Corte di giustizia, Sentenza C-43/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 giugno 2022. — FCC Česká republika, s.r.o. contro Ministerstvo životního prostředí e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2010/75/UE – Articolo 3, paragrafo 9 – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Procedura di modifica di un’autorizzazione – Partecipazione del pubblico interessato – Nozione di “modifica sostanziale” di un’installazione o di un impianto – Prolungamento della durata d’uso di una discarica. — Causa C-43/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta la direttiva sulle emissioni industriali nel senso che la sola proroga del periodo di esercizio di una discarica, a parità di perimetro e capacità autorizzati, non è una modifica sostanziale. La decisione esclude quindi l’obbligo di nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE. La pronuncia delimita la nozione di modifica sostanziale in chiave testuale e sistematica, collegandola a un effettivo mutamento dell’installazione o del suo funzionamento.
Rinvio pregiudiziale sulla nozione di "modifica sostanziale" ex direttiva 2010/75/UE: il semplice prolungamento della durata di esercizio di una discarica senza aumento delle dimensioni o della capacità autorizzata non richiede nuova autorizzazione né partecipazione del pubblico.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE debba essere interpretato nel senso che costituisce "modifica sostanziale" di un’installazione anche il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, quando non siano modificate le dimensioni massime approvate della discarica né la sua capacità totale.
Principio di diritto
Il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza modifica delle dimensioni massime approvate dell’impianto né della sua capacità totale, non integra una "modifica sostanziale" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE, perché non costituisce una modifica delle caratteristiche o del funzionamento dell’installazione né un suo potenziamento. Ne consegue che l’articolo 20, paragrafo 2, non impone una nuova autorizzazione e non si attivano le garanzie procedurali previste per le modifiche sostanziali, inclusa la partecipazione del pubblico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2010/75/UE
- Articolo 3, paragrafo 9, direttiva 2010/75/UE
- Articolo 4, direttiva 2010/75/UE
- Articolo 10, direttiva 2010/75/UE
- Articolo 12, direttiva 2010/75/UE
- Articolo 14, direttiva 2010/75/UE
- Articolo 20, direttiva 2010/75/UE
- Articolo 24, direttiva 2010/75/UE
- Articolo 25, direttiva 2010/75/UE
- Convenzione di Aarhus
- Decisione 2005/370/CE
Prolungamento della durata di esercizio di una discarica e nozione di modifica sostanziale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa, Repubblica ceca) nell’ambito di una controversia sulla modifica dell’autorizzazione integrata di una discarica. Il tema centrale è se la proroga della durata di messa in discarica, senza aumento delle dimensioni o della capacità autorizzata, rientri nella nozione di "modifica sostanziale" di cui alla direttiva 2010/75/UE.
Fatti e procedimento principale
FCC Česká republika gestiva una discarica a Praga-Ďáblice in forza di un’autorizzazione integrata rilasciata nel 2007 e più volte modificata. Alla fine del 2015 chiese un ulteriore rinvio della data di chiusura dell’esercizio, che l’autorità competente concesse spostandola dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017.
Il distretto municipale Praga-Ďáblice e l’associazione ambientale Spolek pro Ďáblice impugnarono la decisione; il Ministero dell’Ambiente respinse il ricorso come irricevibile, ritenendo i ricorrenti non legittimati perché non parti del procedimento di modifica. Il giudice municipale di Praga annullò tale decisione, qualificando la proroga come "modifica sostanziale" e affermando che ciò comportava la partecipazione del pubblico secondo la direttiva 2010/75/UE.
Quadro normativo dell’Unione
La Corte richiama il considerando 18 della direttiva 2010/75/UE, che evidenzia il possibile aumento dell’inquinamento derivante da modifiche dell’installazione, nonché il considerando 27 sulla partecipazione del pubblico in linea con la convenzione di Aarhus.
Sono particolarmente rilevanti:
- l’articolo 3, punto 9, che definisce la "modifica sostanziale" come modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero potenziamento di un’installazione che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente;
- l’articolo 4, che impone l’autorizzazione per l’esercizio delle installazioni;
- l’articolo 10, che delimita l’ambito di applicazione del capo II alle attività dell’allegato I;
- l’articolo 20, che disciplina le modifiche delle installazioni da parte dei gestori e, al paragrafo 2, richiede una nuova autorizzazione per le modifiche sostanziali;
- l’articolo 24, che garantisce la partecipazione del pubblico interessato alle procedure di autorizzazione per modifiche sostanziali;
- l’articolo 25, che prevede l’accesso alla giustizia contro tali decisioni.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se il semplice prolungamento del periodo di messa in discarica, senza modificare le dimensioni massime approvate o la capacità totale, costituisca una "modifica sostanziale" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che le discariche di determinate dimensioni rientrano nell’allegato I della direttiva e sono soggette ad autorizzazione; lo stesso vale per ogni modifica sostanziale.
La definizione di cui all’articolo 3, punto 9, contiene due condizioni cumulative:
- una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’installazione;
- la potenzialità di effetti negativi e significativi per la salute umana o per l’ambiente.
Secondo la Corte, il mero prolungamento del periodo di messa in discarica:
- non modifica il perimetro dell’installazione né la sua capacità di stoccaggio già autorizzata;
- non costituisce quindi un "potenziamento";
- non incide sulle caratteristiche o sul funzionamento della discarica;
- non è qualificabile come modifica dell’installazione nel senso richiesto dalla direttiva.
La Corte aggiunge che nessuna disposizione della direttiva indica la durata di esercizio come elemento necessario dell’autorizzazione iniziale; di conseguenza, la mera proroga della durata non può essere trattata come oggetto di una nuova autorizzazione. Poiché manca la prima condizione della definizione, non è necessario esaminare la seconda relativa ai possibili effetti negativi.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2010/75/UE deve essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di messa in discarica dei rifiuti, senza modifiche delle dimensioni massime approvate o della capacità totale, non costituisce una "modifica sostanziale". Ne deriva che l’articolo 20, paragrafo 2, non impone una nuova autorizzazione per una semplice proroga entro i limiti della capacità già autorizzata.
Implicazioni operative
Per gli operatori e i professionisti del settore ambientale, la sentenza chiarisce che la proroga temporale dell’esercizio non va automaticamente assimilata a una modifica sostanziale. La qualificazione dipende da un effettivo mutamento delle caratteristiche, del funzionamento o del potenziamento dell’impianto, non dal solo allungamento del periodo di esercizio.
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