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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1132/23

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 23 October 2024. — Olvi Oyj v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – Figurative mark FIZZ Cider – Absolute grounds for invalidity – Descriptive character – No distinctive character – Article 7(1)(b) and (c) and Article 51(1)(a) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 7(1)(b) and (c) and Article 59(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001) – Evidence submitted for the first time before the Board of Appeal – Article 95(2) of Regulation 2017/1001 – Article 27(4) of Delegated Regulation (EU) 2018/625 – Obligation to state reasons – Right to be heard – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-1132/23

Giurisprudenza europea62023TJ1132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Olvi Oyj contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio figurativo "FIZZ Cider". La Corte conferma sia la corretta ammissione di prove nuove in appello sia l’assenza di violazioni del diritto di difesa e dell’obbligo di motivazione. Nel merito, ritiene che il segno sia descrittivo dei prodotti interessati e, per ciò stesso, anche privo di carattere distintivo.

Nullità del marchio UE figurativo "FIZZ Cider" per carattere descrittivo e difetto di distintività; ammissibilità di prove prodotte per la prima volta in appello dinanzi all’EUIPO.

La questione giuridica

Se la Commissione di ricorso abbia legittimamente ammesso e valutato prove prodotte per la prima volta in appello ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625; se abbia violato il diritto di difesa e l’obbligo di motivazione; e se il marchio figurativo "FIZZ Cider" sia nullo per essere descrittivo e privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che la Commissione di ricorso può prendere in considerazione prove prodotte per la prima volta in appello quando esse sono, in linea di principio, pertinenti, integrano elementi già tempestivamente prodotti o servono a contestare le constatazioni della prima istanza; non è necessario dimostrare l’impossibilità assoluta di produrle prima. Nel merito, il marchio figurativo "FIZZ Cider" è nullo perché, considerato nel suo insieme, comunica immediatamente al pubblico pertinente un significato descrittivo dei prodotti rivendicati, mentre gli elementi grafici non sono sufficienti a neutralizzare tale messaggio; di conseguenza il segno è anche privo di carattere distintivo.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94, paragrafo 1, articolo 95, paragrafi 1 e 2, articolo 59, paragrafo 1, lettera a), e articolo 70, paragrafo 2
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625, articolo 27, paragrafo 4
  • Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Regole di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
  • Articolo 134, paragrafo 1, delle regole di procedura del Tribunale

Nullità del marchio UE figurativo "FIZZ Cider"

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso la decisione della prima Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo un marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi verbali "fizz" e "cider". Il Tribunale esamina sia profili procedurali relativi all’ammissione di prove nuove in appello, sia la fondatezza delle cause di nullità per carattere descrittivo e difetto di distintività.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato registrato il 14 giugno 2000 a seguito di domanda presentata il 19 gennaio 1999, per prodotti delle classi 32 e 33 della classificazione di Nizza, comprendenti bevande analcoliche, birre e bevande alcoliche (escluse le birre). Koninklijke De Kuyper BV aveva chiesto la dichiarazione di nullità invocando varie cause di nullità assoluta; la Cancellation Division aveva respinto integralmente la domanda, ritenendo che il segno avesse un sufficiente carattere distintivo originario. La Commissione di ricorso, invece, ha accolto l’appello, annullato la decisione di primo grado e dichiarato il marchio nullo, ritenendo che "fizz" e "cider" fossero percepiti come indicazioni descrittive e che gli elementi figurativi non bastassero a conferire distintività.

Diritto applicabile ratione temporis

Il Tribunale precisa che, poiché la domanda di registrazione risale al 19 gennaio 1999, il merito della controversia è disciplinato dal regolamento n. 40/94, in particolare dall’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), letto in combinato con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c). Per gli aspetti procedurali, invece, si applicano il regolamento 2017/1001 e il regolamento delegato 2018/625, in quanto vigenti al momento del procedimento amministrativo di nullità e del ricorso dinanzi al Tribunale.

Primo motivo: prove prodotte per la prima volta in appello

La ricorrente contestava l’ammissibilità delle prove depositate dalla controparte per la prima volta dinanzi alla Commissione di ricorso, sostenendo che fossero già disponibili in primo grado e che la loro ammissione fosse ingiustificata in assenza di una situazione eccezionale. Il Tribunale richiama l’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, secondo cui EUIPO può, ma non deve, trascurare fatti e prove tardivamente prodotti, e sottolinea che tale disposizione attribuisce un ampio potere discrezionale, esercitabile con motivazione.

Criteri dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato 2018/625

Il Tribunale conferma che la Commissione di ricorso può ammettere prove nuove solo se, da un lato, appaiono in linea di principio rilevanti per l’esito della causa e, dall’altro, non sono state prodotte tempestivamente per validi motivi, in particolare perché integrano elementi già regolarmente introdotti o servono a contestare constatazioni della prima istanza. Nel caso concreto, le prove riguardavano il significato dei termini inglesi "fizz" e "fizzy", il loro uso nel settore delle bevande alcoliche e la comprensione dell’inglese nel territorio dell’Unione. Poiché la controparte aveva già prodotto in primo grado elementi sul significato di "fizz" e la Cancellation Division aveva ritenuto tali elementi insufficienti, il Tribunale ritiene corretto che la Commissione di ricorso abbia considerato le nuove prove come pertinenti e come supplementari rispetto al fascicolo di primo grado.

Diritto di difesa e obbligo di motivazione

Quanto alla pretesa violazione del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa, il Tribunale osserva che la ricorrente era stata invitata a presentare osservazioni sulla memoria di appello contenente in allegato le nuove prove e aveva effettivamente contestato la loro ammissibilità. Non vi è dunque stata alcuna lesione del diritto a essere sentita. Sul piano della motivazione, il Tribunale ricorda che l’obbligo di motivazione non impone di rispondere puntualmente a tutte le argomentazioni delle parti; è sufficiente indicare le considerazioni di fatto e di diritto determinanti. La Commissione di ricorso aveva spiegato perché le prove nuove fossero rilevanti e complementari, e perché una parte delle prove fosse invece inammissibile; la motivazione è quindi ritenuta sufficiente.

Terzo motivo: carattere descrittivo del segno

Nel merito, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui il segno è descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94. Ricorda che un segno ricade nel divieto quando esiste un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione del prodotto o di una sua caratteristica. Inoltre, per i marchi composti, occorre valutarli nel loro insieme, tenendo conto dell’impressione complessiva sul pubblico pertinente.

Valutazione del pubblico pertinente e del significato di "fizz" e "cider"

La Commissione di ricorso aveva individuato come pubblico pertinente, da un lato, la parte anglofona del pubblico dell’Unione e, dall’altro, i consumatori e gli operatori del settore delle bevande e dell’ospitalità che usano frequentemente l’inglese. Il Tribunale approva questa impostazione. Quanto al significato, rileva che le fonti prodotte dimostrano che "fizz" può indicare bollicine, bevanda frizzante, movimento vivace o eccitazione, e che viene anche usato come nome di un tipo di cocktail. Alla luce di tali significati, il termine può descrivere caratteristiche delle bevande di classe 32 e 33, in particolare il fatto che siano gassate o utilizzabili come cocktail. Il termine "cider", invece, designa normalmente un vino di mele e viene percepito come indicativo del tipo di bevanda o di un ingrediente/aroma.

Ruolo degli elementi figurativi

La ricorrente sosteneva che, trattandosi di un marchio figurativo, gli elementi grafici dovessero essere a loro volta descrittivi per escludere la registrabilità. Il Tribunale respinge tale tesi e ribadisce che il punto decisivo è se gli elementi figurativi siano idonei a modificare il significato del marchio o a distogliere il pubblico dal messaggio descrittivo trasmesso dagli elementi verbali. Nel caso di specie, il rettangolo colorato e la stilizzazione delle parole non hanno carattere abbastanza memorabile o distintivo da conferire al segno una funzione di origine commerciale. Essi si limitano a enfatizzare il termine dominante "fizz".

Assenza di carattere distintivo e dispositivo

Poiché il segno è correttamente qualificato come descrittivo, il Tribunale conferma anche il difetto di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Ricorda che basta uno solo dei motivi assoluti di esclusione perché il marchio non sia registrabile; di conseguenza, una volta accertato il carattere descrittivo, la censura relativa alla mancanza di distintività non può comunque condurre all’annullamento della decisione impugnata.

Esito e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Considerato che EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza e che nel caso concreto non si è tenuta alcuna udienza, ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeanullità del marchiosegni descrittivicarattere distintivoprocedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO

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