Sentenza n. 370/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2207/2025, resa tra le parti, pubblicata in data 9 ottobre 2025, nel ricorso proposto, per l'annullamento, previa sospensiva: - di tutti gli atti relativi alla procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 36/2023, su SDAPA di Consip per “Fornitura Ausili assorbenti per incontinenza presso Distretti Territoriali ASP di Caltanissetta e ASP di Palermo nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione Sanità”, pubblicata sul portale pubblicità legale di Anac in data 13 marzo 2024, e quindi il bando di gara, la lettera di invito, il Capitolato d'oneri, il Capitolato Tecnico, l'Allegato allo stesso, lo schema di offerta economica, i chiarimenti; nonché di tutti gli atti istruttori, presupposti, preparatori, conseguenti e connessi a quelli sopraindicati, ivi compresi la delibera 0000119.29-01-2025 della ASP Caltanissetta di indizione della procedura di gara e la delibera di adesione e mandato della ASP Palermo, e la nota di dilazione del termine per la presentazione delle offerte; - di ogni atto, di contenuto non conosciuto, con il quale l'ASP di Caltanissetta ha stabilito i fabbisogni; - di ogni altro atto ad essi presupposto, anche di natura istruttoria e di programmazione, connesso o consequenziale; nonché per la condanna della Amministrazione all'adozione degli atti conseguenti all'invocato annullamento, e in ogni caso al risarcimento del danno ingiusto subito dalla odierna appellante in forma specifica o, in subordine, per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, che aveva dichiarato il ricorso in parte improcedibile, in parte inammissibile e in parte infondato, relativamente agli atti di una procedura ristretta su SDAPA Consip per la fornitura di ausili assorbenti per incontinenza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo error in procedendo e in iudicando, nullità o insufficienza della motivazione e violazione del diritto di difesa. Ha sostenuto che il TAR non avesse esaminato tutte le censure rivolte alla lex specialis della gara, ritenuta indeterminata e illogica per l'incerta individuazione dei prodotti, dei quantitativi, della base d'asta e dei costi della manodopera, nonché per la contraddittorietà tra forniture domiciliari e ospedaliere, l'incomparabilità delle offerte, l'incertezza dei criteri di valutazione tecnica e dei termini di consegna. In particolare, l'appellante ha contestato che la base d'asta e i costi della manodopera fossero stati calcolati sulle sole forniture domiciliari, benché la gara comprendesse anche forniture ospedaliere; che per queste ultime fosse indicato soltanto un quantitativo aggregato; che i codici CND e ISO relativi ai pannoloni a mutandina extra grande/extra large non fossero coerenti con le descrizioni dei prodotti; che i chiarimenti dell'amministrazione fossero tardivi, contraddittori e modificativi della lex specialis; che non fossero chiaramente predeterminati i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici e i termini di consegna; e che il limite dimensionale dell'offerta tecnica costituisse una clausola illegittima. L'appellante ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 4, 5 e 41 del d.lgs. n. 36/2023, dei principi di trasparenza, evidenza pubblica e par condicio, nonché eccesso di potere.
La decisione
L'appello è stato respinto. Il CGARS ha escluso la nullità della sentenza di primo grado, ritenendo che il TAR avesse risposto, anche sinteticamente, alle censure dedotte, distinguendo quelle superate dai chiarimenti successivi da quelle inammissibilmente dirette ad anticipare la valutazione sull'esito della gara, e pronunciandosi anche sulla sufficiente determinazione dei costi della manodopera. I chiarimenti resi dall'amministrazione prima della scadenza del termine per le offerte sono stati ritenuti ammissibili perché interpretativi e conformativi, non modificativi della lex specialis, e coerenti con il favor partecipationis. Quanto alla fornitura ospedaliera, il Collegio ha valorizzato il chiarimento secondo cui essa rappresentava soltanto il 3,82% dei quantitativi delle forniture domiciliari, non comportava servizi aggiuntivi, era soggetta a un numero massimo predeterminato di consegne e riguardava la medesima gestione complessiva del servizio. Ne ha tratto la conclusione che base d'asta e costi della manodopera dovessero essere calcolati sulla fornitura domiciliare, senza indeterminatezza o violazione della par condicio. È stata inoltre ritenuta legittima una valutazione delle offerte a geometria differenziata, in ragione delle caratteristiche della fornitura e dell'interesse perseguito dalla stazione appaltante. Le contestazioni sui prodotti sono state respinte perché l'Appendice al Capitolato tecnico Consip descriveva chiaramente le quattro categorie di pannoloni a mutandina extra grande/extra large e i codici ISO di riferimento; in ogni caso, il quesito n. 18 consentiva l'offerta di dispositivi con codice CND equivalente e coerente, anche diverso da quello indicato. La censura sui punteggi è stata ritenuta smentita dalla Tabella n. 10 del Capitolato d'oneri e dai chiarimenti sulle certificazioni; anche i termini di consegna risultavano precisati nell'art. 6 dell'Appendice al Capitolato tecnico. Il motivo relativo al limite dimensionale dell'offerta tecnica è stato dichiarato inammissibile perché riferito a una clausola non immediatamente escludente; nel merito, il limite è stato comunque ritenuto meramente indicativo e non assistito da sanzione espulsiva. L'appellante è stata condannata al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, in favore dell'ASP costituita.
Norme richiamate
art. 72 d.lgs. 36/2023
Riferimento normativo alla procedura ristretta svolta nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione.
art. 41 d.lgs. 36/2023
La censura sulla mancata quantificazione dei costi della manodopera è stata respinta, ritenendo che, alla luce dei chiarimenti, i costi fossero sufficientemente determinati in relazione alla fornitura domiciliare.
art. 111 Cost.
Invocato dall'appellante in relazione alla nullità o insufficienza della motivazione; il CGARS ha escluso il vizio ritenendo la sentenza del TAR adeguatamente motivata.
art. 88, comma 2, lett. c) e d), c.p.a.
Invocato per sostenere la nullità della sentenza per carenza motivazionale; la censura è stata respinta perché il TAR aveva esaminato le questioni rilevanti.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appellante nell'ambito dei principi contestati nella disciplina di gara; la decisione non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appellante nell'ambito dei principi contestati nella disciplina di gara; la decisione non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
art. 4 d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appellante nell'ambito dei principi contestati nella disciplina di gara; la decisione non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Richiamato dall'appellante nell'ambito dei principi contestati nella disciplina di gara; la decisione non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
Adunanza Plenaria n. 16/2024
Il precedente è stato ritenuto non ostativo perché il TAR aveva fornito una motivazione compiuta, non apparente.
d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Richiamato per i codici ISO corrispondenti alle categorie di ausili assorbenti indicate nell'Appendice al Capitolato tecnico.
Massime di principio
- I chiarimenti della stazione appaltante resi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono legittimi quando si limitano a illustrare e rendere intellegibili le regole già contenute nella lex specialis, senza modificarne le condizioni né alterare la par condicio; in tal caso possono svolgere una funzione interpretativa e conformativa della procedura.
- La determinazione della base d'asta e dei costi della manodopera può essere riferita alla componente principale e necessaria della fornitura quando le componenti ulteriori siano marginali, non comportino servizi aggiuntivi, siano quantitativamente predeterminate e non incidano sull'organizzazione complessiva del servizio.
- La valutazione tecnica ed economica delle offerte può avere un perimetro differenziato rispetto alle diverse componenti della fornitura, purché la differenziazione sia giustificata dalle caratteristiche della prestazione e dall'interesse perseguito dalla stazione appaltante e non comprometta la comparabilità delle offerte né la par condicio.
- L'individuazione dei prodotti oggetto della gara è sufficientemente determinata quando le descrizioni contenute nella documentazione tecnica, integrate dai riferimenti del nomenclatore e da chiarimenti che ammettano codici equivalenti e coerenti, consentano agli operatori economici di formulare un'offerta consapevole senza rischio di esclusione per codici non aggiornati o incompleti.
- Una prescrizione relativa al numero massimo di pagine dell'offerta tecnica, se non è assistita da una sanzione espulsiva e ha funzione meramente indicativa, non integra una clausola immediatamente escludente; la sua eventuale violazione non determina automaticamente l'esclusione dell'operatore economico.
- La sentenza amministrativa non è nulla per omessa pronuncia o motivazione apparente quando, anche sinteticamente, esamina le questioni rilevanti, distingue le censure divenute improcedibili da quelle inammissibili o infondate e indica le ragioni poste a fondamento della decisione.
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