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Legge

L.R. Sicilia 2/2005

Norme per la promozione della Fondazione Ignazio Buttitta

Normativa regionaleL.R. Sicilia 2/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana promuove la costituzione della Fondazione «Ignazio Buttitta» per tutelare e valorizzare la cultura siciliana. Ne disciplina sede, finalità, organi, modifiche statutarie, destino del patrimonio in caso di estinzione e prevede un contributo iniziale regionale di 500.000 euro per il solo anno 2005, con decorrenza dalla pubblicazione.

Promozione della Fondazione Ignazio Buttitta

Promozione della Fondazione Ignazio Buttitta

La legge regionale siciliana promuove l’istituzione di una fondazione denominata «Ignazio Buttitta», ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, con l’obiettivo di tutelare, conservare, promuovere, studiare e sviluppare la cultura siciliana nei suoi aspetti storici, sociali, artistici e antropologici.

Sede e strumenti culturali

La fondazione ha sede legale e operativa nella casa natale di Ignazio Buttitta. In tale sede deve essere costituita e progressivamente potenziata una biblioteca specializzata nei diversi ambiti della cultura siciliana.

Finalità e attività consentite

Per perseguire i propri scopi, la fondazione può organizzare e promuovere iniziative culturali e scientifiche, tra cui:

  • conferenze, seminari e congressi;
  • mostre;
  • borse di studio e premi;
  • attività editoriali;
  • ogni altra iniziativa coerente con le finalità istitutive.

Assetto di governo e composizione del consiglio di amministrazione

La fondazione è retta, nel rispetto del codice civile, da un consiglio di amministrazione composto da membri a vita, componenti di diritto e soggetti che entrano previa approvazione del consiglio. In particolare, vi fanno parte:

  • tre componenti a vita, con diritto di nominare il successore, in rappresentanza dei figli viventi di Ignazio Buttitta;
  • tre componenti in rappresentanza del Comune di Bagheria: sindaco, presidente del consiglio comunale e assessore alla cultura;
  • il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana;
  • il Presidente della Regione;
  • il Presidente della Provincia regionale di Palermo;
  • il sindaco del Comune di Palermo;
  • il rettore dell’Università di Palermo;
  • i presidenti del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, dell’Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari, del Folkstudio e dell’Associazione «Amici di Ignazio Buttitta».

Tutti i componenti di diritto, salvo i tre a vita, possono nominare propri delegati. Il consiglio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. I componenti designati in ragione della carica istituzionale cessano dall’incarico anche prima della scadenza del quadriennio se viene meno la funzione che giustifica la loro presenza.

Possono inoltre entrare a far parte del consiglio, per un quadriennio e previa approvazione del medesimo, soggetti pubblici e privati che si impegnino a conferire alla fondazione almeno 5.000 euro oppure un equivalente in libri o oggetti.

Organi interni e funzioni operative

Il consiglio nomina tra i propri componenti il presidente e la giunta. Quest’ultima è composta da:

  • un vicepresidente;
  • un direttore generale;
  • un tesoriere;
  • il sindaco pro tempore del Comune di Bagheria o un suo delegato;
  • i consiglieri a vita.

Il presidente rappresenta legalmente la fondazione e può delegare le proprie funzioni al vicepresidente. Il direttore generale coordina l’esecuzione delle attività programmate dalla giunta e approvate dal consiglio. Il tesoriere gestisce i fondi ed è tenuto a rendere conto, su richiesta dei componenti della giunta e dei revisori, delle entrate e delle uscite.

Revisione dei conti e modifiche statutarie

L’atto costitutivo e lo statuto devono prevedere un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri, nel rispetto delle norme del codice civile in materia di fondazioni.

Eventuali modifiche statutarie, ammesse solo per indifferibili esigenze funzionali e nel rispetto delle finalità della fondazione e della legge, devono essere approvate all’unanimità dal consiglio.

Estinzione della fondazione e destinazione del patrimonio

In caso di estinzione della fondazione, i beni patrimoniali, previa approvazione dei componenti a vita del consiglio, sono trasferiti dalla giunta al Comune di Bagheria oppure ad altro ente pubblico o privato.

Contributo regionale e copertura finanziaria

La Regione concorre alla formazione del patrimonio della fondazione con un contributo iniziale di 500.000 euro per l’anno 2005. Per gli anni successivi il contributo è determinato annualmente secondo la disciplina richiamata dalla legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

L’onere per il 2005 è coperto con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio regionale dell’esercizio 2005.

Disposizione transitoria su altra legge regionale

La legge modifica la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, specificando che una determinata destinazione di somme è limitata all’anno 2005.

Decorrenza

La legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Testo integrale

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