Risposta n. 144 del 13/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia non condivide il criterio progressivo proposto dal contribuente e ritiene che il limite delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse vada verificato separatamente per ogni esercizio, con chiusura del conteggio alla fine del singolo periodo d'imposta.
Imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica e criterio di computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse tra periodi d'imposta.
Il quesito
Il contribuente chiede se, per il libro giornale tenuto in formato telematico, le 2.500 registrazioni ai fini dell'imposta di bollo vadano conteggiate in modo progressivo e cumulativo tra anni diversi oppure autonomamente per ciascun periodo d'imposta, con azzeramento annuale e versamento dell'imposta minima di 16 euro per ogni anno solare.
Il parere dell’Agenzia
Per il libro giornale tenuto in modalità informatica l'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014 ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, da versare con modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il conteggio non si cumula tra esercizi diversi: anche una frazione della soglia nel singolo anno integra il presupposto d'imposta per quell'esercizio. Il criterio è quindi autonomo per ciascun periodo d'imposta e diverso da quello previsto per i supporti cartacei.
Imposta di bollo sul libro giornale informatico: criterio di calcolo delle 2.500 registrazioni
L'interpello riguarda la corretta modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, con particolare riferimento al computo della soglia di 2.500 registrazioni o frazioni di esse prevista dall'articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014. Il tema centrale è se tale soglia debba essere conteggiata in modo progressivo tra più esercizi oppure autonomamente per ciascun periodo d'imposta.
Fattispecie e quesito del contribuente
L'istante dichiara l'intenzione di procedere alla conservazione del libro giornale in formato telematico e chiede chiarimenti sulle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo previste dal d.m. 17 giugno 2014, recante le regole per i documenti informatici e la loro conservazione.
In particolare, chiede se:
- il computo delle 2.500 registrazioni debba essere unitario e progressivo, cumulando le registrazioni tra anni diversi fino al raggiungimento della soglia;
- oppure se il conteggio debba essere autonomo per ogni periodo d'imposta, con azzeramento annuale e versamento dell'imposta minima di 16,00 euro per ogni anno solare, indipendentemente dalle eventuali rimanenze dell'anno precedente.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Il contribuente sostiene che il conteggio debba essere progressivo e continuo, in analogia con i libri tenuti su supporto cartaceo. Secondo questa impostazione, il riferimento alle 2.500 registrazioni costituirebbe per il digitale l'equivalente delle 100 pagine previste per i registri cartacei.
La tesi si fonda su alcuni argomenti:
- l'articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014 prevede l'imposta «ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse» senza indicare espressamente un azzeramento alla chiusura dell'esercizio;
- il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sarebbe solo un termine di versamento, senza incidere sulla base imponibile;
- una diversa interpretazione comporterebbe un aggravio per i registri informatici rispetto a quelli cartacei, in contrasto con il principio di neutralità tecnologica;
- il libro giornale, sotto il profilo civilistico, conserva natura unitaria di scrittura contabile, mentre la suddivisione in file annuali sarebbe solo una necessità tecnica di conservazione.
A supporto, l'istante formula anche un esempio pratico: se nell'anno N1 si effettuano 1.500 registrazioni e nell'anno N2 ulteriori 800, l'imposta non sarebbe dovuta nel secondo anno perché il totale progressivo resterebbe inferiore a 2.500.
Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia
L'Agenzia richiama innanzitutto la disciplina civilistica del libro giornale:
- articolo 2214 c.c., che impone all'imprenditore commerciale la tenuta del libro giornale e del libro degli inventari;
- articolo 2215 c.c., che prevede la numerazione progressiva delle pagine e stabilisce che il libro giornale e quello degli inventari non sono soggetti a bollatura né a vidimazione;
- articolo 2215-bis c.c., che consente la formazione e la tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori, scritture e documentazione obbligatori.
Per l'imposta di bollo viene richiamato l'articolo 16, lettera a), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede il tributo, fin dall'origine, nella misura di 16,00 euro per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine per i repertori, i libri di cui all'articolo 2214 c.c. e ogni altro registro, se bollato e vidimato ai sensi degli articoli 2215 e 2216 c.c.
Quanto alla disciplina dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, l'Agenzia richiama l'articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014, che dispone:
- il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti mediante versamento con le modalità dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente in via telematica;
- il pagamento in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- per i libri e registri tenuti in modalità informatica, la debenza dell'imposta «ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse».
L'Agenzia richiama inoltre la risposta a interpello n. 346 del 7 maggio 2021 e la risposta n. 42 del 20 febbraio 2025, precisando che il versamento deve essere effettuato con modello F24 e codice tributo 2501, denominato «Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari - articolo 6 del decreto 17 giugno 2014».
Infine, viene richiamata la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007, che, con riferimento al libro giornale, chiarisce che il concetto di «registrazione» va riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, a prescindere dalle righe di dettaglio interessate.
Soluzione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia non accoglie l'impostazione del contribuente secondo cui il conteggio delle 2.500 registrazioni dovrebbe essere unico e progressivo tra esercizi diversi.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la formula «ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse» attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero inferiore alla soglia. Ne deriva che, se nel corso dell'esercizio il libro giornale informatico contiene una frazione della soglia di 2.500 registrazioni, il presupposto dell'imposta di bollo è comunque integrato per quel singolo esercizio, con obbligo di versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
L'Agenzia osserva inoltre che la disciplina dei libri e registri informatici differisce da quella dei supporti cartacei, nei quali il presupposto impositivo è collegato alla bollatura e vidimazione delle pagine, e non all'utilizzo del registro nel corso dell'anno mediante registrazioni contabili.
Parere conclusivo dell'Agenzia
Il parere finale è che, ai fini dell'imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse deve essere effettuato in modo autonomo per ciascun periodo d'imposta, senza cumulo con gli esercizi precedenti e con azzeramento alla chiusura del singolo esercizio.
In sintesi, il libro giornale informatico sconta l'imposta di bollo per ogni esercizio in cui siano presenti registrazioni, anche se inferiori alla soglia delle 2.500, con pagamento telematico secondo le regole dell'articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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