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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18691/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia trae origine da un sinistro stradale avvenuto l'8 marzo 2015. Un soggetto che si assumeva terzo trasportato in un'autovettura di proprietà di altro convenuto chiedeva la condanna del conducente/proprietario del veicolo e della relativa compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Crotone aveva confermato il rigetto. In cassazione il danneggiato proponeva due motivi: con il primo lamentava violazione di norme processuali per l'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminarlo; con il secondo deduceva vizio motivazionale e violazione delle norme sulla valutazione delle prove, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente interpretato le testimonianze e trascurato prove testimoniali nella ricostruzione del sinistro. La compagnia assicuratrice resisteva con controricorso; l'altro intimato non svolgeva difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente che il ricorso non risultava notificato all'altro intimato, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica perché il gravame era già prima facie inammissibile. Ha infatti ritenuto gravemente carente l'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva illustrato in modo sufficiente il contenuto della sentenza di primo grado né, soprattutto, le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Ha inoltre reputato inammissibile il primo motivo perché non indicava quali specifici documenti o verbali del fascicolo di primo grado avrebbero potuto condurre a un diverso esito, essendo l'acquisizione del fascicolo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di appello. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico, privo della specifica indicazione degli atti e documenti richiamati e, comunque, volto a sollecitare un nuovo esame del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso con proposta del relatore

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiede l'esposizione sommaria dei fatti a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 347 c.p.c.

    l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione

  • art. 175 c.p.c.

    consente al giudice di evitare attività processuali superflue in funzione della ragionevole durata del processo

  • art. 127 c.p.c.

    richiamato con l'art. 175 c.p.c. a fondamento del potere di direzione del processo e della gestione efficiente del contraddittorio

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    il vizio è invocabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non per ottenere un riesame delle prove

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la censura non è stata ritenuta idonea a consentire il riesame del materiale istruttorio in cassazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma non consente una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla gestione processuale, senza che la censura risultasse specificamente decisiva

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata reputata generica e inidonea a fondare un sindacato di legittimità sulla prova

  • art. 111 Cost.

    evocato in relazione ai principi del giusto processo e alla durata ragionevole del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere in modo autonomo la vicenda sostanziale e processuale e le ragioni della decisione impugnata; la mera narrazione generica della lite non basta.
  • L'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non integra di per sé un vizio di legittimità: essa può essere censurata solo se il ricorrente indichi specificamente quali atti o documenti decisivi il giudice di appello avrebbe dovuto trarre dal fascicolo e perché fossero non reperibili aliunde.
  • La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usata per ottenere un riesame del merito o della valutazione delle prove; è necessario dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non la mera difformità nella lettura delle testimonianze.
  • In cassazione le doglianze che richiamano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione degli atti e delle prove rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • Quando il ricorso è prima facie inammissibile, la Corte può evitare attività processuali meramente dilatorie o superflue, anche in tema di integrazione del contraddittorio o rinnovazione della notifica, in nome della ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniRC auto
RamiResponsabilità civileProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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