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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24696/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per violazione dell'ordine di espulsione (accertata il 11/07/2016) sostenendo la nullità della sentenza per inosservanza della legge processuale (art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 525 c.p.p., comma 5): la motivazione sarebbe stata redatta e sottoscritta da un magistrato diverso rispetto a quello che aveva emesso e letto il dispositivo, con violazione del principio di immutabilità del giudice e del diritto delle parti di chiedere rinnovazione delle prove in caso di mutamento della composizione del giudice.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la redazione della motivazione da parte di diverso magistrato (dr. Giulio Castellino) delegato dal Presidente vicario del Tribunale dopo il decesso del giudice che aveva emesso e letto il dispositivo (dr.ssa Antonella Basile). La Corte ha richiamato l'art. 559, co. 4 c.p.p. e l'art. 32, co. 5 d.lgs. 274/2000, nonché giurisprudenza consolidata che ammette la sostituzione e la delega per la stesura dei motivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Norma contestata in primo grado per l'illecito (omessa ottemperanza all'ordine di espulsione). La Corte di cassazione non ha rimeso in discussione l'accertamento del fatto, limitandosi a valutare questioni processuali relative alla stesura della motivazione.

  • art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen.

    Cassazione ha valutato l'eccezione dedotta come 'error in procedendo' ricadente nella competenza del giudice della legittimità; ha esaminato gli atti per verificare la fondatezza della doglianza procedurale e l'ha ritenuta infondata.

  • art. 525, quinto comma, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale norma procedurale; la Corte ha valutato che il principio di immutabilità del giudice non è stato violato, posto che la sostituzione per la stesura dei motivi è consentita nelle ipotesi di impedimento del giudice.

  • art. 559, quarto comma, cod. proc. pen.

    La Corte interviene per affermare che il potere sostitutivo del presidente del tribunale in caso di impedimento del giudice monocratico comprende non solo la sottoscrizione della sentenza ma anche la delega per la stesura dei motivi, legittimando così la redazione della motivazione da parte di diverso magistrato delegato.

  • art. 32, comma 5, d.lgs. n. 274/2000

    Norma che disciplina il procedimento davanti al giudice di pace; richiamata per confermare l'operatività del potere sostitutivo/delegativo del presidente anche nel processo davanti al giudice di pace.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 23 d.l. n. 137/2020

    Richiamato soltanto in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non inciso sul risultato della decisione.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in punto di condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha applicato il principio secondo cui, in mancanza di elementi di colpa nella proposizione del ricorso, può comunque essere disposto un versamento equitativo alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La redazione della motivazione da parte di un magistrato diverso rispetto a quello che ha emesso il dispositivo non determina automaticamente la nullità della sentenza se la sostituzione è avvenuta legittimamente (es. impedimento o decesso) e con delega prevista dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 559 c.p.p.
  • Il principio di immutabilità del giudice trova un limite pratico quando l'impossibilità del giudice titolare è documentata: in tali casi la parte non ha automaticamente diritto alla rinnovazione delle prove, se la sostituzione è conforme alle norme che disciplinano la sostituzione/delega.
  • Le doglianze di natura procedurale fondate su 'error in procedendo' possono essere esaminate in Cassazione e, se manifestamente infondate, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese.
  • L'art. 559 c.p.p. (e le norme speciali per il giudice di pace) consente al presidente del tribunale non solo di sottoscrivere sentenze in luogo del giudice impedito, ma anche di delegare la stesura della motivazione ad altro magistrato; la giurisprudenza di legittimità conferma questa interpretazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso senza prova di colpa grave nella proposizione, la Corte può comunque irrogare un contributo alla Cassa delle ammende in misura ritenuta equa, conformandosi a precedenti della Corte costituzionale.

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