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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11135/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo violazione di legge e erronea applicazione in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., 273 e 274 c.p.p. e 416-bis.1 c.p.: contestava la mancata prova di gravi indizi di colpevolezza in ordine all'estorsione (sostenendo che intercettazioni, servizi OCP e dichiarazioni della persona offesa non lo riguardavano o lo qualificavano solo come assuntore), la carenza di elementi a fondamento dell'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa (assenza di accertamento dell'esistenza del gruppo D'Ambrosio), e l'insussistenza delle esigenze cautelari dato il trasferimento del ricorrente in Lombardia, la casa acquistata e la sua vita familiare e lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la congruità e la logicità della motivazione del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza del quadro indiziario (richiamando numerose intercettazioni e riscontri investigativi che collegano il Marigliano all'attività estorsiva e alla sottrazione dell'autovettura della persona offesa) e alla rilevanza dell'aggravante per metodo mafioso valutabile anche incidentalmente. Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., prevalente rispetto all'art. 274 c.p.p., e ha valutato insufficienti gli argomenti difensivi prodotti per superarla. Conseguenza: rigetto del ricorso; confermata la valutazione del giudice di merito e prevalenza della posizione della resistente.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 3

    Richiamata dal ricorrente in senso di garanzia di uguaglianza e di imparzialità; la Corte non ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito violasse tale principio.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata in connessione alle garanzie detentive e alla proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la valutazione del Tribunale del riesame fosse compatibile con le garanzie costituzionali.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Citato dal ricorrente tra le norme processuali rilevanti; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina procedurale richiamata, essendo la valutazione del giudice di merito adeguatamente motivata.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Norma generale sui criteri di scelta della misura cautelare; la Corte osserva che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, è prevalente rispetto alla norma generale dell'art. 274.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (e di adeguatezza della custodia in carcere) per taluni reati, presunzione che è prevalente rispetto all'art. 274 e che, se invocata, può essere superata solo con prove contrarie concrete e non con argomentazioni generiche o dal solo decorso del tempo.

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    Ricollega l'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa; la Corte conferma che tale aggravante, inerente le modalità del fatto, può essere valutata anche in via incidentale dallo stesso giudice, ove dagli elementi acquisiti emerga l'operatività del sodalizio o il ruolo del soggetto agevolato.

  • Legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 7) - richiamata

    Norma storicamente collegata all'aggravante ora articolo 416-bis.1 c.p.; la giurisprudenza citata consente di riconoscere l'aggravante anche senza sentenza passata in giudicato sull'esistenza del sodalizio, purché gli elementi acquisiti siano idonei a dimostrarne l'operatività.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la valutazione sulla gravità indiziaria e sulle intercettazioni è limitata: la Corte verifica solo la congruenza logica e la correttezza giuridica della motivazione del giudice di merito, non una diversa lettura dei fatti.
  • Le intercettazioni telefoniche e la loro interpretazione costituiscono valutazione tipica del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la manifesta illogicità o irragionevolezza della loro valutazione.
  • L'aggravante per metodo mafioso (o per agevolazione di associazione mafiosa) può essere valutata incidentalmente dal giudice anche in assenza di una pronuncia definitiva sull'esistenza del sodalizio, quando dagli elementi acquisiti nello stesso procedimento emergano indizi significativi.
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (riferita ad alcuni reati, tra cui quelli collegati alla criminalità organizzata) ha carattere speciale e prevale sulla norma generale dell'art. 274: per superarla è necessario offrire prove concrete e specifiche, non argomentazioni generiche o il semplice decorso del tempo.
  • Il trasferimento di residenza o l'assenza di precedenti penali non sono automaticamente idonei a escludere le esigenze cautelari quando permangono rischi concreti legati al contesto associativo o agli elementi indiziari acquisiti.
  • Se il giudice di merito espone in modo argomentato e coerente i riscontri investigativi (intercettazioni, contatti tra indagati, riscontri oggettivi come la sottrazione di un veicolo), la loro valutazione come elementi indiziari gravi può giustificare misure cautelari anche se la difesa propone interpretazioni alternative.

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