L.;
- Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. e Trachelium L.;
- conifere (Pinales);
- legname di conifere;
- altri vegetali o prodotti vegetali soggetti a prescrizioni fitosanitarie speciali.
Aggiornamenti specifici sugli allegati IX e X
Nell’allegato IX, ai punti 1 e 2, vengono soppressi i termini relativi al Regno Unito per l’isola di Man e le isole anglo-normanne nella colonna delle zone protette.
Nell’allegato X, il regolamento apporta una serie di correzioni puntuali: in alcuni punti elimina i riferimenti a Regno Unito, isola di Man e Jersey; in altri sostituisce tali riferimenti con la sola Irlanda del Nord. Il paragrafo introduttivo dell’allegato è inoltre adattato per precisare che, ai fini di tale allegato, i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° gennaio 2021. Questa decorrenza è coerente con la fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso, fissata al 31 dicembre 2020.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori italiani e dell’Unione, il testo rileva perché aggiorna i controlli e le condizioni di importazione/esportazione di materiale vegetale proveniente dal Regno Unito, distinguendo con precisione l’Irlanda del Nord dal resto del territorio britannico. In pratica, chi tratta piante, prodotti vegetali o altri oggetti soggetti a certificazione fitosanitaria deve verificare il nuovo inquadramento territoriale negli allegati del regolamento (UE) 2019/2072, soprattutto per spedizioni provenienti da, o destinate a, Irlanda del Nord e Regno Unito.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2019/2072
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III, VI, VII, IX, X, XI e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sugli elenchi delle zone protette, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti, dei divieti di introduzione e delle prescrizioni fitosanitarie per l’ingresso nell’Unione e nelle zone protette.
Irlanda del Nord come zona protetta e sostituzione dei riferimenti al Regno Unito
Nell’allegato III, i riferimenti al Regno Unito sono sostituiti da riferimenti all’Irlanda del Nord nei casi in cui quest’ultima rientri nelle zone protette. Il regolamento precisa che, ai fini di tale allegato, i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Sono inoltre aggiornati i riferimenti in più punti degli allegati IX e X per sopprimere o precisare le menzioni di Regno Unito, isola di Man, isole anglo-normanne e per limitare le zone protette all’Irlanda del Nord.
Proroga della zona protetta temporanea per l’Irlanda del Nord
Il considerando relativo alla situazione fitosanitaria dell’Irlanda del Nord afferma che il riconoscimento della zona protetta temporanea nei confronti di Xanthomonas arboricola pv. pruni, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii e Thaumetopoea processionea, inizialmente valido fino al 30 aprile 2020, è prorogato fino al 30 aprile 2023 sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito.
Aggiornamento dei paesi terzi e delle esclusioni negli allegati VI, VII, XI e XII
Negli allegati VI, VII, XI e XII sono sostituite le colonne relative ai paesi terzi o alle esclusioni territoriali, con conferma della regola per cui i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord. Le modifiche riguardano diversi elenchi di origine/spedizione o di esclusione per l’introduzione di specifiche piante e prodotti vegetali, incluse conifere, Prunus, Aster spp., Eryngium, Hypericum, Lisianthus, Rosa, Trachelium e altri vegetali sensibili a organismi nocivi elencati negli allegati.
Divieti e prescrizioni specifiche per organismi nocivi e materiali vegetali
Le revisioni degli allegati incidono su elenchi dettagliati di organismi nocivi e relative zone protette, nonché sui divieti o sulle condizioni di introduzione nell’Unione per piante, prodotti vegetali e altri oggetti. In particolare, vengono aggiornate le tabelle relative a batteri, funghi e oomiceti, insetti e acari, virus, viroidi e fitoplasmi, con l’indicazione di territori soggetti a esclusioni o a speciali prescrizioni fitosanitarie.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale decorrenza è collegata alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, fissata al 31 dicembre 2020.
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