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Legge

L.R. Sicilia 4/2005

NORME RIGUARDANTI IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI QUALITATIVI DELLE ABITAZIONI. DISPOSIZIONI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO. DEROGA AI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI PER LE FARMACIE

Normativa regionaleL.R. Sicilia 4/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana disciplina il non computo di alcuni maggiori spessori e altezze ai fini volumetrici ed edilizi, con effetti anche su oneri e parcheggi, introduce misure per la prevenzione dell’inquinamento luminoso e consente, per le farmacie già esistenti, deroghe alle altezze dei regolamenti edilizi comunali entro 120 giorni dall’entrata in vigore, con requisiti tecnici e un contributo di 25 euro/mq.

Contenimento dei consumi energetici, riduzione dell'inquinamento luminoso e deroga edilizia per le farmacie

Contenimento dei consumi energetici e deroghe edilizie in Sicilia

La legge regionale siciliana interviene sul contenimento dei consumi energetici, sul miglioramento del comfort e della sicurezza degli edifici, sulla prevenzione dell’inquinamento luminoso e su una specifica deroga edilizia per le farmacie già in esercizio nei centri urbani.

Esclusione di spessori e altezze dal calcolo urbanistico-edilizio

Nel territorio della Regione Siciliana, ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva, non si computano alcuni incrementi costruttivi funzionali all’efficienza energetica e al comfort ambientale:

  • i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, per la parte eccedente 30 cm nelle nuove costruzioni e 50 cm nel recupero di edifici esistenti, fino a un massimo di ulteriori 20 cm;
  • i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, per la parte eccedente la misura media di 25 cm e fino a un massimo di ulteriori 10 cm;
  • le maggiori altezze interne nette dei vani delle unità residenziali, per la parte eccedente le altezze minime di 2,70 m e 2,40 m previste dai regolamenti edilizi comunali, fino a un massimo di ulteriori 30 cm.

La disciplina è finalizzata anche a favorire la sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati.

Ambito di applicazione e limiti delle deroghe

Le disposizioni sopra indicate si applicano, nel rispetto delle norme di tutela architettonica e ambientale vigenti, anche:

  • al calcolo degli oneri di urbanizzazione;
  • al calcolo della superficie a parcheggio.

Esse operano inoltre in deroga alle altezze massime previste per le singole zone omogenee dagli strumenti urbanistici adottati o vigenti.

Restano invece ferme le norme che non sono derogate dalla legge, in particolare:

  • le distanze minime dal confine e tra edifici;
  • le disposizioni per le zone sismiche;
  • i limiti relativi all’altezza massima in rapporto alla larghezza stradale.

Misure per la riduzione dell’inquinamento luminoso

Per prevenire e ridurre l’inquinamento luminoso, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, deve provvedere a:

  • adottare il regolamento di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;
  • tenere e aggiornare l’elenco degli osservatori astronomici e astrofisici e individuare le relative zone di particolare protezione;
  • divulgare informazioni utili sulla problematica e sulla disciplina di settore.

Deroga edilizia per le farmacie

Per i locali già adibiti a farmacia, al fine di assicurare e non alterare una distribuzione omogenea delle farmacie nei centri urbani, è consentita la deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali in materia di altezza, a condizione che siano adottati adeguati sistemi di ventilazione e siano rispettati i seguenti requisiti minimi:

  • per la superficie dei locali riservata al pubblico, altezza non inferiore a 2,40 m;
  • per i soppalchi non riservati al pubblico, altezza non inferiore a 2,10 m.

Per usufruire della deroga, il titolare della farmacia deve presentare istanza al comune sede della farmacia entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Documentazione e oneri per le farmacie

All’istanza deve essere allegata:

  • una perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesti la sussistenza dei requisiti minimi, l’adozione dei sistemi di ventilazione e la superficie oggetto di deroga;
  • la ricevuta di pagamento al comune di 25 euro per ogni metro quadrato di superficie oggetto della deroga.

Profilo temporale e attualità della disciplina

La legge contiene termini puntuali per l’attuazione del regolamento sull’inquinamento luminoso e per la presentazione delle istanze di deroga da parte delle farmacie. La parte relativa alla deroga per le farmacie è legata a una finestra temporale iniziale di 120 giorni dall’entrata in vigore, mentre le altre disposizioni hanno carattere generale per il territorio regionale. Considerato il tempo trascorso e la natura transitoria di alcune previsioni, la disciplina è oggi in larga parte di interesse storico o residuale.

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