Corte di giustizia, Sentenza C-617/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 giugno 2022. — Causa promossa da T.N. e N.N. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Misure relative al diritto delle successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articoli 13 e 28 – Validità della dichiarazione di rinuncia all’eredità – Erede residente in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza del giudice competente a decidere sulla successione – Dichiarazione resa dinanzi al giudice dello Stato membro di residenza abituale di tale erede. — Causa C-617/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta gli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 nel senso che la rinuncia all’eredità resa davanti al giudice dello Stato di residenza abituale dell’erede è valida se conforme alla forma richiesta da quello Stato. Non è necessario che la dichiarazione rispetti anche le formalità previste dalla lex successionis, pena la compromissione dell’effetto utile delle norme di semplificazione introdotte dal regolamento. La Corte precisa inoltre che spetta all’erede informare il giudice della successione dell’esistenza della rinuncia, ma tale informazione non può essere trasformata in una condizione ulteriore di validità formale.
Validità formale della rinuncia all’eredità resa davanti al giudice dello Stato di residenza abituale dell’erede ai sensi del regolamento sulle successioni.
La questione giuridica
Se, ai sensi degli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012, la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dall’erede dinanzi al giudice dello Stato membro della sua residenza abituale sia valida quanto alla forma solo in forza dei requisiti di forma di tale Stato, oppure debba anche rispettare i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione; e, in relazione a ciò, se sia necessario e in quale forma che la dichiarazione sia comunicata al giudice competente sulla successione.
Principio di diritto
La dichiarazione di rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi all’organo giurisdizionale dello Stato membro della propria residenza abituale è valida quanto alla forma se rispetta i requisiti formali previsti dalla legge di tale Stato, senza dover soddisfare anche i requisiti formali della legge applicabile alla successione. Resta a carico dell’erede l’onere di far conoscere tale dichiarazione al giudice competente sulla successione entro il termine previsto dal diritto applicabile, ma la mancanza di una specifica procedura uniforme di trasmissione nel diritto dell’Unione non consente di subordinare la validità della rinuncia a formalità ulteriori, come l’invio degli originali o di una traduzione giurata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 23 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 28 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Considerando 7 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Considerando 32 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Considerando 67 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articoli 1942, 1943, 1944 e 1945 del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Validità formale della rinuncia all’eredità resa davanti al giudice dello Stato di residenza abituale dell’erede
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale in materia di successioni transfrontaliere, proposto dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen. Il quesito centrale concerne l’articolazione tra competenza giurisdizionale e validità formale della dichiarazione di rinuncia all’eredità resa dall’erede dinanzi al giudice del proprio Stato membro di residenza abituale.
Fatti e procedimento principale
Il de cuius, cittadino neerlandese, era residente abitualmente in Germania al momento della morte. La vedova, residente in Germania, ha chiesto al giudice tedesco competente il rilascio di un certificato ereditario, mentre i nipoti del defunto, residenti nei Paesi Bassi, hanno dichiarato la rinuncia all’eredità dinanzi al rechtbank Den Haag.
Il giudice tedesco ha ritenuto inizialmente che l’eredità dovesse considerarsi accettata, osservando che la dichiarazione di rinuncia non gli era stata trasmessa nei tempi e nelle forme ritenute necessarie. In particolare, ha contestato che la semplice comunicazione della rinuncia non bastasse e ha ritenuto necessari gli originali degli atti e la loro traduzione in lingua tedesca, peraltro pervenuti solo dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dal diritto tedesco.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- la rinuncia resa davanti al giudice dello Stato di residenza abituale dell’erede sostituisca quella da presentare al giudice competente sulla successione, con efficacia dalla data della dichiarazione;
- in caso negativo, sia necessario comunicare tale dichiarazione al giudice della successione;
- tale comunicazione debba avvenire nella lingua del giudice competente e con produzione dell’originale dell’atto, eventualmente corredato di traduzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012, sulla competenza generale in materia successoria;
- l’articolo 13, che attribuisce agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dell’erede la competenza a ricevere dichiarazioni di accettazione o rinuncia, se la legge di quello Stato lo consente;
- l’articolo 28, sulla validità formale della dichiarazione, che la riconosce se conforme alla legge applicabile alla successione oppure alla legge dello Stato di residenza abituale della persona che dichiara;
- i considerando 7, 32 e 67 del regolamento, relativi rispettivamente al mercato interno, alla semplificazione per gli eredi e alla necessità di agevolare la prova dei diritti successori.
Sono inoltre richiamati gli articoli 1942, 1943, 1944 e 1945 del BGB, che disciplinano in diritto tedesco la devoluzione, la rinuncia e i termini per esercitarla.
Ragionamento della Corte
La Corte afferma che gli articoli 13 e 28 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati in modo autonomo e uniforme nell’Unione. L’articolo 13 istituisce un foro alternativo, pensato per facilitare gli eredi residenti in uno Stato membro diverso da quello del giudice competente sulla successione. L’articolo 28 completa tale meccanismo, consentendo che la dichiarazione sia valida se conforme alla legge successoria oppure, in alternativa, alla legge dello Stato di residenza abituale dell’autore.
Secondo la Corte, il combinato disposto delle due norme mostra che, quando l’erede esercita la facoltà di dichiarare la rinuncia davanti al giudice del proprio Stato di residenza abituale, la validità formale dell’atto è disciplinata dalla legge di quello Stato. Imporre anche le formalità previste dalla legge applicabile alla successione priverebbe di effetto utile gli articoli 13 e 28, oltre a contrastare con l’obiettivo di semplificazione perseguito dal regolamento.
Quanto alla necessità di comunicare la rinuncia al giudice che tratta la successione, la Corte osserva che il considerando 32 afferma che spetta alle persone che si avvalgono di questa possibilità informare il giudice o l’autorità competente entro i termini previsti dalla lex successionis. Tuttavia, né l’articolo 13 né l’articolo 28 istituiscono una procedura uniforme di trasmissione tra autorità. Ne consegue che l’onere di comunicazione grava sull’erede, ma l’eventuale mancato invio non può essere trasformato in un requisito aggiuntivo di validità formale della rinuncia già resa validamente nello Stato di residenza abituale.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che la dichiarazione di rinuncia all’eredità resa davanti a un organo giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale dell’erede è valida quanto alla forma se rispetta i requisiti formali applicabili dinanzi a tale organo, senza dover soddisfare i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione.
Nel caso concreto, poiché i nipoti avevano reso la rinuncia validamente dinanzi al giudice neerlandese e il giudice tedesco era venuto a conoscenza dell’esistenza della dichiarazione prima di decidere, quest’ultima doveva essere presa in considerazione ai fini della successione.
Rilievo pratico
La sentenza rafforza la funzione “agevolativa” dell’articolo 13 del regolamento successioni, evitando che l’efficacia della rinuncia dipenda da formalità transfrontaliere non previste dal diritto dell’Unione. Per i professionisti, il punto chiave è che la rinuncia resa nel foro di residenza abituale dell’erede può essere sufficiente sul piano formale, ma occorre comunque curare tempestivamente la comunicazione al giudice che tratta la successione, soprattutto per evitare contestazioni sulla tempestività o sulla prova dell’atto.
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