Sentenza n. 193/2026 - Lecce, Sezione 2
per la declaratoria del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione; nonché per la condanna di INPS all’esibizione dell’estratto contributivo analitico (Unicarpe o modello Retr. Pens.) – se esistente e disponibile – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine oppure la certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettivo e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, nonché l’ultimo modello TE08 relativo alla pensione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancata ostensione della documentazione contributiva e dei modelli utilizzati per il calcolo della pensione
Esito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta all’INPS mediante istanza PEC del 23 maggio 2024. La richiesta riguardava l’estratto contributivo analitico, il modello Unicarpe o Retr. Pens., ovvero altra documentazione idonea a conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, il calcolo della retribuzione media settimanale e il sistema di calcolo applicato, nonché la certificazione delle retribuzioni effettive e figurative e l’ultimo modello TE08.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’INPS aveva integralmente osteso la documentazione richiesta nel corso del giudizio: inizialmente mediante il deposito dell’estratto conto assicurativo e di plurimi modelli TE08, effettuato con la costituzione in giudizio, e successivamente mediante il deposito del modello Retr. Pens. del 17 maggio 2011. La pretesa del ricorrente è stata quindi integralmente soddisfatta. Le spese sono state poste a carico dell’INPS in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché l’ostensione è intervenuta solo dopo la notificazione del ricorso e la costituzione in giudizio del ricorrente; sono state liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi; il ricorso è stato proposto ai sensi di tale disposizione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta; il TAR lo ha applicato a seguito dell’ostensione completa della documentazione richiesta.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio instaurato per la tutela dell’accesso, l’amministrazione ostende integralmente i documenti richiesti, rendendo concretamente soddisfatta la pretesa del richiedente.
- Quando l’amministrazione soddisfa la richiesta di accesso soltanto dopo la notificazione del ricorso e la costituzione in giudizio del ricorrente, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
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