L.R. Sicilia 4/2005
NORME RIGUARDANTI IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI QUALITATIVI DELLE ABITAZIONI. DISPOSIZIONI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO. DEROGA AI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI PER LE FARMACIE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana disciplina il non computo di alcuni maggiori spessori e altezze ai fini volumetrici ed edilizi, con effetti anche su oneri e parcheggi, introduce misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso e consente, per le farmacie già esistenti, deroghe alle altezze dei regolamenti edilizi comunali entro 120 giorni dall’entrata in vigore, con requisiti tecnici e un contributo di 25 euro/mq.
Contenimento dei consumi energetici, riduzione dell'inquinamento luminoso e deroga edilizia per le farmacie
Contenimento dei consumi energetici e deroghe edilizie in Sicilia
La legge regionale siciliana interviene sul contenimento dei consumi energetici, sul miglioramento del comfort e della sicurezza degli edifici, sulla prevenzione dell’inquinamento luminoso e su una specifica deroga edilizia per le farmacie già in esercizio nei centri urbani.
Esclusione di spessori e altezze dal calcolo urbanistico-edilizio
Nel territorio della Regione Siciliana, ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva, non si computano alcuni incrementi costruttivi funzionali all’efficienza energetica e al comfort ambientale:
- i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, per la parte eccedente 30 cm nelle nuove costruzioni e 50 cm nel recupero di edifici esistenti, fino a un massimo di ulteriori 20 cm;
- i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, per la parte eccedente la misura media di 25 cm e fino a un massimo di ulteriori 10 cm;
- le maggiori altezze interne nette dei vani delle unità residenziali, per la parte eccedente le altezze minime di 2,70 m e 2,40 m previste dai regolamenti edilizi comunali, fino a un massimo di ulteriori 30 cm.
La disciplina è finalizzata anche a favorire la sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati.
Ambito di applicazione e limiti delle deroghe
Le disposizioni sopra indicate si applicano, nel rispetto delle norme di tutela architettonica e ambientale vigenti, anche:
- al calcolo degli oneri di urbanizzazione;
- al calcolo della superficie a parcheggio.
Esse operano inoltre in deroga alle altezze massime previste per le singole zone omogenee dagli strumenti urbanistici adottati o vigenti.
Restano invece ferme le norme che non sono derogate dalla legge, in particolare:
- le distanze minime dal confine e tra edifici;
- le disposizioni per le zone sismiche;
- i limiti relativi all’altezza massima in rapporto alla larghezza stradale.
Misure per la riduzione dell’inquinamento luminoso
Per prevenire e ridurre l’inquinamento luminoso, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, deve provvedere a:
- adottare il regolamento di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;
- tenere e aggiornare l’elenco degli osservatori astronomici e astrofisici e individuare le relative zone di particolare protezione;
- divulgare informazioni utili sulla problematica e sulla disciplina di settore.
Deroga edilizia per le farmacie
Per i locali già adibiti a farmacia, al fine di assicurare e non alterare una distribuzione omogenea delle farmacie nei centri urbani, è consentita la deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali in materia di altezza, a condizione che siano adottati adeguati sistemi di ventilazione e siano rispettati i seguenti requisiti minimi:
- per la superficie dei locali riservata al pubblico, altezza non inferiore a 2,40 m;
- per i soppalchi non riservati al pubblico, altezza non inferiore a 2,10 m.
Per usufruire della deroga, il titolare della farmacia deve presentare istanza al comune sede della farmacia entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Documentazione e oneri per le farmacie
All’istanza deve essere allegata:
- una perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti la sussistenza dei requisiti minimi, l’adozione dei sistemi di ventilazione e la superficie oggetto di deroga;
- la ricevuta di pagamento al comune di 25 euro per ogni metro quadrato di superficie oggetto della deroga.
Profilo temporale e attualità della disciplina
La legge contiene termini puntuali per l’attuazione del regolamento sull’inquinamento luminoso e per la presentazione delle istanze di deroga da parte delle farmacie. La parte relativa alla deroga per le farmacie è legata a una finestra temporale iniziale di 120 giorni dall’entrata in vigore, mentre le altre disposizioni hanno carattere generale per il territorio regionale. Considerato il tempo trascorso e la natura transitoria di alcune previsioni, la disciplina è oggi in larga parte di interesse storico o residuale.
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