Sentenza n. 9191/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento a) del provvedimento prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0018383.03-02-2025, a firma del Dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza – Direzione Generale per i Servizi Territoriali – Divisione XI – Ispettorato Territoriale (Casa del Made in Italy) della Campania (archiviazione del procedimento interferenziale); b) di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione della segnalazione relativa a interferenze radioelettriche sulla frequenza 106,300 MHz
Esito
Favorevole al ricorrente (emittente radiofonica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’archiviazione della seconda segnalazione di interferenza, deducendo quattro motivi. Con i primi due ha denunciato la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e, soprattutto, per omesso preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 5, l. 122/1998, dell’art. 97 Cost. e dei principi di ragionevolezza e adeguatezza, nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia, contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento, sostenendo che, una volta accertata l’interferenza, l’Amministrazione avrebbe dovuto imporre le necessarie modifiche tecniche e, in caso di mancata ottemperanza, revocare il titolo dell’impianto interferente. Con il quarto motivo ha denunciato difetto assoluto o apparenza della motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. La ricorrente ha evidenziato che le verifiche tecniche del 9 e 23 ottobre 2024 avevano accertato interferenze derivanti dal mancato rispetto dei rapporti di protezione di 45 dB, ma l’Ispettorato aveva archiviato la segnalazione valorizzando il lungo periodo trascorso dal nullaosta radioelettrico del 2001 e l’assenza di precedenti denunce. L’impianto interferente, tuttavia, era stato esercitato per anni da una postazione diversa da quella assentita e solo nel 2024 era stato riallocato conformemente al nullaosta temporaneo del 2001.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di archiviazione, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione nel rispetto del vincolo conformativo. Ha ritenuto fondate le censure relative all’omesso preavviso di rigetto: il potere dell’Ispettorato aveva natura discrezionale, poiché lo stesso provvedimento impugnato dichiarava che l’Amministrazione doveva ponderare caso per caso gli interessi pubblici e privati. Pertanto, il rigetto della segnalazione avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990. L’omissione non era neutralizzabile mediante l’art. 21-octies, comma 2, poiché il provvedimento non era vincolato e la disposizione, nella formulazione vigente, esclude espressamente l’applicazione del meccanismo di non annullabilità ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis. Il vizio era rilevante anche secondo l’orientamento che richiede l’indicazione del contributo partecipativo potenzialmente decisivo: la ricorrente aveva specificato le osservazioni che avrebbe formulato, riguardanti la natura temporanea e salvi i diritti dei terzi del nullaosta del 2001, l’esercizio dell’impianto da una postazione non assentita fino al 2024, la persistenza delle interferenze e precedenti amministrativi e giurisprudenziali relativi alla decadenza di nullaosta analoghi. Il TAR ha inoltre ritenuto fondati il difetto di motivazione e la contraddittorietà dell’azione amministrativa. L’Ispettorato aveva accertato l’interferenza anche dopo la riallocazione dell’impianto nella postazione prevista dal nullaosta, ma aveva valorizzato l’assenza di interferenze denunciate prima del 2023 senza considerare che tale assenza poteva dipendere dal fatto che l’impianto fosse stato esercitato in precedenza da una postazione difforme. Non era quindi logicamente dimostrato che l’assetto radioelettrico esistente rappresentasse il miglior bilanciamento degli interessi. L’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato che il nullaosta del 2001 era temporaneo, limitato alla variazione di frequenza, subordinato al successivo rilascio di autorizzazione provvisoria e concesso salvi i diritti dei terzi. Non poteva consolidarsi, per effetto di una situazione realizzata anche mediante esercizio difforme, una posizione pregiudizievole per la ricorrente senza una congrua ponderazione. Il Ministero, inoltre, non aveva dimostrato con misurazioni radioelettriche l’assunto secondo cui il ripristino della frequenza originaria avrebbe generato nuovi conflitti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione in relazione all’omessa comunicazione di avvio del procedimento; la decisione si fonda principalmente sull’omesso preavviso di rigetto.
art. 8 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alle garanzie partecipative connesse alla comunicazione di avvio del procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Nei procedimenti a istanza di parte caratterizzati dall’esercizio di potere discrezionale, il rigetto deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi; l’omissione è vizio rilevante e non è sanabile mediante il meccanismo previsto dall’art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.
Il meccanismo che esclude l’annullabilità dei provvedimenti viziati sul piano procedimentale non opera, nella formulazione vigente, per la violazione dell’art. 10-bis; inoltre, nel caso concreto, il potere esercitato era discrezionale.
art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
Ha modificato l’art. 21-octies, comma 2, introducendo l’esclusione espressa dei provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.
art. 1, comma 5, l. 122/1998
Invocato dalla ricorrente quale base dell’obbligo dell’Amministrazione di imporre le modifiche tecniche necessarie a eliminare le interferenze e, in caso di mancata ottemperanza, revocare il titolo; la sentenza accoglie il ricorso per i vizi partecipativi, motivazionali e istruttori senza definire puntualmente l’applicazione della disposizione.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, nel quadro delle censure di irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione esercita un potere discrezionale su un’istanza del privato, il rigetto deve essere preceduto dal preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990; l’omissione costituisce vizio invalidante e non è neutralizzabile dal meccanismo di cui all’art. 21-octies, comma 2, nella formulazione vigente.
- Anche secondo l’orientamento che non considera automaticamente invalidante ogni omissione del preavviso di rigetto, il ricorrente soddisfa l’onere di allegazione indicando in modo specifico le osservazioni e gli elementi che avrebbe introdotto nel procedimento e che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
- L’Amministrazione non può fondare il bilanciamento discrezionale degli interessi su un assetto fattuale la cui apparente stabilità derivi dall’esercizio di un impianto in difformità dalle condizioni operative assentite, senza verificare l’incidenza di tale difformità sull’emersione tardiva del pregiudizio.
- Un nullaosta radioelettrico temporaneo, concesso ai soli fini radioelettrici e salvi i diritti dei terzi, non attribuisce un affidamento qualificato alla conservazione dei suoi effetti e non può consolidare, senza specifica ponderazione, una situazione pregiudizievole realizzata in violazione delle condizioni assentite.
- Un provvedimento di archiviazione relativo a interferenze radioelettriche è illegittimo per difetto di motivazione e istruttoria se accerta la persistenza dell’interferenza ma non spiega adeguatamente perché l’assetto esistente costituisca il miglior bilanciamento degli interessi, né dimostra con dati tecnici le conseguenze negative delle alternative ipotizzate.
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