Cassazione Penale, Sentenza n. 15585/2022 del 21/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo di Casamonica disponendo, fino al 31 luglio 2021 in ragione della emergenza COVID-19, che il colloquio mensile spettante al detenuto venisse effettuato in modalità di videocomunicazione. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione deducendo errata applicazione di legge: la circolare DAP del 12 marzo 2020 aveva esteso le videocomunicazioni agli istituti di alta sicurezza ma aveva espressamente escluso i detenuti sottoposti al regime differenziato 41-bis; non risulta pertanto alcun provvedimento legislativo o regolamentare che autorizzi videocolloqui per i soggetti 41-bis e, al più, è prevista una conversazione telefonica supplementare in caso di difficoltà di spostamento tra regioni. Il ricorrente ha sostenuto che la mera proroga dello stato di emergenza non giustifica di per sé la deroga alle ordinarie modalità di colloquio visivo per i detenuti 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di Sorveglianza per una nuova valutazione. La Corte ha precisato che la giurisprudenza che ammette videocolloqui per soggetti 41-bis opera come deroga all'ordinario e si fonda su situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà nel svolgere i colloqui in presenza; tali deroghe richiedono una motivazione oggettiva e documentata. La sola indicazione della proroga dello stato di emergenza nazionale non costituisce prova automatica di ostacoli così rilevanti alla mobilità da giustificare il ricorso alla videocomunicazione.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Il regime differenziato di cui all'art. 41-bis non viene automaticamente escluso dalla possibilità di videocomunicazioni, ma ogni deroga alle ordinarie modalità di colloquio per i soggetti 41-bis richiede presupposti di fatto oggettivi e documentati che dimostrino l'impossibilità o la gravissima difficoltà di effettuare il colloquio in presenza
Circolare DAP 12 marzo 2020
La circolare ha esteso l'uso delle videocomunicazioni agli istituti di Alta Sicurezza ma ha espressamente escluso i detenuti sottoposti al regime differenziato 41-bis; secondo la Corte ciò supporta l'argomentazione del Ministero che non vi è norma generale che autorizzi videocolloqui per i 41-bis
Proroga dello stato di emergenza per pandemia COVID-19 (fino al 31 luglio 2021)
La proroga dello stato di emergenza è atto amministrativo di carattere generale che non implica automaticamente l'esistenza di ostacoli tali da giustificare la deroga alle modalità ordinarie di colloquio; serve dimostrazione fattuale degli impedimenti alla mobilità
Ordinanza Tribunale di Sorveglianza di Sassari n. 1540/2020 (25/03/2021)
Provvedimento impugnato che aveva disposto videocomunicazioni per il detenuto 41-bis in ragione dell'emergenza sanitaria; annullato dalla Cassazione per mancata motivazione sui presupposti di fatto
Giurisprudenza della Corte di Cassazione: Sez. I n. 23819/2020 (Madonia), Sez. I n. 19290/2021 (Emmanuello), Sez. I n. 39784/2021
Questi precedenti ammettono la videocomunicazione per detenuti 41-bis solo come deroga motivata da impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere il colloquio in presenza; richiedono motivazione oggettiva e documentata della situazione fattuale che giustifica la deroga
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime differenziato 41-bis le videocomunicazioni costituiscono una misura derogatoria rispetto all'ordinario diritto al colloquio visivo in presenza e possono essere autorizzate solo quando sia provata l'impossibilità o la gravissima difficoltà di effettuare il colloquio in presenza.
- La mera esistenza di uno stato di emergenza o una circolare amministrativa non costituiscono di per sé prova sufficiente per autorizzare videocolloqui ai 41-bis: il giudice deve accertare e motivare obiettivamente gli ostacoli concreti alla mobilità o altri impedimenti rilevanti.
- Le decisioni giudiziarie che dispongono deroghe alle modalità ordinarie devono contenere una motivazione precisa e documentata sui presupposti di fatto che giustificano la soluzione alternativa, con riferimento alla proporzionalità e alla necessità della misura.
- In assenza di prova documentale di ostacoli significativi, la soluzione ordinaria resta il colloquio in presenza; se sussistono difficoltà logistiche o di mobilità, può essere valutata prima la soluzione telefonica supplementare, salvo diversa motivazione.
- Gli organi amministrativi (es. DAP) possono disciplinare modalità temporanee, ma non possono sostituirsi al giudice nella valutazione caso per caso quando si tratta di restrizioni o deroghe a diritti garantiti dai presupposti normativi (es. 41-bis).
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