Sentenza del 21/03/2023 n. 8150 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava una cartella di pagamento derivante da un avviso di accertamento notificato alla stessa (per maggior reddito in conseguenza di accertamento notificato alla società Centro Carni Srl). La ricorrente sosteneva che l'accertamento nei suoi confronti dipendeva da quello relativo alla società (rapporto di pregiudizialità logica) e chiedeva la sospensione del giudizio e la riunione con il procedimento relativo alla società, pendente in questa Corte; inoltre rilevava che la pronuncia favorevole alla società, seppure non definitiva, avrebbe dovuto avere riflessi sul suo giudizio e che la sentenza passata in giudicato contro di lei era solo di rito e dunque non poteva precludere l'effetto di un eventuale giudicato favorevole alla società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso di accertamento notificato alla socia fosse divenuto definitivo (per sentenza di inammissibilità non impugnata) e che la cartella di pagamento si fondasse su quell'atto definitivo; perciò gli esiti favorevoli, non ancora definitivi, del giudizio relativo all'avviso notificato alla società non potevano avere efficacia nel giudizio già definito a carico della socia. Ne consegue che non sussisteva né l'obbligo di sospendere né la necessità di riunire i procedimenti; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'eventuale contributo unificato integrativo previsto dal D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Richiamato dalla ricorrente per vizio di motivazione (motivazione apparente). La Corte ha ritenuto il motivo infondato, spiegando che il giudice d'appello ha motivato logicamente la decisione richiamando la definitività dell'accertamento notificato al socio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Invocato per vizio di diritto. La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla presunta violazione di norme sostanziali (anche in rapporto all'art. 2909 c.c.) in quanto il giudicato formale nei confronti della socia impediva di riconoscere efficacia al giudicato favorevole non definitivo emesso nei confronti della società.
art. 295 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la sospensione del giudizio in vista della decisione sul giudizio principale (contro la società). La Corte ha ritenuto che la sospensione non fosse dovuta perché l'atto impositivo nei confronti della socia era già divenuto definitivo.
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione alla tutela della situazione giuridica derivante dal giudicato. La Corte ha ritenuto che il giudicato formale favorevole all'Agenzia nei confronti della socia (seppure per motivi di rito) abbia reso definitiva la legittimità dell'accertamento nei suoi confronti e dunque non potesse essere rimesso in discussione dal giudicato favorevole non definitivo alla società.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto da questa norma.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 bis
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui alla stessa disposizione; la Corte segnala l'eventuale applicazione di tale onere.
Massime di principio
- Se l'avviso di accertamento notificato al socio è divenuto definitivo (anche per ragioni procedurali, es. pronuncia di inammissibilità non impugnata), la cartella di pagamento fondata su quell'avviso è legittima e impedisce che un successivo giudicato favorevole alla società, non ancora definitivo, vanifichi la pretesa nei confronti del socio.
- Esiste pregiudizialità logica tra l'accertamento della società e quello del socio (soprattutto per società a ristretta base sociale), ma l'effetto del giudicato della società si estende al socio solo se nella decisione della società è stato compiuto un accertamento di fatto sui presupposti della pretesa; decisioni di mero rito non sono idonee a produrre automaticamente effetti sui soci.
- La sospensione del giudizio del socio in attesa della definizione del giudizio contro la società è opportuna/necessaria solo quando l'esito del giudizio della società possa effettivamente produrre un giudicato riflesso che incida sul giudizio del socio; non è necessaria se l'atto a fondamento della pretesa del socio è già divenuto definitivo.
- Strategia difensiva: impugnare tempestivamente gli atti, evitare che si formi un giudicato definitivo su questioni processuali sfavorevoli, richiedere la sospensione e dimostrare il rapporto fattuale diretto tra le contestazioni rivolte alla società e ai soci se si intende ottenere effetti reciproci tra i giudizi.
- Una pronuncia in rito favorevole alla pubblica amministrazione che diventa giudicato formale è difficilmente superabile nel giudizio individuale del contribuente, anche se il giudizio principale contro la società è ancora pendente.
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