Sentenza del 24/04/2015 n. 8336 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Russottfinance S.p.A. ha impugnato una cartella di pagamento TARSU relativa agli anni 2001-2004, dell'importo complessivo di euro 1.274.060,80. In Cassazione ha contestato: la carenza di motivazione della cartella per mancata indicazione dell'atto presupposto e dei suoi estremi di notifica; l'illegittimità della determinazione delle tariffe da parte della Giunta comunale anziché del Consiglio comunale; l'applicazione di tariffe TARSU differenziate e più elevate agli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale di Russottfinance S.p.A. Ha ritenuto che l'eventuale carenza motivazionale della cartella non comporti nullità quando il contribuente l'abbia impugnata dimostrando di conoscere i presupposti dell'imposizione e non provi uno specifico pregiudizio al diritto di difesa. Ha inoltre ritenuto legittima la delibera della Giunta comunale perché adottata in esecuzione di una precedente deliberazione del Consiglio comunale, qualificandola come semplice variazione tariffaria, e ha confermato la legittimità della distinzione tariffaria tra alberghi e abitazioni, fondata sulla maggiore capacità produttiva di rifiuti delle strutture alberghiere. Il ricorso incidentale del Comune è rimasto assorbito. Russottfinance S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 15.000, oltre accessori e spese forfettarie.
Norme richiamate
Legge 27 febbraio 2000, n. 212, art. 7, comma 3
La cartella deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria; tuttavia, il vizio motivazionale non determina automaticamente la nullità se il contribuente ha dimostrato di conoscere i presupposti dell'imposizione e non prova un concreto pregiudizio difensivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3
La cartella deve contenere gli elementi necessari a individuare la pretesa iscritta a ruolo, ma l'eventuale incompletezza deve essere valutata in concreto rispetto all'effettiva possibilità di difesa.
D.M. n. 321 del 1999, art. 6, comma 1
Disciplina gli elementi della cartella e dell'iscrizione a ruolo; la mancata indicazione puntuale dell'atto presupposto non comporta nullità quando la conoscenza sostanziale della pretesa sia comunque acquisita dal contribuente.
Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g)
Il Consiglio comunale conserva la competenza sugli aspetti generali dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi e della disciplina generale delle tariffe. La concreta variazione delle tariffe può però spettare alla Giunta quando sia attuativa di criteri e decisioni già stabiliti dal Consiglio.
D.Lgs. n. 267 del 2000
Conferma la distinzione tra competenze del Consiglio comunale e della Giunta: il primo stabilisce gli indirizzi e la disciplina generale, mentre la seconda può adottare atti esecutivi o applicativi nei limiti fissati dal Consiglio.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 68 e 69
Consente la classificazione delle utenze TARSU e richiede che le tariffe siano correlate alla natura e alla quantità dei rifiuti e ai costi del servizio. È legittimo differenziare categorie con diversa capacità di produzione dei rifiuti.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8
Riconosce agli enti locali il potere di determinare la tariffa e consente la distinzione tra utenze domestiche e non domestiche.
Sezioni Unite, sentenza n. 11722 del 14 maggio 2010
Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne gli estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa.
La conoscenza effettiva della pretesa e l'assenza di un danno difensivo concreto possono impedire la declaratoria di nullità della cartella.
Cassazione, sentenza n. 5722 del 12 marzo 2007
È legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime.
La maggiore produzione presumibile di rifiuti degli alberghi giustifica una tariffa superiore; la stagionalità può rilevare per eventuali riduzioni, ma non rende di per sé illegittima la differenziazione.
Massime di principio
- Un vizio formale o motivazionale della cartella non porta automaticamente alla sua nullità: il contribuente deve dimostrare di non aver potuto comprendere la pretesa o di aver subito un concreto pregiudizio nell'esercizio della difesa.
- Quando il contribuente impugna puntualmente la pretesa, tale impugnazione può dimostrare che egli conosceva comunque i presupposti dell'imposizione; in tal caso la contestazione della motivazione diventa più difficile.
- Per stabilire se una tariffa comunale sia stata adottata dall'organo competente occorre distinguere tra disciplina generale, riservata al Consiglio comunale, e concreta applicazione o variazione di tariffe già disciplinate, che può spettare alla Giunta.
- La differenziazione delle tariffe TARSU tra utenze domestiche e non domestiche, o tra alberghi e abitazioni, è in linea generale legittima se fondata sulla diversa capacità di produzione dei rifiuti e sul rapporto con i costi del servizio.
- La stagionalità dell'attività alberghiera non elimina necessariamente la tariffa differenziata; può invece giustificare, se previste dalla normativa o dal regolamento locale, specifiche riduzioni.
- Chi contesta una tariffa deve verificare non solo la competenza dell'organo deliberante, ma anche il contenuto delle precedenti deliberazioni consiliari, il regolamento applicabile e la concreta correlazione tra classificazione dell'utenza, produzione dei rifiuti e costi del servizio.
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