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Interpello

Risposta n. 147 del 16/07/2026

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia ritiene che la modifica richiesta non rientri nelle ipotesi consentite di dichiarazione integrativa: non si corregge un errore od omissione, e il comma 8-ter consente solo il passaggio da rimborso a compensazione, entro 120 giorni. Pertanto non è ammissibile variare la destinazione del credito da rimborso a cessione tramite integrativa.

Possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per trasformare un credito da rimborso a cessione infragruppo

Il quesito

La società consolidante chiede se possa presentare un’ulteriore dichiarazione integrativa del CNM 2024 per il periodo 2023, al solo fine di cambiare la destinazione del credito IRES residuo da rimborso a cessione ex art. 43-ter d.P.R. 602/1973, e se ciò sia possibile senza i limiti temporali previsti per l’integrativa e per l’utilizzo dei crediti emergenti da dichiarazione integrativa.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia esclude la possibilità di presentare la seconda integrativa per trasformare il credito da rimborso a cessione infragruppo. Richiama l’art. 2, commi 8 e 8-ter, d.P.R. 322/1998 e la prassi secondo cui l’integrativa serve a correggere errori, non a ripensare scelte dichiarative, salvo espressa previsione normativa. I quesiti successivi restano assorbiti.

Possibilità di trasformare un credito da rimborso a cessione mediante dichiarazione integrativa

L’interpello riguarda la gestione di un’eccedenza IRES emersa nel modello "Consolidato Nazionale e Mondiale 2024" relativo al periodo d’imposta 2023. La società istante, consolidante del gruppo fiscale, chiede se sia possibile modificare, tramite una seconda dichiarazione integrativa, la destinazione di una parte del credito residuo da richiesta di rimborso a cessione infragruppo ex art. 43-ter d.P.R. 602/1973.

Fattispecie rappresentata

La società ALFA ha presentato il modello CNM 2024 il 31 ottobre 2024, dal quale è emersa un’eccedenza IRES a credito di euro 2.729.533,00, indicata nel rigo CN 24, colonne 1 e 3. Successivamente, il 3 dicembre 2024, ha trasmesso una dichiarazione integrativa/tardiva per il medesimo modello e periodo d’imposta, indicando che euro 1.500.000,00 del credito erano stati ceduti ai sensi dell’art. 43-ter d.P.R. 602/1973 e che il residuo euro 1.229.533,00 era destinato a rimborso. In coerenza con tale scelta, nel modello CNM 2025 relativo al 2024 la società non ha riportato il credito residuo, in quanto già destinato a rimborso.

Quesito del contribuente

L’istante chiede:

  • se sia ammissibile una ulteriore dichiarazione integrativa del CNM 2024 per variare la destinazione del credito residuo da rimborso a cessione ex art. 43-ter d.P.R. 602/1973, senza modificarne l’ammontare;
  • se tale modifica non sia soggetta al termine di 120 giorni previsto dall’art. 2, comma 8-ter, d.P.R. 322/1998, poiché la norma si riferisce al passaggio da rimborso a compensazione;
  • se, trattandosi di credito già esistente e correttamente dichiarato, non trovi applicazione il limite dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998 sui crediti emergenti da integrativa, con conseguente possibilità per la cessionaria di utilizzarlo in compensazione anche per debiti maturati in esercizi precedenti.

Soluzione interpretativa proposta dalla società

La società sostiene che:

  • la dichiarazione integrativa sia ammissibile per rettificare la sola destinazione del credito, in coerenza con il principio generale di emendabilità della dichiarazione;
  • il comma 8-ter non si applichi perché disciplina solo il cambio da rimborso a compensazione;
  • il comma 8-ter sarebbe comunque superato/abrogato dal vigente comma 8, che consente integrazioni entro il termine di decadenza dell’accertamento;
  • il limite del comma 8-bis non operi, perché il credito non è "emergente" da errore ma già preesistente e correttamente liquidato;
  • la cessione infragruppo non genererebbe un nuovo credito, ma trasferirebbe solo la titolarità di un credito già noto, consentendo alla cessionaria di utilizzarlo in compensazione senza limiti temporali ulteriori.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in particolare:

  • art. 2, comma 8, d.P.R. 322/1998, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 193/2016;
  • art. 2, comma 8-ter, d.P.R. 322/1998, introdotto dal d.l. 70/2011;
  • art. 43-ter d.P.R. 602/1973, in tema di cessione infragruppo dei crediti fiscali;
  • art. 43 d.P.R. 600/1973, quale termine di decadenza per l’accertamento. Richiama inoltre la circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002 e la risposta ad interpello n. 187 dell’8 aprile 2022.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati dall’istante e che resta impregiudicato il potere di controllo dell’Amministrazione. Precisa inoltre che non è oggetto di esame la dichiarazione integrativa già presentata il 3 dicembre 2024.

Sul piano normativo chiarisce che:

  • il comma 8 dell’art. 2 consente la dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggiore o minore imponibile, un maggiore o minore debito d’imposta o un maggiore o minore credito, entro i termini dell’art. 43 d.P.R. 600/1973;
  • il comma 8-ter consente, invece, di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, purché l’integrativa sia presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

L’Agenzia sottolinea che, al di fuori delle fattispecie espressamente previste, non è possibile integrare la dichiarazione originariamente presentata. Richiama inoltre la propria prassi costante secondo cui la dichiarazione integrativa può essere usata per correggere errori od omissioni, ma non per modificare a posteriori scelte più o meno favorevoli, salvo specifica previsione legislativa.

Parere conclusivo dell’Agenzia

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia ritiene che la modifica da rimborso a cessione infragruppo non sia riconducibile ad alcuna fattispecie di integrativa consentita:

  • non vi è correzione di un errore dichiarativo, quindi non opera il comma 8;
  • il comma 8-ter consente solo il passaggio da rimborso a compensazione, non da rimborso a cessione.

Di conseguenza, la seconda dichiarazione integrativa richiesta non è ammessa. Poiché il primo quesito è respinto, i quesiti successivi vengono considerati assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che:

  • non è possibile usare una dichiarazione integrativa per trasformare una scelta di rimborso in una cessione infragruppo del credito;
  • la disciplina speciale dell’art. 2, comma 8-ter, riguarda soltanto la modifica da rimborso a compensazione e nel termine di 120 giorni;
  • non opera, nel caso esaminato, la possibilità di utilizzare l’integrativa come strumento di mera rimodulazione della modalità di fruizione del credito.

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