Cassazione Penale, Ordinanza n. 23092/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110 e 494 c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, ma la censura non individuava reali errori di diritto o vizi logici della decisione di secondo grado; si risolveva, secondo la Corte, nella richiesta di un diverso apprezzamento di merito, quindi in una doglianza non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
artt. 110 e 494 c.p.
La sentenza richiama la condanna già confermata in appello per il reato commesso in concorso di persone e qualificato come sostituzione di persona.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata quale fondamento per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
È richiamata per il principio secondo cui non sono ammissibili doglianze che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, propongano solo un alternativo giudizio di merito.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
È richiamata per il medesimo principio sull'inammissibilità di censure meramente assertive e di merito mascherate da vizi di legittimità.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
È richiamata a sostegno della condanna alla sanzione pecuniaria in Cassa delle ammende per impugnazione manifestamente inammissibile e colpevole.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un ricorso che, pur formalmente deducendo violazione di legge o vizio di motivazione, si limiti a prospettare una diversa ricostruzione o valutazione del merito già compiuta dai giudici di appello.
- La censura sulla determinazione della pena deve confrontarsi con specifici vizi giuridici o motivazionali della sentenza impugnata; non è sufficiente una generica richiesta di rideterminazione fondata su un diverso apprezzamento dei fatti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove l'inammissibilità sia imputabile a colpa, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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