Cassazione Civile, Ordinanza n. 19473/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 emesso ai sensi dell'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e art. 55 d.P.R. n. 633/1972, poi confermato nei precedenti gradi di merito. I ricorrenti impugnano la sentenza della CTR deducendo: 1) l'invalidità dell'avviso per asserita illegittimità della delega di firma al funzionario che sottoscrisse l'atto, perché priva dell'indicazione nominativa del delegato, delle ragioni della delega e della durata, in violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 17 d.lgs. n. 165/2001; 2) la violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che mancassero i presupposti dell'accertamento induttivo perché non sarebbe stata rivolta alla società una formale richiesta di esibizione delle scritture contabili rimasta inevasa, essendo stata la richiesta solo informale verso l'ex socio/ex amministratore; 3) la violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986, per avere l'Ufficio determinato i maggiori ricavi senza dedurre costi in misura proporzionata, ma usando i costi dichiarati. L'Agenzia resiste con controricorso.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo ribadisce l'orientamento secondo cui la delega di firma dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni: è sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario delegato, senza necessità di indicazione nominativa, purché il soggetto rivesta la qualifica richiesta; l'art. 17 d.lgs. n. 165/2001 non è pertinente perché riguarda la delega di funzioni dirigenziali. Sul secondo motivo dichiara la censura inammissibile perché non coerente con la motivazione della CTR, che aveva fondato la legittimità dell'accertamento induttivo su circostanze fattuali non specificamente contestate; inoltre il motivo avrebbe dovuto essere veicolato come omessa pronuncia e corredato da autosufficienza, con produzione degli atti rilevanti. Inammissibile anche il profilo che mira a una nuova valutazione di fatto sulla irreperibilità dell'amministratore e sulla qualifica di amministratore di fatto del soggetto presente alla verifica. Sul terzo motivo la censura è ritenuta generica e comunque infondata, perché l'Ufficio aveva indicato di avere accertato induttivamente anche i costi, nella misura dell'80% dei maggiori ricavi, realizzando quindi la corrispondenza tra maggiori ricavi e maggiori costi detratti. Conseguentemente la Corte condanna i ricorrenti alle spese e dà atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
legittima l'accertamento induttivo nei presupposti richiamati dalla Corte; le censure che ne contestano i presupposti devono confrontarsi con la motivazione di merito e con i fatti accertati dal giudice di merito.
art. 55, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa dell'accertamento per IVA.
art. 42, commi 3 e 10, d.P.R. n. 600/1973
la sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario delegato è valida se la delega riguarda la sola firma e il funzionario appartiene alla qualifica richiesta; non è necessario indicare il nominativo nella delega.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
ritenuto non pertinente alla delega di firma del singolo atto, perché disciplina la delega di funzioni dirigenziali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non può essere usato per introdurre una diversa lettura dei fatti o una censura non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia avrebbe dovuto essere dedotto quando la CTR non si sia espressa su un profilo specifico.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la censura motivazionale è circoscritta all'omesso esame di fatti decisivi e richiede specifica individuazione del fatto e autosufficienza.
art. 109, d.P.R. n. 917/1986
richiamato per contestare la deduzione dei costi, ma la Corte reputa infondata la doglianza poiché i costi erano stati considerati induttivamente nella misura dell'80% dei maggiori ricavi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La delega di firma dell'avviso di accertamento è valida anche se non indica nominativamente il funzionario delegato, quando la delega è interna all'ufficio e consente di verificare che il sottoscrittore possieda la qualifica richiesta dalla legge.
- La disciplina della delega di funzioni dirigenziali non si applica alla mera delega di sottoscrizione del singolo atto impositivo, che resta imputato all'organo delegante.
- In cassazione, la censura per violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata non affronta uno specifico profilo decisivo, il vizio va dedotto come omessa pronuncia e non come violazione di legge, rispettando gli oneri di autosufficienza.
- La denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo specificamente indicato e documentalmente verificabile.
- Nel recupero induttivo dei ricavi, la doglianza sulla mancata deduzione dei costi deve essere specifica e quantificata; è infondata se l'Ufficio ha già determinato anche i costi in via presuntiva in rapporto ai maggiori ricavi.
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