Cassazione Penale, Ordinanza n. 00580/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo articolato in tre censure, che la decisione di secondo grado sarebbe priva di adeguata motivazione perché si sarebbe limitata a riprodurre quella di primo grado; che il reato sarebbe medio tempore estinto per prescrizione; e che la recidiva contestata e ritenuta non sarebbe stata correttamente esclusa. La Corte di cassazione rileva che la motivazione d'appello era invece resa per relationem ma con autonoma giustificazione, dopo il confronto con le deduzioni difensive. Rileva inoltre che le censure su prescrizione e recidiva non erano dedotte in appello: la recidiva non costituiva motivo di gravame, mentre la prescrizione è manifestamente infondata alla luce della recidiva contestata e ritenuta.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando il giudice di secondo grado fornisce una giustificazione propria del provvedimento e si confronta con le deduzioni e le allegazioni difensive.
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che non siano state devolute con i motivi di appello; una generica menzione nel gravame, poi sviluppata solo nel ricorso per cassazione, non basta a integrare una specifica devoluzione.
- La doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando la Corte ritiene sussistente e contestata una recidiva rilevante ai fini del relativo calcolo.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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