Cassazione Civile, Ordinanza n. 14795/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a una società contribuente di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 per oltre 202 mila euro. La cartella era stata impugnata con successo in primo grado; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma la commissione regionale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la notifica fosse avvenuta il 1 luglio 2010 e non entro il termine del 30 giugno 2010. L'Ufficio aveva quindi proposto ricorso per revocazione contro tale decisione d'appello, deducendo errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che il giudice avesse confuso la data di spedizione del ricorso in appello (30 giugno 2010) con quella di ricezione del plico (1 luglio 2010) e chiedendo anche la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione. La commissione regionale, con la sentenza revocatoria impugnata, aveva dichiarato inammissibile la revocazione, ritenendo che non vi fosse una svista percettiva ma una valutazione giuridica errata sulla tempestività della notificazione. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato: 1) violazione degli artt. 398, comma 4, e 112 c.p.c., oltre che degli artt. 54 d.lgs. 546/1992 e 60 d.P.R. 600/1973, per omessa pronuncia sull'istanza di sospensione del termine per ricorrere in cassazione; 2) violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c., contestando che la CTR avesse escluso l'errore revocatorio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 156, comma 2, c.p.c., in relazione al vizio motivazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, richiesta in pendenza della revocazione, è rimessa a un potere discrezionale del giudice della revocazione, non sospende automaticamente i termini e l'eventuale omissione di provvedimento o il rigetto non sono sindacabili in cassazione né qualificabili come omessa pronuncia. Ha rigettato anche il secondo motivo, chiarendo che l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto decisivo, non una valutazione o interpretazione giuridica; nel caso concreto la CTR aveva logicamente escluso che la sentenza revocanda fosse frutto di una svista percettiva, ravvisando invece un errore di diritto sulla nozione di tempestività della notifica. Ha infine rigettato il terzo motivo, osservando che la sentenza revocatoria conteneva una motivazione effettiva e intelligibile, sicché non ricorreva alcuna motivazione apparente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la contumacia delle altre parti.
Norme richiamate
art. 398, comma 4, c.p.c.
"La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta"
La sospensione del termine per cassare non opera automaticamente per effetto della revocazione; è necessario un apposito provvedimento discrezionale del giudice della revocazione, subordinato alla non manifesta infondatezza dell'impugnazione.
art. 112 c.p.c.
Non è configurabile omessa pronuncia sull'istanza di sospensione quando la decisione su di essa è rimessa a potere discrezionale insindacabile e il suo mancato accoglimento equivale a rigetto.
art. 54 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel primo motivo come norma sulla notifica dell'appello nel processo tributario, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma ai fini decisori.
art. 60 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla notificazione degli atti tributari; la Corte lo menziona solo nel riepilogo del motivo.
art. 391-bis c.p.c.
Costituisce la base normativa del ricorso per revocazione contro la sentenza d'appello.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio rileva solo se consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante dagli atti e non controverso; non copre errori di interpretazione giuridica.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Invocato per la nullità da motivazione apparente; la Corte esclude il vizio rilevando l'esistenza di una motivazione effettiva.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato dalla ricorrente per denunciare errori processuali, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro di censura per violazione di legge richiamato in relazione ai primi due motivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte rileva che la doglianza era comunque inquadrata in modo non coerente con il tipo di vizio dedotto.
art. 398, ultimo comma, c.p.c.
La sospensione del termine per il ricorso per cassazione, se concessa, produce effetto dalla comunicazione del provvedimento.
art. 88, primo comma, c.p.c.
Richiamato quale espressione del principio di lealtà processuale, usato per sostenere che la sospensione non è dovuta quando la revocazione è manifestamente infondata.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Norma posta a fondamento dell'emissione della cartella di pagamento oggetto della lite.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Norma posta a fondamento dell'emissione della cartella di pagamento oggetto della lite.
Massime di principio
- L'impugnazione per revocazione non sospende di diritto il termine per proporre ricorso per cassazione: la sospensione richiede un provvedimento espresso del giudice della revocazione, adottato su istanza di parte e subordinato alla non manifesta infondatezza della revocazione.
- Il rigetto o la mancata decisione sull'istanza di sospensione del termine per cassare non integra omessa pronuncia censurabile in cassazione, perché attiene a un potere discrezionale del giudice della revocazione e non incide sulla validità della sentenza revocatoria.
- L'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione della realtà processuale o fattuale: è configurabile solo quando il giudice supponga esistente un fatto decisivo in realtà escluso, o viceversa, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e valutazione.
- Non è errore revocatorio l'errore che investe l'interpretazione di norme giuridiche o la qualificazione giuridica dei fatti; in tal caso si verte in un errore di diritto, non emendabile con revocazione.
- Ai fini della tempestività della notificazione dell'appello, rileva la data di spedizione o di consegna all'ufficiale giudiziario e non quella di ricezione del plico, salvo diverse discipline speciali applicabili.
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto un reale percorso argomentativo; se la sentenza sviluppa una linea logica, pur eventualmente discutibile, il vizio non sussiste.
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