Risposta n. 143 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che l’esenzione spetti perché la holding è un’impresa commerciale e il trasferimento consente al figlio di acquisire il controllo ex art. 2359 c.c.; inoltre sostiene che eventuali movimenti del portafoglio partecipativo non dovrebbero incidere, se la società continua a svolgere attività d’impresa.
Inapplicabilità dell'esenzione per il trasferimento della nuda proprietà di quote sociali con diritti di voto, in presenza di diritti particolari del donante che impediscono il controllo effettivo del beneficiario.
Il quesito
Il contribuente chiede se il trasferimento gratuito al figlio, tramite patto di famiglia, della nuda proprietà del 95% della holding con attribuzione dei diritti di voto, possa beneficiare dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD; in subordine, chiede se eventuali cessioni di partecipazioni nel periodo di sorveglianza possano far decadere l’agevolazione.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’esenzione non si applichi, perché i diritti particolari riservati al donante nello statuto (nomina di amministratore e presidente, voto su decisioni chiave nelle partecipate, clausola di gradimento) impediscono al figlio di acquisire un effettivo controllo di diritto della società. Di conseguenza il patto di famiglia è tassato ordinariamente; il secondo quesito è assorbito.
Trasferimento della nuda proprietà di quote di holding con diritti particolari del donante
L’interpello riguarda un’operazione di passaggio generazionale realizzata mediante patto di famiglia avente ad oggetto la nuda proprietà del 95% del capitale di una holding familiare. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a verificare se, nonostante il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto al figlio, sia applicabile l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per i trasferimenti di partecipazioni che consentono l’acquisizione del controllo della società.
Contesto fattuale
L’istante è unico socio di una società holding che svolge:
- attività di holding di partecipazioni non finanziarie;
- attività di gestione e valorizzazione immobiliare, anche tramite società controllate.
La società è descritta come capofila di un gruppo industriale operante nel settore ceramico e controlla indirettamente società operative del settore, oltre a svolgere attività immobiliare di costruzione/ristrutturazione, locazione e gestione di immobili, nonché alcune attività connesse a convenzioni con enti comunali.
L’istante intende attuare un progressivo passaggio generazionale a favore dell’unico figlio, con orizzonte di circa cinque anni, mediante coinvolgimento del figlio negli organi amministrativi delle principali società del gruppo.
Operazione prospettata
Il trasferimento avverrebbe tramite patto di famiglia ex articoli 768-bis e seguenti c.c., con attribuzione al figlio della nuda proprietà di una partecipazione pari al 95% del capitale sociale della holding, mentre l’istante conserverebbe l’usufrutto vitalizio.
Nel patto sarebbe prevista una convenzione per attribuire al nudo proprietario i diritti di voto, in modo da trasferire il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.
Il figlio si impegnerebbe inoltre a:
- detenere il controllo della società;
- non alienare la partecipazione per almeno cinque anni.
Clausole statutarie rilevanti
La bozza di statuto allegata all’istanza prevede diritti particolari in favore del donante ai sensi dell’art. 2468, terzo comma, c.c., tra cui:
- diritto di essere nominato amministratore della società e, se il consiglio è collegiale, presidente;
- diritto di rappresentare la società e votare nelle assemblee delle partecipate su nomina, revoca e sostituzione degli amministratori, con facoltà di votare la propria nomina;
- diritto di votare sulle autorizzazioni al trasferimento di partecipazioni, aziende o rami d’azienda e marchi;
- diritto di esprimere o negare il gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni.
Lo statuto prevede inoltre che per le modifiche statutarie sia richiesto il voto favorevole di partecipazioni rappresentanti almeno il 96% dei diritti di voto complessivi.
Quesiti posti all’Agenzia
L’istante formula due quesiti.
Primo quesito
Chiede se il trasferimento gratuito al figlio della nuda proprietà del 95% della holding, con attribuzione dei diritti di voto, possa beneficiare dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, TUSD, considerando che la società è un’impresa commerciale e svolge in via prevalente attività di holding, con attività immobiliare collaterale.
Secondo quesito
In via subordinata, chiede se l’eventuale cessione, nel periodo di sorveglianza, di partecipazioni da parte della holding o di società da essa controllate, tale da far perdere il controllo attualmente posseduto, possa determinare la decadenza dal regime di esenzione.
Soluzione interpretativa del contribuente
Secondo l’istante, l’esenzione dovrebbe spettare perché:
- la società trasferita è un’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR;
- l’art. 3, comma 4-ter, TUSD richiederebbe soltanto che le partecipazioni trasferite consentano l’acquisizione del controllo di una società di capitali.
Quanto al secondo quesito, l’istante sostiene che la movimentazione del portafoglio partecipativo o la cessione di partecipazioni da parte della società, o di società da essa partecipate, non dovrebbero comportare decadenza, purché la holding continui a svolgere attività d’impresa per l’intero periodo di sorveglianza.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 3, comma 4-ter, TUSD, nella formulazione modificata dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che prevede l’esenzione per i trasferimenti, anche tramite patto di famiglia, di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore di discendenti e coniuge.
Per le partecipazioni in società di capitali, il beneficio è limitato ai trasferimenti mediante i quali sia acquisito il controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1, c.c. oppure sia integrato un controllo già esistente.
L’Agenzia richiama anche:
- l’obbligo di mantenere il controllo per almeno cinque anni;
- la necessità di rendere apposita dichiarazione di impegno;
- la decadenza dal beneficio in caso di mancato rispetto delle condizioni.
Viene inoltre richiamata la risposta a interpello n. 109 del 26 maggio 2026 e la risposta n. 115 del 4 giugno 2026, nonché l’ordinanza della Cassazione n. 6616 del 19 marzo 2026, secondo cui il controllo di diritto presuppone il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso.
Valutazione dell’Agenzia sul primo quesito
L’Agenzia osserva che, per fruire dell’esenzione, non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto, ma occorre un effettivo trasferimento del controllo di diritto.
Nel caso concreto, la presenza di diritti particolari in capo al donante è ritenuta incompatibile con il reale passaggio del controllo al figlio. In particolare:
- il diritto del donante di essere nominato amministratore e presidente del consiglio sottrae all’assemblea una competenza essenziale;
- la clausola che richiede il voto favorevole del 96% per modificare lo statuto impedisce al figlio, titolare del 95%, di rimuovere autonomamente tali diritti;
- la clausola di gradimento attribuisce al donante un potere di condizionare la composizione della compagine sociale.
Secondo l’Agenzia, tali previsioni compromettono il potere del beneficiario di incidere sulle decisioni dell’assemblea ordinaria e, quindi, escludono la sussistenza di una situazione di controllo di diritto in senso sostanziale.
Parere conclusivo dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che l’operazione non può beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, TUSD, poiché non realizza l’attribuzione al figlio dell’effettivo controllo di diritto della società ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1, c.c.
Di conseguenza:
- il patto di famiglia sconta l’imposta di donazione in misura ordinaria ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), TUSD;
- il secondo quesito è assorbito, perché subordinato all’applicabilità dell’esenzione, che nel caso concreto viene esclusa.
Conclusioni operative
L’interpello evidenzia che, in materia di agevolazione per il passaggio generazionale di partecipazioni, non è sufficiente il trasferimento della maggioranza formale dei voti. Occorre che il beneficiario acquisisca un controllo effettivo e non depotenziato da clausole statutarie o patti che riservino al dante causa poteri decisivi nella gestione societaria, anche con riferimento a scelte che rientrano nell’ordinaria amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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