Sentenza del 06/07/2017 n. 16693 - Corte di Cassazione
Contenzioso -Commissioni tributarie - Contributi dovuti ai consorzi stradali obbligatori - Manutenzione di strade vicinali - Giurisdizione del giudice tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Università Agraria ha impugnato una cartella di pagamento di 6.285,88 euro relativa a contributi obbligatori richiesti dal Consorzio stradale per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade vicinali di uso pubblico. Ha contestato sia la debenza dei contributi, sostenendo che le strade insistenti sul proprio territorio avessero natura privatistica e fossero state mantenute dai singoli titolari o assegnatari, sia la giurisdizione tributaria. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella, mentre la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato il motivo relativo alla formazione del giudicato sulla giurisdizione, rilevando che il Consorzio aveva specificamente contestato la giurisdizione nell'atto di appello. Ha invece accolto il motivo principale, dichiarando che i contributi dovuti ai consorzi stradali obbligatori hanno natura tributaria e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice tributario. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata sul punto e le parti sono state rimesse davanti alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha deciso definitivamente sulla debenza dei contributi o sulla natura delle strade.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Il testo, come modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
Le controversie sui contributi aventi natura tributaria, comprese quelle relative ai contributi dei consorzi stradali obbligatori, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, quando insorte dopo il 1 gennaio 2002.
D.Lgs. luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446, convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, art. 7
I contributi degli utenti si esigono nei modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, mediante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal consiglio comunale; il contributo costituisce onere reale del fondo.
Le modalità pubblicistiche di riscossione e il carattere di onere reale del contributo costituiscono elementi indicativi della sua natura tributaria.
L. 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14
La costituzione dei consorzi per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico è obbligatoria.
L'obbligatorietà del consorzio e dell'appartenenza dei proprietari rafforza la qualificazione tributaria dei contributi imposti per le attività istituzionali del consorzio.
Codice di procedura civile, artt. 112, 324, 360, 37 e 2909
La Corte ha escluso la formazione del giudicato interno sulla giurisdizione perché la questione era stata specificamente riproposta dal Consorzio nell'atto di appello.
Massime di principio
- I contributi imposti ai proprietari da consorzi stradali obbligatori, costituiti per la manutenzione di strade vicinali di uso pubblico, sono normalmente qualificabili come tributi quando il consorzio ha natura pubblicistica, l'appartenenza è obbligatoria e la riscossione avviene mediante ruolo con modalità analoghe a quelle delle imposte.
- Le controversie relative all'an, al quantum e alla legittimità della cartella per tali contributi devono essere proposte davanti al giudice tributario, non davanti al giudice ordinario, per le controversie insorte dopo il 1 gennaio 2002.
- La qualificazione tributaria del contributo non implica automaticamente che la pretesa sia fondata: davanti al giudice tributario possono comunque essere contestati, tra l'altro, l'esistenza del consorzio, la natura pubblica delle strade, il beneficio ricevuto, il piano di ripartizione, la corretta individuazione del proprietario e la prescrizione.
- La cassazione della decisione sulla giurisdizione non determina necessariamente la vittoria definitiva sul merito: se la Corte decide solo quale giudice sia competente, la causa viene normalmente rinviata al giudice tributario per l'esame delle altre questioni.
- Una questione di giurisdizione già affrontata in primo grado non diventa definitiva se la parte interessata la ripropone specificamente nell'atto di appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 522 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 4073 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 4102 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 152 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 6 lug 2017Sentenza del 06/07/2017 n. 519 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →