Cassazione Penale, Sentenza n. 29764/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda la realizzazione, in zona agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico, di un parcheggio per camion, in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione sismica, oltre che senza il deposito preventivo degli atti progettuali presso l’ufficio competente. L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale e la condanna era stata confermata in appello. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 192 c.p.p., vizio di motivazione e travisamento parziale della prova, sostenendo che i giudici di merito avevano omesso di valorizzare le dichiarazioni di un teste e dello stesso imputato, dalle quali sarebbe emerso che egli si era limitato a pulire un fondo abbandonato e a ripristinare un preesistente varco carraio, mentre il parcheggio dei veicoli sarebbe stato solo occasionale; con il secondo ha dedotto l’omessa applicazione dell’art. 157 c.p., sostenendo che i reati fossero già prescritti perché le opere sarebbero state realizzate in epoca prossima all’immissione nel possesso del fondo e comunque prima della sentenza di primo grado, in assenza di sospensioni del termine di prescrizione nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a una rivalutazione del compendio probatorio e perché la sentenza impugnata aveva offerto una motivazione logica e coerente sulla paternità abusiva delle opere, fondata su plurimi elementi di fatto insindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché i giudici di merito avevano collocato la realizzazione delle opere in epoca prossima all’accertamento dell’8.9.2020; inoltre, la doglianza sulla prescrizione era generica, poiché l’imputato non aveva indicato specifici elementi idonei a dimostrare una diversa data di consumazione. La Corte ha anche richiamato la disciplina della prescrizione e dell’improcedibilità per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, osservando che, nel caso concreto, il termine di prescrizione era comunque cessato definitivamente con la sentenza di primo grado e che l’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. sarebbe maturata solo nel 2027. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001
norma incriminatrice richiamata per l’abuso edilizio contestato, in relazione alla realizzazione di opere in assenza del titolo edilizio richiesto
artt. 64-71 d.lgs. 42/2004
disposizioni richiamate per l’assenza dell’autorizzazione e degli adempimenti in materia sismica/paesaggistica indicati in imputazione
artt. 65-72 d.lgs. 42/2004
disposizioni richiamate nel capo di imputazione per le opere realizzate in area vincolata
artt. 83-95 d.lgs. 42/2004
disposizioni richiamate nel capo di imputazione, inerenti agli adempimenti autorizzatori e progettuali delle opere
art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004
norma richiamata per l’esecuzione di opere in area paesaggisticamente vincolata senza autorizzazione paesaggistica
art. 192 c.p.p.
invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di merito
art. 606 c.p.p.
richiamato per delimitare i confini del giudizio di legittimità e l’ammissibilità delle censure sulla motivazione
art. 619 c.p.p.
richiamato nel ragionamento sulla funzione della Corte di cassazione, giudice della motivazione e non della decisione
art. 157 c.p.
invocato dal ricorrente per sostenere l’intervenuta prescrizione dei reati
art. 159, comma 2, c.p.
richiamato per la disciplina della sospensione del corso della prescrizione dalla sentenza di primo grado, nella formulazione introdotta dalla legge n. 3/2019
art. 161-bis c.p.
richiamato come norma che fa cessare definitivamente il corso della prescrizione con la sentenza di primo grado, per i fatti e nei limiti temporali indicati dalla legge
art. 344-bis c.p.p.
richiamato come disciplina dell’improcedibilità per mancata definizione del giudizio di appello e cassazione nei termini previsti
art. 544 c.p.p.
richiamato quale norma da cui decorre il termine per l’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria conseguente all’inammissibilità
L. n. 46 del 2006, art. 8
richiamata per escludere la deducibilità del travisamento del fatto come motivo di ricorso
L. n. 3 del 2019, art. 1, comma 1, lett. e), n. 1
richiamata per la riformulazione dell’art. 159, comma 2, c.p. sulla prescrizione
L. n. 134 del 2021, art. 2, comma 1, lett. a)
richiamata per l’abrogazione dell’art. 159, comma 2, c.p. e l’introduzione dell’art. 161-bis c.p.
L. n. 134 del 2021, art. 2, comma 3
richiamata per l’ambito temporale di applicazione della disciplina dell’improcedibilità ai reati commessi dal 1 gennaio 2020
art. 154 disp. att. c.p.p., comma 4-bis
richiamato per l’eventuale proroga del termine rilevante ai fini dell’improcedibilità
Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria
art. 131 e ss. d.lgs. 42/2004
richiamato nel capo di imputazione per la presenza del vincolo paesaggistico sull’area interessata
art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001
base normativa della condotta edilizia abusiva contestata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito o del compendio probatorio: la Corte controlla la logica della motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito.
- La denuncia di travisamento della prova non può risolversi nella richiesta di una rilettura alternativa degli elementi di fatto già esaminati in appello; occorre individuare un vizio reale della motivazione e non soltanto proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- Quando la sentenza di merito fonda l’affermazione di responsabilità su plurimi elementi convergenti e logicamente coerenti, tale ricostruzione è insindacabile in cassazione se non presenti manifeste illogicità o contraddizioni.
- La deduzione della prescrizione in cassazione, specie se fondata su una data di consumazione diversa da quella contestata, richiede allegazioni specifiche e indicazione degli atti di riscontro; la censura generica è inammissibile.
- In materia di prescrizione, grava sull’imputato che intenda avvalersene l’onere di allegare gli elementi da cui desumere una diversa decorrenza del termine rispetto a quella emergente dagli atti.
- Per i reati commessi nell’arco temporale disciplinato dalle riforme del 2019 e del 2021, il giudice deve considerare la sopravvenuta disciplina sulla cessazione del corso della prescrizione alla sentenza di primo grado e, separatamente, l’eventuale improcedibilità per il mancato rispetto dei termini del giudizio di impugnazione.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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