Cassazione Penale, Sentenza n. 2869/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Leotta Jlenia aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Imperia che la condannava per il reato di lesioni cagionate dal cane di sua proprietà, con multa di €300 e risarcimento del danno alla parte civile. Nel ricorso in Cassazione si è rilevato che la persona offesa, Palmeri Rosalia, aveva rimesso la querela il 5 aprile 2024 e che l'imputata aveva accettato tale remissione come attestato nel verbale redatto presso il Comando dei Carabinieri. La questione giuridica principale è se la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, e accettata, determini l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la remissione della querela, intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata dall'imputata, determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione della querela. È stata inoltre disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendo diversamente convenuto, ai sensi dell'art. 340, u.c., cod. proc. pen.
Norme richiamate
Art. 340, u.c., cod. proc. pen.
art. 340, u.c., cod.proc. pen.
Il giudice di legittimità deve condannare il querelato al pagamento delle spese processuali quando la remissione della querela estingue il reato, salvo diverso accordo tra le parti.
Massima della Corte Suprema SU 25 febbraio 2004, Chiasserini (Rv 227681)
SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681
Principio che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e tempestivamente proposta comporta l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente manifestata dalla persona offesa e accettata dall'imputato, estingue il reato anche se avviene durante il giudizio di legittimità; il giudice di Cassazione deve dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
- Per essere efficace la remissione deve essere tempestiva e correttamente documentata; l'accettazione dell'imputato è un elemento necessario quando previsto, e la remissione deve risultare da atto idoneo (es. verbale presso organi di polizia).
- L'estinzione del reato per remissione non impedisce che restino questioni civili diverse (es. azione civile separata) salvo che le parti non abbiano disposto diversamente; occorre verificare l'effetto concreto sul giudicato civile.
- La remissione prevale su eventuali questioni di inammissibilità del ricorso; pertanto, se sussiste, il procedimento penale si estingue indipendentemente da altri vizi procedurali precedenti.
- Anche se il reato si estingue, il giudice può comunque irrogare la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato, salvo diverso accordo fra le parti.
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