Corte di giustizia, Sentenza C-589/20
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 2022. — JR contro Austrian Airlines AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione subita da un passeggero – Nozione di “incidente [evento]” che ha causato la morte o la lesione – Lesione personale subita durante lo sbarco – Articolo 20 – Esonero dalla responsabilità del vettore aereo – Nozione di “negligenza, atto illecito od omissione del passeggero leso che ha provocato il danno subito o vi ha contribuito” – Caduta di un passeggero che non si è sorretto al corrimano di una scaletta mobile di sbarco. — Causa C-589/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia chiarisce la portata della responsabilità del vettore aereo nella fase di sbarco. La caduta di un passeggero su una scaletta mobile, pur in assenza di un difetto strutturale della scala o di una violazione del vettore, rientra nella nozione di "incidente" della Convenzione di Montreal. L’eventuale esonero del vettore per concorso colposo del passeggero richiede invece una prova concreta, da apprezzare dal giudice nazionale alla luce del diritto interno e dei principi di equivalenza ed effettività.
Responsabilità del vettore aereo per la caduta di un passeggero durante lo sbarco da una scaletta mobile e portata dell’esonero per concorso colposo del passeggero ai sensi della Convenzione di Montreal
La questione giuridica
Se la caduta, per causa indeterminata, di un passeggero lungo una scaletta mobile durante lo sbarco costituisca un "incidente" ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal anche in assenza di difetti o violazioni di diligenza del vettore; e se, ai sensi dell’articolo 20, la mancata presa al corrimano della scaletta possa integrare una negligenza, atto illecito od omissione del passeggero idonei a esonerare in tutto o in parte il vettore.
Principio di diritto
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, la caduta di un passeggero, per causa indeterminata, durante lo sbarco da una scaletta mobile e con lesioni personali costituisce un "incidente" anche se il vettore non ha violato i propri obblighi di diligenza o di sicurezza, poiché la responsabilità prevista da tale disposizione non dipende da una colpa del vettore. Ai sensi dell’articolo 20, prima frase, il vettore può essere esonerato in tutto o in parte solo se prova, secondo le norme processuali nazionali e nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione, valutando tutte le circostanze concrete del caso.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, articoli 17, paragrafo 1, e 20
- Decisione 2001/539/CE del Consiglio
- Regolamento (CE) n. 2027/97
- Regolamento (CE) n. 889/2002
Responsabilità del vettore aereo per la caduta di un passeggero durante lo sbarco da una scaletta mobile e concorso colposo del passeggero
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Korneuburg in una controversia tra una passeggera e Austrian Airlines AG, relativa al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta durante lo sbarco da un aeromobile. La Corte interpreta gli articoli 17, paragrafo 1, e 20 della Convenzione di Montreal, richiamati anche dal regolamento n. 2027/97 come modificato dal regolamento n. 889/2002.
Fatti e procedimento principale
JR, durante lo sbarco da un volo Salonicco-Vienna, è caduta sull’ultimo tratto di una scaletta mobile e ha riportato una frattura dell’avambraccio sinistro. La controversia interna verteva sulla causa della caduta: secondo JR la scala era sdrucciolevole e il vettore aveva violato i propri obblighi di sicurezza; secondo Austrian Airlines la scala era in buone condizioni e la caduta sarebbe dipesa dal comportamento della passeggera, che non si era sorretta al corrimano.
Il giudice di primo grado aveva escluso la responsabilità del vettore ritenendo non provata una violazione dei suoi obblighi e ravvisando anche una condotta imprudente della passeggera. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se una simile caduta integri un "incidente" ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, e se la mancata presa al corrimano possa esonerare del tutto il vettore ai sensi dell’articolo 20.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, che impone al vettore la responsabilità per il danno derivante da morte o lesione personale subita dal passeggero se l’evento causale si verifica a bordo o durante le operazioni di imbarco o sbarco;
- l’articolo 20 della stessa Convenzione, che consente l’esonero totale o parziale se il passeggero ha provocato o contribuito al danno per negligenza, atto illecito od omissione;
- il regolamento n. 2027/97, in particolare il considerando 9 e l’articolo 2, paragrafo 2;
- il regolamento n. 889/2002, in particolare il considerando 18;
- la decisione 2001/539/CE di approvazione della Convenzione di Montreal per l’Unione.
Prima questione: nozione di "incidente" ex articolo 17, paragrafo 1
La Corte ribadisce che la nozione di "incidente" ha il significato comune di evento involontario, dannoso e imprevisto. La qualificazione non dipende né dalla concretizzazione di un rischio inerente al trasporto aereo, né da un nesso con il movimento o l’impiego dell’aeromobile.
Applicando tale criterio, la Corte afferma che la caduta di un passeggero lungo una scaletta mobile durante lo sbarco, quando la causa della caduta non è determinata, costituisce un "incidente" anche se il vettore non ha violato obblighi di diligenza o sicurezza. La responsabilità ex articolo 17, paragrafo 1, è infatti oggettiva e non richiede la prova di una colpa del vettore.
Seconda questione: esonero per negligenza del passeggero ex articolo 20
Quanto all’articolo 20, la Corte ricorda che il vettore può essere esonerato in tutto o in parte se prova che il passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione. La valutazione della prova e del nesso causale concreto spetta al giudice nazionale secondo le norme processuali interne, purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività.
La Corte osserva che la mancata presa al corrimano può, in astratto, aver causato o contribuito alla caduta; tuttavia il giudice nazionale deve considerare tutte le circostanze, compreso il fatto che il passeggero stava trasportando un minore, con possibili esigenze di sicurezza del bambino che possono aver influito sul suo comportamento. Analogamente, deve essere valutata la rilevanza del fatto che il passeggero avesse visto il proprio coniuge quasi cadere poco prima, circostanza che potrebbe aver indotto una maggiore prudenza. La Corte aggiunge che anche il rifiuto di cure immediate potrebbe aver aggravato il danno, ma ciò va apprezzato in concreto tenendo conto della gravità apparente delle lesioni e delle informazioni ricevute sul posto.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che:
- la caduta di un passeggero, per causa indeterminata, durante lo sbarco da una scaletta mobile rientra nella nozione di "incidente" dell’articolo 17, paragrafo 1, anche in assenza di violazioni del vettore;
- il vettore può essere esonerato solo nella misura in cui dimostri, secondo il diritto nazionale applicabile e nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, che il passeggero ha provocato o contribuito al danno per negligenza, atto illecito od omissione.
La pronuncia conferma quindi la logica di responsabilità oggettiva della Convenzione di Montreal, temperata dalla possibilità di riduzione o esclusione del risarcimento in caso di concorso colposo del passeggero, da accertarsi caso per caso dal giudice nazionale.
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