Sentenza n. 16462/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del Decreto prot. n. 31809 del 17.07.2024, notificato alla ricorrente in pari data, emanato dal Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con il quale è stata rigettata l’istanza (29926 prot. n. 15402) da Ella presentata per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero per la scuola secondaria di II GRADO, per la classe di concorso A046 – Scienze Giuridico-Economiche, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, propedeutico, conseguenziale e/o comunque connesso e, in particolare del seguente ulteriore atto: 1) del Preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., notificato all’interessata in data 27.03.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita in Romania per la classe di concorso A046, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del 17 luglio 2024 con cui il Ministero ha respinto la domanda di riconoscimento della qualificazione professionale conseguita in Romania per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, classe A046 (Scienze giuridico-economiche). Il diniego era fondato soprattutto sulla mancata produzione dell'Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, attestante le discipline insegnabili e la fascia d'età degli alunni, nonché sull'assenza di Apostille o altra legalizzazione dei documenti esteri. Le censure, esaminate congiuntamente, contestavano il rigetto basato sull'assenza dell'Adeverinta senza una valutazione sostanziale e comparativa dei titoli e dell'intero percorso formativo e professionale, né un effettivo esame delle possibili misure compensative. Venivano inoltre dedotti il ritardo nella conclusione del procedimento rispetto ai termini europei e nazionali, l'omessa attivazione del soccorso istruttorio e la violazione della partecipazione procedimentale, non essendo stata consentita un'interlocuzione effettiva per integrare la documentazione. L'Adeverinta e i documenti muniti di Apostille sono stati prodotti nel giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego, imponendo al Ministero di riesaminare l'istanza alla luce dei principi enunciati. Ha ritenuto illegittimo considerare l'Adeverinta ministeriale requisito indispensabile e respingere automaticamente la domanda per la sua mancanza: il titolo Nivel costituisce elemento idoneo almeno ad avviare la valutazione concreta, poiché l'Adeverinta ha funzione certificativa e riassuntiva e non aggiunge, secondo la ricostruzione del Collegio, contenuti sostanziali nuovi rispetto al Nivel. Il Ministero deve valutare in concreto e comparativamente tutte le competenze, conoscenze e capacità acquisite, l'intero percorso formativo e professionale e l'eventuale necessità di misure compensative; la discrezionalità tecnica non giustifica un esame superficiale o il rigetto automatico. Il Collegio ha inoltre rilevato il ritardo procedimentale, l'assenza di effettivo dialogo e confronto istruttorio e il mancato ricorso al soccorso istruttorio, ritenendo necessario consentire la partecipazione e l'integrazione dei documenti. La documentazione prodotta in giudizio è stata considerata anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. Il nuovo esame dovrà riguardare le competenze attestate anche in relazione alle ulteriori classi di concorso e verificare la perdurante sussistenza dell'interesse al riconoscimento, tenendo conto dell'eventuale acquisizione di ulteriori titoli nelle more. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e le oscillazioni giurisprudenziali.
Norme richiamate
direttiva 2005/36/CE
Il Ministero deve infatti comunque valutare tutte le competenze, conoscenze e capacità acquisite dall’istante nell’intero suo percorso formativo.
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'autorità ospitante deve esaminare concretamente e complessivamente le competenze e la formazione dell'istante, anziché arrestarsi automaticamente alla mancanza di un singolo documento.
art. 51 direttiva 2005/36/CE
In altre parole, il Ministero è intervenuto oltre i termini previsti dall’art. 51 della Direttiva, e comunque oltre un termine ragionevole, pertanto avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e comunicare al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Il superamento dei termini di conclusione del procedimento, in particolare quando il ritardo eccede anche un termine ragionevole, impone all'amministrazione di assicurare un'interlocuzione effettiva, attivando il soccorso istruttorio e comunicando gli ostacoli all'accoglimento.
art. 16 d.lgs. 206/2007
Nella presente fattispecie emerge infatti che, a seguito della presentazione dell’istanza di riconoscimento, si è verificato un ritardo ingiustificato nella emanazione del provvedimento di rigetto da parte del Ministero – sfociato, peraltro, nella sentenza n. 8623/2022 del TAR Lazio, sezione quarta bis, pubblicata in data 25/06/2022, all’esito del ricorso iscritto al n. 00959/2022 RG, proposto contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia – in violazione dei termini previsti in particolare dall’art. 51 della Direttiva, oltre che dall’art. 16 del D. Lgs. 206/2007.
La disposizione è richiamata quale fonte dei termini procedimentali applicabili al riconoscimento delle qualifiche professionali; il ritardo ingiustificato nella decisione costituisce un vizio rilevante nel contesto della mancata partecipazione e del mancato soccorso istruttorio.
art. 10-bis l. 241/1990
Inoltre, non era comunque possibile concludere il procedimento senza consentire alla ricorrente la partecipazione, né attivare l'appropriato soccorso istruttorio per il completamento dei documenti a corredo della domanda (cfr. Cons. Stato, VII, 19 dicembre 2025, n. 10128; 16 dicembre 2025, n. 09981, T.a.r. Lazio, sez. III bis, 10 aprile 2026, n. 6519).
Nel caso esaminato, il procedimento non poteva concludersi senza un'effettiva partecipazione dell'interessata e senza consentirle di completare la documentazione richiesta; la mancata interlocuzione ha contribuito all'illegittimità del diniego.
art. 64 c.p.a.
In ogni caso la “Adeverinta ministeriale” ed i documenti con Apostille sono stati presentati in corso di causa, con valenza probatoria ex art. 64 c.p.a., mentre non appaiono essere stati richiesti in maniera corretta dall’Amministrazione come immediatamente si passa a esplicitare.
La documentazione prodotta nel processo può assumere valenza probatoria ai fini della decisione sulla legittimità del diniego, senza che ciò esoneri l'amministrazione dal corretto svolgimento dell'istruttoria procedimentale.
Massime di principio
- Nel riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'amministrazione deve valutare concretamente e comparativamente i titoli, le competenze, le conoscenze e le capacità maturate dall'istante nell'intero percorso formativo e professionale; non può respingere automaticamente la domanda per la sola mancanza di un documento se gli elementi prodotti consentono di avviare tale valutazione.
- Quando la comparazione tra la formazione estera e quella richiesta nell'ordinamento nazionale evidenzia differenze, l'amministrazione può disporre misure compensative, quali tirocinio, integrazioni formative o esami attitudinali, e deve motivare nel merito la decisione di riconoscere, chiedere integrazioni o rigettare.
- Il ritardo nella conclusione del procedimento di riconoscimento, oltre i termini applicabili e comunque oltre un termine ragionevole, non legittima un rigetto basato sulle carenze documentali senza interlocuzione: l'amministrazione deve consentire la partecipazione dell'interessato e attivare il soccorso istruttorio per il completamento della domanda.
- La discrezionalità tecnica dell'amministrazione nel valutare qualifiche professionali estere richiede un esame effettivo e individualizzato dei titoli e delle competenze; non consente valutazioni superficiali né l'omissione dell'esame delle possibili misure compensative.
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