Sentenza n. 7817/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento 1) della pec-provvedimento del 9/9/25, avente ad oggetto “Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze ed. 3 - FNC3-S-02877 Società Depositi Costieri - So.De.Co. società a responsabilità limitata – Rigetto”, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disposto la revoca, comunicando il “rigetto dell’istanza FNC3-S02877 relativa all’azienda Società Depositi Costieri - So.De.Co. società a responsabilità limitata” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi incluse le richieste di integrazioni formulate a mezzo pec del 30/6/25 e 7/7/25, gli atti e/o provvedimenti istruttori, di cui si ignorano estremi e contenuto; 2) dell’avviso de quo, “Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni” (Fondo Nuove Competenze edizione 3), per le ragioni e nelle parti di cui al presente ricorso, se e qualora lesivo perché erroneamente inteso nei termini di cui ex adverso; 3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, se e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, ivi incluse le Faq; nonché per la condanna del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al rilascio in favore di So.De.Co. s.r.l. del seguente provvedimento: assegnazione del contributo massimo già riconosciuto pari a € 202.052,49 per la formazione finanziata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze, con revoca del contributo massimo previamente riconosciuto di € 202.052,49
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa aveva presentato domanda di accesso ai contributi del Fondo Nuove Competenze edizione 3, allegando un accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con le rappresentanze sindacali. L’istanza era stata ammessa alla fase istruttoria con riconoscimento del contributo massimo possibile. Il Ministero aveva successivamente richiesto integrazioni, tra cui una dichiarazione del legale rappresentante attestante la data di sottoscrizione dell’accordo. L’impresa aveva trasmesso ulteriore documentazione, comprendente la delega sottoscritta da entrambe le parti, la dichiarazione aziendale e il verbale di accordo. Il Ministero aveva tuttavia respinto l’istanza, ritenendo mancante la distinta dichiarazione relativa alla data di firma dell’accordo. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 e dell’art. 2702 c.c.; illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento, sostenendo che la data del 3 febbraio 2025 risultava dall’accordo e dalla firma digitale PAdES del legale rappresentante; violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico e della l. 241/1990, sostenendo che l’avviso non prevedesse, a pena di esclusione, la produzione di un’ulteriore dichiarazione sulla data dell’accordo e che tale richiesta costituisse un aggravamento procedimentale, comunque inutile poiché la data risultava dalla documentazione prodotta. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse la concreta erogazione o il ritiro del contributo per inadempimento degli obblighi del beneficiario, e ha difeso la legittimità del rigetto per mancata produzione della dichiarazione richiesta. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse la fase autoritativa di ammissione al contributo pubblico, e non la successiva verifica degli obblighi condizionanti l’erogazione o la permanenza del beneficio. Ha accolto l’eccezione dell’INPS e ne ha disposto l’estromissione, poiché nessun atto dell’Istituto era stato impugnato e la sua notificazione era avvenuta soltanto per litis denuntiatio. Nel merito, ha accolto congiuntamente i motivi di ricorso. L’accordo collettivo era stato prodotto dapprima con la firma del sindacato e, in sede di integrazione, con la sottoscrizione di entrambe le parti, recando la data sia nell’incipit sia nella firma digitale del legale rappresentante. L’avviso non richiedeva che la data fosse assistita da particolari requisiti di certezza opponibili all’amministrazione; pertanto, la richiesta di una separata dichiarazione del legale rappresentante è stata ritenuta ultronea. L’assunzione di responsabilità sull’autenticità della data era già implicita nell’utilizzo del documento nella procedura pubblica. Inoltre, il provvedimento non indicava ragioni specifiche per dubitare dell’attendibilità della documentazione integrativa. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di rigetto. Ha invece respinto la domanda di condanna dell’amministrazione all’assegnazione del contributo, non essendo stata dimostrata la ricorrenza dei presupposti dell’art. 31, comma 3, c.p.a. e dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., necessari per una pronuncia sulla fondatezza della pretesa in presenza di attività vincolata, assenza di margini discrezionali e insussistenza di ulteriori adempimenti istruttori. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni e la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 88, comma 1, d.l. 34/2020
Costituisce, insieme all’art. 4 d.l. 104/2020, la base normativa del Fondo Nuove Competenze richiamato dall’avviso pubblico.
art. 4 d.l. 104/2020
Richiamato quale base normativa dell’avviso relativo al Fondo Nuove Competenze.
art. 21 d.lgs. 82/2005
Invocato dalla ricorrente in relazione alla validità e rilevanza della firma digitale apposta sull’accordo.
art. 2702 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione all’efficacia probatoria della sottoscrizione dell’accordo.
l. 241/1990
Richiamata dalla ricorrente in relazione ai principi di collaborazione, trasparenza e divieto di aggravamento procedimentale.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
La pronuncia sulla fondatezza della pretesa e la condanna al rilascio del provvedimento richiesto presuppongono attività vincolata, assenza di margini discrezionali e assenza di ulteriori adempimenti istruttori.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.
Richiamato quale fondamento processuale del limite alla possibilità del giudice di ordinare direttamente il rilascio del contributo.
Massime di principio
- Nella fase autoritativa di ammissione a un contributo pubblico sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo; è distinta la successiva fase di verifica degli obblighi cui la legge o il provvedimento subordinano l’erogazione o la permanenza del beneficio.
- Quando l’avviso pubblico non prescrive specifici requisiti di certezza della data di un accordo prodotto dal richiedente, l’amministrazione non può subordinare l’ammissione al beneficio alla produzione di una separata dichiarazione del legale rappresentante che attesti la medesima data, se questa risulta già dal documento e dalla sottoscrizione digitale.
- L’utilizzo di un documento prodotto in una procedura amministrativa comporta già l’assunzione di responsabilità dell’impresa quanto alla sua autenticità, sicché una dichiarazione ulteriore avente il solo scopo di attestare la veridicità dei dati documentali può essere ritenuta ultronea in assenza di specifiche ragioni di dubbio.
- Il rigetto fondato sull’incompletezza o inattendibilità della documentazione integrativa è illegittimo se l’amministrazione non esplicita le ragioni concrete per cui i documenti prodotti non sarebbero attendibili o sufficienti.
- Il giudice amministrativo può ordinare direttamente il rilascio del provvedimento richiesto soltanto quando ricorrano le condizioni dell’art. 31, comma 3, c.p.a.: attività vincolata, assenza di ulteriori margini discrezionali e insussistenza di ulteriori adempimenti istruttori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →