Sentenza n. 506/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento e la declaratoria di inefficacia previa adozione di idonee misure cautelari anche inaudita altera parte della nota del Comune di San Giovanni Incarico del 14.3.2026 con cui l’ente locale ha disposto il diniego tardivo e la sospensione lavori in ordine all’esecuzione di lavori di realizzazione della SRB NIN8288 prevista nel PNRR per l’implementazione della rete 5G (doc. 15); di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui il Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti della telefonia mobile e la coeva delibera di approvazione del Consiglio comunale n. 29 del 27.7.2023 (doc. 16 e doc. 17) e per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza ex art. 44 CCE presentata da Inwit il 2.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e sospensione dei lavori relativi alla realizzazione della stazione radio base NIN8288, successivamente revocati dal Comune
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota comunale del 14 marzo 2026 con cui il Comune aveva disposto il diniego tardivo e la sospensione dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base prevista nell’ambito del PNRR per l’implementazione della rete 5G. Ha inoltre chiesto l’annullamento degli atti presupposti e connessi, tra cui il regolamento comunale sull’installazione degli impianti di telefonia mobile e la relativa delibera consiliare, nonché l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il ricorso è stato accompagnato da una domanda cautelare, accolta in sede monocratica.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso e l’adozione del decreto cautelare monocratico n. 119/2026, il SUAP comunale ha comunicato la revoca del provvedimento del 14 marzo 2026 relativo al diniego e alla sospensione dei lavori. Poiché l’atto impugnato è stato rimosso dall’amministrazione, il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure e la domanda di accertamento del silenzio-assenso. In ragione della condotta collaborativa dell’amministrazione, le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sussistendo i presupposti di cui all’art.60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza semplificata, in ragione della possibilità di decidere il giudizio nella camera di consiglio.
art. 44 Codice delle comunicazioni elettroniche
La ricorrente aveva chiesto l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza relativa alla realizzazione dell’impianto di telefonia mobile; la sentenza non esamina nel merito tale questione.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio dell’atto amministrativo impugnato, quando elimina l’oggetto della controversia, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’atto rimosso.
- La condotta collaborativa dell’amministrazione che rimuove l’atto impugnato può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 986/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 987/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 988/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 989/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 990/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 2 mag 2026Sentenza n. 991/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →