Sentenza n. 1476/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento: - del provvedimento del Comune di Catania – Direzione Risorse Umane – prot. n. 114095, del 7 marzo 2025, a mezzo del quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dall’assunzione quale vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 80 unità, a 30 ore a tempo indeterminato, di agente di polizia municipale, area degli istruttori, famiglia vigilanza, indetto con determina dirigenziale del Comune di Catania Num 03/Ris. Um. 358, del 3.6.2024; - della determina dirigenziale del Comune di Catania Num 03/Ris. Um. 251, del 17.3.2025, a mezzo della quale si è provveduto all’annullamento della Determina Dirigenziale n. 03/197 del 28.02.2025 non pubblicata e, per l’effetto, alla sua sostituzione con diversa graduatoria che dà atto della decadenza dell’odierno ricorrente dall’assunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Declaratoria di decadenza dall'assunzione per mancata presa di servizio e successiva modifica della graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato tra i vincitori di un concorso per 80 posti di agente di polizia municipale, ha impugnato la dichiarazione di decadenza dall'assunzione adottata dopo la mancata presa di servizio nella data stabilita, nonché la successiva determina di modifica della graduatoria. Ha dedotto, con unico motivo, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, violazione dell'art. 17, comma 3, d.P.R. 487/1994, violazione dei compiti del responsabile del procedimento e del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990, nonché violazione dei principi di correttezza e buona fede. In particolare, ha sostenuto che la mancata presa di servizio fosse giustificata dalle gravi condizioni di salute del padre, che l'Amministrazione avesse assegnato un termine inadeguato per produrre la giustificazione, che avrebbe dovuto consentirgli di integrare la documentazione e che la decadenza fosse sproporzionata rispetto all'interesse pubblico all'assunzione. Il Comune ha contestato la fondatezza delle censure, richiamando la tardività e l'insufficienza della documentazione, la contraddittorietà delle giustificazioni e la manifestazione di un interesse non immediato all'assunzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure relative alla giustificazione della mancata presa di servizio, al termine assegnato, al soccorso istruttorio e alla motivazione della decadenza. Ha ritenuto che la procedura concorsuale e la formazione della graduatoria fossero ormai concluse e non fossero contestate. La decadenza dall'assunzione, adottata successivamente all'approvazione della graduatoria nei confronti di un vincitore, incide invece sul diritto soggettivo all'assunzione e riguarda la fase di costituzione del rapporto di lavoro, nella quale il Comune agisce quale datore di lavoro privato. La successiva modifica della graduatoria è stata considerata effetto consequenziale e automatico della decadenza, non idoneo a spostare la controversia nell'ambito della giurisdizione amministrativa. Anche i principi di correttezza, buona fede e soccorso istruttorio possono essere valutati dal giudice ordinario, eventualmente mediante disapplicazione degli atti amministrativi presupposti. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, riproponibile dinanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
«tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni», incluse «le controversie concernenti l'assunzione al lavoro»; sono riservate al giudice amministrativo «le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni».
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice ordinario conosce delle controversie relative all'assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro, mentre il giudice amministrativo conserva la giurisdizione sulle procedure concorsuali fino all'approvazione della graduatoria finale.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Gli atti successivi alla conclusione della procedura concorsuale, relativi alla costituzione e gestione del rapporto, sono espressione dei poteri del datore di lavoro privato.
art. 17, comma 3, d.P.R. 487/1994
La norma è stata invocata dal ricorrente quale disciplina del giustificato motivo per il differimento della presa di servizio, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Il riferimento al soccorso istruttorio è stato ritenuto questione attinente alla fase privatistica di gestione dell'assunzione, sindacabile dal giudice ordinario.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il giudizio è riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il discrimine tra giurisdizione amministrativa e ordinaria si colloca, di regola, nell'approvazione della graduatoria finale: fino a tale momento appartengono alla giurisdizione amministrativa le controversie sulla procedura concorsuale; dopo tale momento appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
- La decadenza dall'assunzione di un vincitore per mancata presa di servizio entro il termine stabilito riguarda il diritto soggettivo all'assunzione e costituisce un atto gestionale del datore di lavoro pubblico, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La modifica della graduatoria conseguente alla decadenza di un vincitore non radica la giurisdizione amministrativa quando costituisce un effetto automatico della gestione della fase di assunzione e non implica una rinnovata valutazione della procedura concorsuale.
- Nella fase successiva all'approvazione della graduatoria, le controversie sui principi di correttezza, buona fede e soccorso istruttorio applicabili alla costituzione del rapporto di lavoro spettano al giudice ordinario, che può disapplicare gli atti amministrativi presupposti ove rilevanti ai fini della decisione.
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