Sentenza n. 1007/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. – del permesso di costruire n. 82 del 22/12/2021, di cui veniva dato avviso sull'Albo pretorio il 30/12/2021, riguardante la realizzazione della sede di Nola dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” su di un lotto di terreno sito in Nola (NA), alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565; 2. – della deliberazione del C.C. n. 17 del 29/6/2021, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 24 del 3/3/2021, concernente: “progetto per la realizzazione di: Università degli Studi di Napoli Parthenope, sede di Nola” PdC ai sensi dell'art. 14 del dPR 380/01 da realizzarsi nel lotto sito alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565 ricadente in zona “H” – attrezzature collettive [di interesse comunale]” del P.R.G. del Comune di Nola. Proposta al Consiglio comunale”; 3. - della deliberazione del C.C. n. 152 del 22/12/2016, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 269 del 7/12/2016, concernente l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'art. 28-bis, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H”, nella parte in cui, nel determinare «la tipologia e quantità di “standard” oggetto della cessione da parte del privato alla P.A.» di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nola, ha stabilito, con riferimento ai «parcheggi», che “occorrerà che all'interno del lotto ove si costruisce l'attrezzatura di progetto – o in zone limitrofe comunque ricadenti in zona H – vengano individuate aree da attrezzare e cedere nella misura minima di n° 1 posto auto ogni 25 mq di superficie lorda”, confondendo i parcheggi pubblici da conteggiarsi ai fini della dotazione degli ‘standard' con le aree (private) di pertinenza delle nuove costruzioni da destinare a parcheggio e che costituiscono parte del lotto edificabile, per quanto lesiva degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali; 4. – di ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le richiamate deliberazioni di G.C. n. 24 del 3/3/2021 e n. 269 del 7/12/2016, il parere del Responsabile del procedimento del 18/12/2020, la nota prot. n. 9199 del 18/2/2021, verbale n. 656/2021 del 19/2/2021, per quanto lesivi degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Assocampaniafelix il 8/6/2022: per l'annullamento: 1. – Del permesso di costruire n. 82 del 22/12/2021, di cui veniva dato avviso sull'Albo pretorio il 30/12/2021, riguardante la realizzazione della sede di Nola dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” su di un lotto di terreno sito in Nola (NA), alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio; 2. – della deliberazione del C.C. n. 17 del 29/6/2021, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 24 del 3/3/2021, concernente: “progetto per la realizzazione di: Università degli Studi di Napoli Parthenope, sede di Nola” PdC ai sensi dell'art. 14 del dPR 380/01 da realizzarsi nel lotto sito alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565 ricadente in zona “H” – attrezzature collettive [di interesse comunale]” del P.R.G. del Comune di Nola. Proposta al Consiglio comunale”; 3. - della deliberazione del C.C. n. 152 del 22/12/2016, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 269 del 7/12/2016, concernente l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'art. 28-bis, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H”, nella parte in cui, nel determinare «la tipologia e quantità di “standard” oggetto della cessione da parte del privato alla P.A.» di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nola, ha stabilito, con riferimento ai «parcheggi», che «occorrerà che all'interno del lotto ove si costruisce l'attrezzatura di progetto – o in zone limitrofe comunque ricadenti in zona H – vengano individuate aree da attrezzare e cedere nella misura minima di n° 1 posto auto ogni 25 mq di superficie lorda», confondendo i parcheggi pubblici da conteggiarsi ai fini della dotazione degli ‘standard' con le aree (private) di pertinenza delle nuove costruzioni da destinare a parcheggio e che costituiscono parte del lotto edificabile, per quanto lesiva degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali; 4. di ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le richiamate deliberazioni di G.C. n. 24 del 3/3/2021 e n. 269 del 7/12/2016, il parere del Responsabile del procedimento del 18/12/2020, la nota prot. n. 9199 del 18/2/2021, verbale n. 656/2021 del 19/2/2021, per quanto lesivi degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Assocampaniafelix il 20/7/2022: Ricorso e motivi aggiunti proposti avverso e per l'annullamento, previa sospensiva, 1.– del permesso di costruire n. 82 del 22/12/2021, di cui veniva dato avviso sull'Albo pretorio il 30/12/2021, riguardante la realizzazione della sede di Nola dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” su di un lotto di terreno sito in Nola (NA), alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio; 2.– della deliberazione del C.C. n. 17 del 29/6/2021, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 24 del 3/3/2021, concernente: “progetto per la realizzazione di: Università degli Studi di Napoli Parthenope, sede di Nola” PdC ai sensi dell'art. 14 del dPR 380/01 da realizzarsi nel lotto sito alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565 ricadente in zona “H” – attrezzature collettive [di interesse comunale]” del P.R.G. del Comune di Nola. Proposta al Consiglio comunale”; 3. - della deliberazione del C.C. n. 152 del 22/12/2016, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 269 del 7/12/2016, concernente l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'art. 28-bis, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H”, nella parte in cui, nel determinare «la tipologia e quantità di “standard” oggetto della cessione da parte del privato alla P.A.» di cui all'art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nola, ha stabilito, con riferimento ai «parcheggi», che «occorrerà che all'interno del lotto ove si costruisce l'attrezzatura di progetto – o in zone limitrofe comunque ricadenti in zona H – vengano individuate aree da attrezzare e cedere nella misura minima di n° 1 posto auto ogni 25 mq di superficie lorda», confondendo i parcheggi pubblici da conteggiarsi ai fini della dotazione degli ‘standard' con le aree (private) di pertinenza delle nuove costruzioni da destinare a parcheggio e che costituiscono parte del lotto edificabile, per quanto lesiva degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali; 4. - di ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le richiamate deliberazioni di G.C. n. 24 del 3/3/2021 e n. 269 del 7/12/2016, il parere del Responsabile del procedimento del 18/12/2020, la nota prot. n. 9199 del 18/2/2021, verbale n. 656/2021 del 19/2/2021, per quanto lesivi degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali, atti già impugnati con ricorso introduttivo del giudizio (n. R.G. 1716/22), nonché per la declaratoria di nullità (art. 31, co. 4, c.p.a.) e/o per l'annullamento della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 28-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 per atto del notaio Pellegrino D'Amore il 9/12/2021, rep. 229089, in relazione agli artt. 1325, n. 2), n. 3), 1346 e 1418, co. 2, c.c., applicabili nel caso di specie per effetto del rinvio di cui al combinato disposto dell'art. 28-bis, co. 6, del d.P.R. n. 380 cit., e dell'art. 11, co. 2, della legge n. 241 del 1990. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Assocampaniafelix il 24\7\2025: per l’annullamento 1. – il permesso di costruire n. 82 del 22/12/2021, di cui veniva dato avviso sull’Albo pretorio il 30/12/2021, riguardante la realizzazione della sede di Nola dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” su di un lotto di terreno sito in Nola (NA), alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565, di cui non si conoscono i contenuti di dettaglio; 2. – la deliberazione del C.C. n. 17 del 29/6/2021, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 24 del 3/3/2021, concernente: “progetto per la realizzazione di: Università degli Studi di Napoli Parthenope, sede di Nola” PdC ai sensi dell’art. 14 del dPR 380/01 da realizzarsi nel lotto sito alla via Stella s.n.c., e identificato al N.C.T. al foglio 20, p.lle 1883, 1569, 1572, 1566, 1563, 82, 1625, 1565 ricadente in zona “H” – attrezzature collettive [di interesse comunale]” del P.R.G. del Comune di Nola. Proposta al Consiglio comunale”; 3. - la deliberazione del C.C. n. 152 del 22/12/2016, con la quale è stata approvata la proposta di cui alla deliberazione di G.C. n. 269 del 7/12/2016, concernente l’approvazione dello schema di convenzione di cui all’art. 28-bis, co. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, e del regolamento per il rilascio del premesso di costruire convenzionato in zona “H”, nella parte in cui, nel determinare «la tipologia e quantità di “standard” oggetto della cessione da parte del privato alla P.A.» di cui all’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nola, ha stabilito, con riferimento ai «parcheggi», che «occorrerà che all’interno del lotto ove si costruisce l’attrezzatura di progetto – o in zone limitrofe comunque ricadenti in zona H – vengano individuate aree da attrezzare e cedere nella misura minima di n° 1 posto auto ogni 25 mq di superficie lorda», confondendo i parcheggi pubblici da conteggiarsi ai fini della dotazione degli ‘standard’ con le aree (private) di pertinenza delle nuove costruzioni da destinare a parcheggio e che costituiscono parte del lotto edificabile, per quanto lesiva degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali; 4. ogni atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi comprese le richiamate deliberazioni di G.C. n. 24 del 3/3/2021 e n. 269 del 7/12/2016, il parere del Responsabile del procedimento del 18/12/2020, la nota prot. n. 9199 del 18/2/2021, verbale n. 656/2021 del 19/2/2021, per quanto lesivi degli interessi diffusi e collettivi di cui le associazioni ricorrenti costituiscono enti esponenziali, atti già impugnati con ricorso introduttivo del giudizio (n. R.G. 1716/22), nonché per la declaratoria di nullità (art. 31, co. 4, c.p.a.) e/o per l’annullamento Della convenzione stipulata ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 per atto del notaio Pellegrino D’Amore il 9/12/2021, rep. 229089, in relazione agli artt. 1325, n. 2), n. 3), 1346 e 1418, co. 2, c.c., applicabili nel caso di specie per effetto del rinvio di cui al combinato disposto dell’art. 28-bis, co. 6, del d.P.R. n. 380 cit., e dell’art. 11, co. 2, della legge n. 241 del 1990, già domandata con motivi aggiunti notificati il 20/7/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire convenzionato e in deroga per la realizzazione della sede di Nola dell’Università degli Studi Napoli Parthenope, nonché gli atti comunali presupposti e la relativa convenzione urbanistica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le associazioni hanno impugnato il permesso di costruire n. 82 del 22 dicembre 2021, la deliberazione consiliare n. 17 del 29 giugno 2021, la deliberazione consiliare n. 152 del 22 dicembre 2016, gli atti presupposti e la convenzione stipulata ai sensi dell’art. 28-bis del d.P.R. 380/2001. Il progetto riguardava la realizzazione di una sede universitaria in un’area classificata dal piano regolatore come Z.T.O. H, destinata ad attrezzature pubbliche di interesse comunale, mentre l’edilizia universitaria era prevista in altra zona omogenea, la Z.T.O. G. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 14 e 20 del d.P.R. 380/2001, della normativa urbanistica statale e regionale, delle N.T.A. comunali e dell’art. 19 del d.P.R. 327/2001, sostenendo che il permesso in deroga non potesse modificare la destinazione urbanistica di zona e che la deroga riguardasse l’impostazione stessa del piano. Il secondo motivo contestava la mancata individuazione dei parcheggi pertinenziali e l’insufficienza o indisponibilità delle aree destinate a parcheggio e verde attrezzato, nonché la disciplina comunale sugli standard, ritenuta lesiva perché avrebbe confuso parcheggi pubblici e parcheggi pertinenziali. Il terzo motivo lamentava che il permesso fosse stato rilasciato senza la previa approvazione consiliare della convenzione prevista dall’art. 28-bis del d.P.R. 380/2001 e dalle N.T.A. comunali. I motivi aggiunti hanno ulteriormente dedotto l’indisponibilità delle aree da cedere, la violazione delle distanze, l’incompatibilità e il conflitto di interessi di un consigliere comunale e del sindaco, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché la nullità della convenzione per indeterminatezza dell’oggetto e per asserita violazione delle norme civilistiche richiamate dall’art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990. È stata infine contestata la successiva monetizzazione delle aree destinate a verde attrezzato. Le amministrazioni e la controinteressata hanno eccepito il difetto di interesse, sostenendo che l’intervento derogasse soltanto alla destinazione d’uso, senza modificare indici, parametri edilizi o standard, e che la destinazione universitaria fosse funzionalmente affine alle altre destinazioni di interesse generale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per difetto di interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito le singole censure. Il Collegio ha distinto la legittimazione ad agire dall’interesse al ricorso: la vicinitas o la rappresentatività delle associazioni possono fondare la legittimazione, ma non dimostrano automaticamente l’interesse, che richiede la prospettazione e la prova di una lesione concreta e attuale e dell’utilità conseguibile dall’annullamento. Nel caso concreto, le associazioni non hanno dimostrato che l’insediamento universitario determinasse una compromissione urbanistico-ambientale, una riduzione effettiva degli standard minimi, un incremento pregiudizievole del carico urbanistico o una perdita concreta di servizi pubblici. La deroga è stata ritenuta, in astratto, riconducibile all’art. 14 del d.P.R. 380/2001, poiché l’università costituisce edificio pubblico o di interesse pubblico. La destinazione universitaria e quella prevista per la Z.T.O. H sono state considerate declinazioni funzionalmente omogenee della zona F dell’art. 2 del d.m. n. 1444/1968, sicché la modifica della specifica destinazione d’uso non appariva idonea, in assenza di variazioni degli indici e degli standard, a stravolgere l’impostazione del piano. La scelta amministrativa di localizzare l’opera è stata inoltre ricondotta all’ampia discrezionalità urbanistica dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o evidente travisamento. La documentazione comunale evidenziava la presenza, nell’area circostante, di ulteriori lotti destinati a standard ancora liberi e di una scuola primaria; le ricorrenti non avevano contestato né provato che l’intervento comportasse il mancato rispetto della dotazione minima prevista dal d.m. n. 1444/1968. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. 380/2001
edifici pubblici, o di interesse pubblico
Il permesso di costruire in deroga può essere utilizzato per edifici pubblici o di interesse pubblico; la deroga alla specifica destinazione funzionale è ammissibile quando non incide sulle norme direttrici e sull’impostazione generale della pianificazione.
art. 28-bis d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa del permesso di costruire convenzionato e della disciplina degli standard, della convenzione e delle modalità di attuazione dell’intervento.
art. 2 d.m. n. 1444/1968
parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale
Le destinazioni delle diverse zone considerate sono state ritenute funzionalmente omogenee in quanto riconducibili alla medesima categoria generale delle attrezzature e degli impianti di interesse generale.
art. 17 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nola
La disposizione disciplina la Z.T.O. H e gli standard urbanistici di livello comunale; la sua applicazione è stata contestata, ma le censure non sono state esaminate per difetto di interesse.
art. 17-bis delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Nola
La disposizione individua la Z.T.O. G e le destinazioni, tra cui l’edilizia universitaria; il TAR ha considerato la destinazione universitaria funzionalmente omogenea alle destinazioni di interesse generale della Z.T.O. H.
art. 31, comma 4, c.p.a.
È stato invocato dalle ricorrenti per la declaratoria di nullità della convenzione, ma la relativa domanda non è stata esaminata a causa dell’inammissibilità per difetto di interesse.
art. 100 c.p.c., applicabile tramite art. 39 c.p.a.
prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato
L’interesse a ricorrere costituisce autonoma condizione dell’azione e richiede la dimostrazione di una lesione concreta e attuale e dell’utilità derivante dall’annullamento.
art. 78, comma 2, d.lgs. 267/2000
È stato invocato per contestare l’asserito conflitto di interessi di un consigliere comunale e del sindaco, ma il motivo non è stato scrutinato nel merito.
Massime di principio
- Nei giudizi proposti contro titoli edilizi, la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso sono condizioni autonome: la vicinitas o la rappresentatività dell’associazione possono dimostrare la prima, ma non provano automaticamente la seconda.
- L’interesse all’impugnazione di un titolo edilizio richiede la prospettazione e la prova di uno specifico pregiudizio urbanistico, ambientale o patrimoniale e dell’utilità concreta che deriverebbe dall’annullamento; non è sufficiente dedurre in modo astratto l’illegittimità dell’intervento o la mera sottrazione dell’area a una diversa destinazione urbanistica.
- La sostituzione, mediante permesso di costruire in deroga, di una destinazione funzionale con altra destinazione riconducibile alla medesima categoria delle attrezzature e degli impianti di interesse generale non determina, di per sé, uno stravolgimento dell’impostazione del piano, soprattutto quando restino invariati gli indici e gli standard edilizi.
- La contestazione della riduzione degli standard urbanistici fonda un interesse concreto all’annullamento solo se il ricorrente dimostra che l’intervento determina un’effettiva insufficienza della dotazione minima prescritta; la mera preferenza per una diversa destinazione pubblicistica dell’area non è sufficiente.
- Le scelte relative alla localizzazione di un’opera pubblica o di interesse pubblico e alla relativa deroga urbanistica appartengono all’ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto nei limiti della manifesta illogicità o dell’evidente travisamento dei fatti.
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