Ordinanza n. 967/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali e regionali relativi alla realizzazione della viabilità di adduzione al nuovo Ospedale Unico Marche Nord, denominata Variante Gimarra, inclusi atti di gara e convenzione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, una serie di deliberazioni comunali e regionali, atti di finanziamento, incarichi tecnici, elaborati progettuali, convenzione tra Comune di Fano e Regione Marche e atti di indizione della gara per i servizi tecnici di progettazione e VAS relativi alla Variante Gimarra. Nel corso del giudizio i difensori hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. È stato tuttavia depositato anche il certificato di morte di uno dei ricorrenti, deceduto il 13 ottobre 2025, con comunicazione dell'evento da parte del difensore in data 27 aprile 2026.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la morte di una parte, quando resa nota dal difensore, determina l'interruzione automatica del processo e impedisce ogni ulteriore attività processuale. Il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento; il provvedimento giudiziale ha natura meramente dichiarativa dell'interruzione, che si produce dalla data della dichiarazione del difensore. Il processo è stato quindi dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e dell'art. 300 c.p.c., dalla data in cui il difensore ha reso noto il decesso.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile comporta che il decesso di una parte determini l'interruzione del processo; il giudice deve dichiararla dalla data in cui l'evento è stato reso noto dal difensore.
art. 300 c.p.c.
Disciplina l'interruzione del processo per morte della parte; nel giudizio amministrativo opera in virtù del rinvio previsto dall'art. 79, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il decesso di una parte determina l'interruzione automatica del giudizio quando l'evento è dichiarato o notificato dal difensore, precludendo al giudice ogni ulteriore attività processuale.
- Il provvedimento con cui il giudice dichiara l'interruzione del processo per morte della parte ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva: l'interruzione si produce dalla data in cui il difensore rende noto l'evento.
- A seguito dell'interruzione per morte della parte, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.
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