Cassazione Civile, Ordinanza n. 18691/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia trae origine da un sinistro stradale avvenuto l'8 marzo 2015. Un soggetto che si assumeva terzo trasportato in un'autovettura di proprietà di altro convenuto chiedeva la condanna del conducente/proprietario del veicolo e della relativa compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Crotone aveva confermato il rigetto. In cassazione il danneggiato proponeva due motivi: con il primo lamentava violazione di norme processuali per l'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado, sostenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminarlo; con il secondo deduceva vizio motivazionale e violazione delle norme sulla valutazione delle prove, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente interpretato le testimonianze e trascurato prove testimoniali nella ricostruzione del sinistro. La compagnia assicuratrice resisteva con controricorso; l'altro intimato non svolgeva difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato preliminarmente che il ricorso non risultava notificato all'altro intimato, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione della notifica perché il gravame era già prima facie inammissibile. Ha infatti ritenuto gravemente carente l'esposizione sommaria dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva illustrato in modo sufficiente il contenuto della sentenza di primo grado né, soprattutto, le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Ha inoltre reputato inammissibile il primo motivo perché non indicava quali specifici documenti o verbali del fascicolo di primo grado avrebbero potuto condurre a un diverso esito, essendo l'acquisizione del fascicolo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di appello. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico, privo della specifica indicazione degli atti e documenti richiamati e, comunque, volto a sollecitare un nuovo esame del materiale istruttorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso con proposta del relatore
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiede l'esposizione sommaria dei fatti a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 347 c.p.c.
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado è affidata all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione
art. 175 c.p.c.
consente al giudice di evitare attività processuali superflue in funzione della ragionevole durata del processo
art. 127 c.p.c.
richiamato con l'art. 175 c.p.c. a fondamento del potere di direzione del processo e della gestione efficiente del contraddittorio
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il vizio è invocabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non per ottenere un riesame delle prove
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma la censura non è stata ritenuta idonea a consentire il riesame del materiale istruttorio in cassazione
art. 116 c.p.c.
richiamato dal ricorrente, ma non consente una rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità
art. 88 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla gestione processuale, senza che la censura risultasse specificamente decisiva
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata reputata generica e inidonea a fondare un sindacato di legittimità sulla prova
art. 111 Cost.
evocato in relazione ai principi del giusto processo e alla durata ragionevole del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte di comprendere in modo autonomo la vicenda sostanziale e processuale e le ragioni della decisione impugnata; la mera narrazione generica della lite non basta.
- L'omessa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non integra di per sé un vizio di legittimità: essa può essere censurata solo se il ricorrente indichi specificamente quali atti o documenti decisivi il giudice di appello avrebbe dovuto trarre dal fascicolo e perché fossero non reperibili aliunde.
- La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere usata per ottenere un riesame del merito o della valutazione delle prove; è necessario dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non la mera difformità nella lettura delle testimonianze.
- In cassazione le doglianze che richiamano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. devono essere specifiche e autosufficienti, con puntuale indicazione degli atti e delle prove rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è prima facie inammissibile, la Corte può evitare attività processuali meramente dilatorie o superflue, anche in tema di integrazione del contraddittorio o rinnovazione della notifica, in nome della ragionevole durata del processo.
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