Cassazione Penale, Ordinanza n. 32066/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e aspecifici, non rispettando il requisito di specificità previsto dall'art. 581, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 591, lett. c), c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 settembre 2024. Dal testo emerge che la Corte di cassazione non affronta il merito della vicenda fattuale né il contenuto della decisione impugnata, perché i motivi di ricorso sono ritenuti intrisi di genericità e privi della specificità richiesta. In particolare, i motivi vengono qualificati come aspecifici perché non contengono alcun riferimento concreto al caso trattato né alla motivazione della sentenza impugnata, risultando formulati in termini tali da poter essere utilizzati in qualunque ricorso. La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
impone la specificità dei motivi di impugnazione; la loro mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
art. 591, lett. c), c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità quando l'impugnazione è proposta con motivi aspecifici o non consentiti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; la mera enunciazione di censure astratte o ripetitive non soddisfa il requisito di legge.
- Motivi privi di riferimento al caso concreto e alla ratio decidendi della sentenza impugnata sono aspecifici e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- La genericità dei motivi di ricorso, quando rende impossibile comprendere quale errore sia imputato al giudice di merito, impedisce alla Corte di cassazione di procedere a una revisione nel merito della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dal giudice.
Come è indicizzato
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