Sentenza n. 2604/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 16197 del 25.1.2023, rubricata “Comunicazione di chiusura del procedimento”, avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014”; b) di ogni altro atto, ancorché interno e non noto, e comunque connesso, presupposto e/i conseguenziale al provvedimento impugnato, ivi comprese la nota della ASL Napoli 3 Sud, prot. 154764 del 15.12.2022, rubricata “Comunicazione di avvio del procedimento”, notificata al ricorrente a mezzo pec in pari data, ed avente ad oggetto “Avvio procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014. - Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”; la nota della ASL Napoli 3 Sud n. 258751 del 29/12/2021, avente ad oggetto “Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale anno 2011-2016”; nonché ove lesive, e per quanto di ragione, delle Deliberazioni del Direttore Generale ASL NA 3 Sud: - n. 586 del 20.6.2019, avente ad oggetto “Presa d'atto del decreto del commissario ad acta n. 129 del 31.10.2014 - definizione regressione tariffaria unica anno 2014 - macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; n. 644 del 9.7.2019 avente ad oggetto “rettifica ed integrazione delibera 586/2019 - ridefinizione regressione tariffaria unica anno 2014 - macro area di assistenza specialistica ambulatoriale”; - n. 520 del 03.6.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di chiusura e avvio del procedimento e ulteriori atti connessi relativi al recupero del saldo amministrativo-contabile e alla regressione tariffaria per l'anno 2014, quantificata in € 733.575,15
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota con cui l’ASL ha concluso il procedimento volto al recupero del saldo amministrativo-contabile relativo all’anno 2014, contestando anche gli atti presupposti e connessi. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 l. 241/1990 e 8-quinquies d.lgs. 502/1992, violazione del contratto sottoscritto secondo il modello previsto dal DCA n. 88/2013, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, lesione del legittimo affidamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, irragionevolezza e violazione della proporzionalità. In particolare, ha contestato la motivazione degli atti, l’irragionevolezza della regressione tariffaria alla luce dei parametri elaborati dalla giurisprudenza e l’eccessiva distanza temporale tra l’accertamento contabile e l’esercizio finanziario di riferimento. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del giudicato, difetto di istruttoria e lesione dell’affidamento, sostenendo che l’ASL avrebbe omesso di considerare precedenti giudicati formatisi in relazione a decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento di prestazioni rese nelle medesime annualità. L’ASL ha eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso, la mancata notifica a eventuali controinteressati e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente il rapporto di dare-avere e il computo delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Ha ritenuto che gli atti impugnati si limitassero a quantificare un credito dell’ASL derivante dalla regressione tariffaria, sulla base dei risultati dell’attività del tavolo tecnico, e avessero quindi natura paritetica e strumentale alla definizione di un rapporto patrimoniale di credito. La controversia riguardava esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità e i tempi della regressione e il relativo quantum, senza investire l’esercizio di poteri autoritativi o di programmazione sanitaria. Non erano infatti contestati gli atti regionali di programmazione e di determinazione dei tetti di spesa, né la ripartizione della spesa o altri profili propriamente autoritativi. Il giudice ha precisato che la circostanza che gli atti fossero stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo non modificava la natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Ha inoltre rilevato che nel caso concreto non era lamentata la violazione di un giudicato relativo a precedenti decisioni del giudice amministrativo tra le parti. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per difetto di motivazione, ma il giudice non ha esaminato il motivo per difetto di giurisdizione.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente in relazione al rapporto contrattuale e alla regressione tariffaria; il giudice non ne ha esaminato nel merito la violazione.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
“le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa", senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”
La giurisdizione amministrativa esclusiva non comprende le controversie meramente patrimoniali relative all’effettiva debenza di somme, quando non sia coinvolto l’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Utilizzato per il rinvio alla motivazione di precedenti decisioni della stessa Sezione su fattispecie analoghe.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di concessioni non si estende alle controversie sul mero rapporto patrimoniale tra amministrazione e concessionario, prive di una questione sull’esercizio del potere pubblico.
Massime di principio
- Le controversie relative alla regressione tariffaria applicata a strutture sanitarie private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando riguardano esclusivamente l’effettiva debenza dei corrispettivi, le modalità di calcolo, i tempi di recupero e il quantum delle somme, senza contestare gli atti autoritativi di programmazione sanitaria o di determinazione dei tetti di spesa.
- Gli atti con cui un’ASL quantifica e richiede il pagamento di somme ritenute dovute in conseguenza della regressione tariffaria hanno natura paritetica e sono strumentali alla definizione di un rapporto di credito, quando non esprimono l’esercizio di un potere discrezionale o autoritativo volto alla tutela di interessi generali.
- La giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di concessioni di pubblici servizi non comprende le controversie dal contenuto meramente patrimoniale, riconducibili al binomio obbligo-pretesa, nelle quali non venga in rilievo un potere d’intervento riservato alla pubblica amministrazione.
- La forma procedimentale dell’attività amministrativa non determina, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo: anche un atto adottato all’esito di un procedimento può incidere su una posizione di diritto soggettivo e restare devoluto al giudice ordinario.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono conservati se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ferme le preclusioni e le decadenze maturate.
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