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Circolare

Circolare numero 192 del 20-10-2016

con la presente Circolare si forniscono indicazioni amministrative, operative e contabili circa l’introduzione, da parte della Provincia Autonoma di Trento (PAT) di una prestazione a sostegno del reddito, il Nuovo RA, che integra l’ASDI o, nei casi di non fruizione dello stesso, riconosce una prestazione autonoma, a decorrere dal 1 maggio 2015. La prestazione è destinata ai soli residenti in tale Provincia. L’Istituto, a seguito della stipula della Convenzione approvata con Determinazione Presidenziale numero 87 del 24 giugno 2016, ha il compito di erogare la suddetta prestazione per conto della PAT. 1. Premessa 2. Soggetti beneficiari 3. Durata della prestazione 4. Modalità di presentazione della domanda e regime transitorio 5. Importo della prestazione 6. Sospensione, riduzione e decadenza della prestazione 6.1 Sospensione 6.2 Riduzione della prestazione 6.3 Decadenza 7. Finanziamento 8. Regime fiscale 9. Aspetti procedurali 10. Istruzioni contabili 11. Ricorsi amministrativi e giudiziari 12. Durata della convenzione

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, sulla base della convenzione tra INPS e Provincia Autonoma di Trento, il Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA), prestazione provinciale collegata alla NASpI e, nei casi previsti, integrativa dell’ASDI. Vengono definiti i beneficiari, i requisiti di accesso, la durata, la domanda telematica, l’importo, le regole di sospensione/riduzione/decadenza, il finanziamento, il regime fiscale, gli aspetti procedurali e contabili, nonché i profili di contenzioso e la durata della convenzione.

Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA) per i residenti in Provincia Autonoma di Trento, in integrazione/alternativa all’ASDI

Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA) per residenti nella Provincia Autonoma di Trento

La circolare disciplina la prestazione provinciale denominata Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA), istituita dalla Provincia Autonoma di Trento per i propri residenti e coordinata con l’INPS mediante apposita convenzione. La misura si colloca nel quadro della tutela dei disoccupati successiva alla NASpI e, nei casi previsti, integra l’ASDI oppure opera come prestazione autonoma.

Quadro normativo e origine della misura

Il riferimento generale è il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ha introdotto la NASpI e l’ASDI. La PAT, con delibera n. 891 del 31 maggio 2016, ha introdotto il NuovoRA con decorrenza dal 1° maggio 2015. La disciplina applicativa deriva inoltre dal decreto interministeriale sul regime ASDI del 18 gennaio 2016 e dalla convenzione tra INPS e PAT approvata con determina presidenziale n. 87 del 24 giugno 2016.

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

Possono accedere al NuovoRA i residenti nel territorio della Provincia di Trento al momento della domanda, a condizione che risultino:

  • in stato di disoccupazione e abbiano sottoscritto il progetto personalizzato presso il Centro per l’impiego;
  • abbiano fruito della NASpI per la sua durata massima, senza averla percepita in forma anticipata;
  • siano ancora disoccupati al termine della NASpI;
  • non abbiano maturato i requisiti per pensione di vecchiaia, pensione anticipata o assegno sociale;
  • siano in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a 8.000 euro.

La circolare precisa che, nei casi di prestazione a cavallo di due annualità, l’ISEE deve essere aggiornato entro la fine di gennaio; in mancanza, l’erogazione viene sospesa. È possibile utilizzare l’ISEE corrente quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 9 del DPCM n. 159/2013. Se l’importo della NASpI percepita prima della domanda risulta valorizzato, in tutto o in parte, nella componente reddituale dell’ISEE o dell’ISEE corrente, tale importo è sottratto dall’INPS dal valore dell’ISEE ai soli fini della verifica del requisito economico. È inoltre richiesto che il beneficiario non abbia già fruito del NuovoRA per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine della NASpI e, comunque, per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente.

Durata e decorrenza della prestazione

Il NuovoRA decorre dal giorno successivo alla cessazione del periodo massimo indennizzabile a titolo di NASpI e può essere riconosciuto per un massimo di 6 mensilità.

Presentazione della domanda e regime transitorio

La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica:

  • direttamente dal cittadino in possesso di PIN dispositivo INPS;
  • tramite patronato;
  • tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL.

Il termine è perentorio: 30 giorni dal termine della NASpI. Per gli eventi compresi tra il 1° maggio 2015 e la pubblicazione della circolare, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare stessa. Per i residenti in Provincia Autonoma di Trento che abbiano già presentato domanda di ASDI, l’istruttoria per il NuovoRA è svolta d’ufficio. La domanda di NuovoRA vale anche come domanda di ASDI, in quanto il modulo telematico contiene le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti di entrambe le prestazioni.

Importo e trattamento economico

L’importo giornaliero del NuovoRA è pari al 75% dell’ultima indennità giornaliera di NASpI percepita, senza considerare eventuali ANF. In presenza di figli a carico, l’importo è incrementato secondo la tabella 1 del decreto interministeriale 29 ottobre 2015. L’importo mensile si determina moltiplicando l’importo giornaliero per 30 giorni, a prescindere dai giorni del mese, salvo il mese di febbraio, per il quale si considerano 28 o 29 giorni.

Se il beneficiario ha anche diritto all’ASDI, il NuovoRA opera come integrazione fino alla concorrenza del 75% dell’ultima indennità giornaliera NASpI percepita. I periodi di godimento non sono coperti da contribuzione figurativa, non sono utili al riconoscimento di altre prestazioni previdenziali nazionali e non danno diritto agli Assegni per il Nucleo Familiare.

Sospensione, riduzione e decadenza

La disciplina di sospensione, riduzione e decadenza è sostanzialmente analoga a quella dell’ASDI, con il permanere del requisito di residenza nella PAT e della soglia ISEE di 8.000 euro.

Sospensione

L’erogazione è sospesa nei casi di:

  • mancato aggiornamento della DSU ai fini ISEE entro il 31 gennaio dell’anno di percezione; in difetto di riscontro, la sospensione opera dal 1° febbraio;
  • nuova occupazione subordinata con reddito superiore al minimo annuo escluso da imposizione fiscale, se l’attività dura meno di 6 mesi;
  • nuova occupazione subordinata di durata inferiore a 6 mesi in assenza di presentazione del NuovoRA-com entro 30 giorni dall’invio;
  • scadenza dell’ISEE corrente se, entro i successivi due mesi di validità, non viene presentata una nuova DSU; in tal caso la sospensione dura 30 giorni e il percettore è invitato a presentare nuova DSU per ISEE o ISEE corrente entro 30 giorni dalla comunicazione.

Riduzione

L’importo è ridotto nei casi di violazione degli obblighi di condizionalità, e in particolare:

  • alla prima mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del Centro per l’impiego: decurtazione pari a un quarto di mensilità;
  • alla seconda mancata presentazione alla convocazione: decurtazione di una mensilità;
  • alla prima mancata partecipazione alle iniziative di orientamento: decurtazione di una mensilità;
  • in caso di nuova occupazione subordinata con reddito inferiore al minimo annuo non imponibile: riduzione pari all’80% del reddito previsto, rapportata al periodo intercorrente tra l’inizio del rapporto e la fine del beneficio o, se precedente, la fine dell’anno;
  • in caso di avvio di attività autonoma o di impresa individuale con reddito che comporti un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni ex art. 13 TUIR: riduzione pari all’80% del reddito previsto, rapportata al periodo tra inizio attività e fine del beneficio o, se precedente, fine dell’anno.

Per le riduzioni da nuova attività lavorativa è previsto l’obbligo di comunicazione con NuovoRA-com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ovvero entro un mese per le attività autonome o di impresa individuale.

Decadenza

Il beneficiario decade dalla prestazione nei casi di:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • raggiungimento dei requisiti per pensione di vecchiaia, anticipata o assegno sociale;
  • inizio di attività lavorativa subordinata o autonoma senza le comunicazioni dovute entro 30 giorni, salvo il caso di rapporto subordinato inferiore a 6 mesi;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità o alla pensione di invalidità, salvo opzione per il mantenimento del NuovoRA;
  • instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi con reddito annuo superiore al minimo escluso da imposizione fiscale;
  • superamento della soglia ISEE di 8.000 euro a seguito dell’aggiornamento della DSU scaduta entro il 31 gennaio;
  • superamento della soglia ISEE di 8.000 euro per effetto del ricalcolo ISEE da rioccupazione;
  • mancata presentazione di una nuova DSU entro 30 giorni dalla richiesta dopo la scadenza dell’ISEE corrente;
  • mancata presentazione di una nuova DSU entro 30 giorni dalla richiesta dopo il 31 gennaio e la conseguente sospensione;
  • mancata comunicazione dei redditi da lavoro autonomo o da impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo, per i soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi, con obbligo di restituzione delle somme percepite dalla data di inizio dell’attività;
  • violazione delle regole di condizionalità previste dal d.lgs. n. 150/2015 e dal decreto interministeriale 29 ottobre 2015, tra cui la terza mancata presentazione alla convocazione del servizio per l’impiego, la seconda mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, la mancata partecipazione a politiche attive o formative e la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

Finanziamento della misura

L’INPS eroga il beneficio nei limiti delle risorse preventivamente accreditate dalla Provincia Autonoma di Trento sulla contabilità speciale della Direzione provinciale INPS di Trento. La PAT riconosce all’INPS un importo di € 12,33 per ciascuna erogazione mensile, a titolo di rimborso dei costi fissi e variabili di progettazione, implementazione tecnica ed erogazione. Il costo iniziale è basato sulla stima dei beneficiari comunicata dalla PAT e costituisce un acconto sul costo unitario finale, che sarà determinato dopo il monitoraggio delle domande presentate al 31 dicembre 2016. Se il numero effettivo di domande diverge dalla stima, il costo per singola erogazione viene rideterminato e la differenza è conguagliata nella provvista. Non è prevista alcuna anticipazione a carico dell’INPS.

Nel caso di beneficiario che percepisca in quota parte NuovoRA e ASDI, l’INPS eroga l’importo complessivo spettante utilizzando i rispettivi fondi istituiti. La Direzione provinciale INPS cura gli adempimenti di liquidazione periodica e la fatturazione elettronica verso la Provincia, a decorrere da gennaio 2017.

Regime fiscale

Il NuovoRA ha natura assistenziale ed è esente dall’IRPEF ai sensi dell’art. 34, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Procedura amministrativa e flussi informativi

Le domande sono sottoposte a istruttoria centralizzata per verificare la sussistenza del diritto. L’INPS comunica alla PAT, in cooperazione applicativa, l’elenco delle domande che hanno superato la verifica; la PAT restituisce l’esito di convalida o non convalida e il relativo numero di provvedimento. Solo le domande convalidate vengono avviate al pagamento dall’INPS, mediante elaborazione centralizzata.

Gli stessi canali sono utilizzati per lo scambio di informazioni che incidono sull’importo o sulla permanenza del diritto, come fatti sanzionabili comunicati dai Centri per l’impiego o variazioni di residenza. Prima dell’invio mensile dei pagamenti, la procedura verifica la capienza della provvista; in caso di incapienza, viene inviata alla PAT una notifica di impossibilità a procedere ai pagamenti.

Istruzioni contabili e gestione dei rapporti economici

Per la contabilizzazione del NuovoRA, nell’ambito della gestione GPZ, sono istituiti specifici conti per la provvista anticipata, la liquidazione delle prestazioni, la quota parte NuovoRA/ASDI e il rimborso dei costi di gestione. In particolare:

  • viene istituito il conto GPZ10233 per l’incasso della provvista accreditata dalla PAT;
  • la liquidazione produce scritture di contabilità di sede con i conti GPZ35233 e GPZ11233;
  • se il beneficio integra l’ASDI, la procedura produce anche la rilevazione della quota ASDI con il conto GAU30201;
  • la quota NuovoRA è oggetto di addebito alla PAT tramite i conti GPZ00233 e GPZ25233;
  • il rimborso spese pattuito è contabilizzato tramite GPZ10233, GPZ00233 e GPA24150;
  • eventuali somme non riscosse dai beneficiari sono valorizzate con il codice bilancio 3158;
  • la gestione degli indebiti resta in capo alla Provincia Autonoma di Trento.

Per la quota ASDI eventualmente erogata insieme al NuovoRA, i rapporti finanziari con lo Stato sono curati direttamente dalla Direzione generale.

Ricorsi, contenzioso e responsabilità

Eventuali ricorsi amministrativi sono di esclusiva competenza della PAT, che si impegna anche a rifondere all’INPS le eventuali spese legali, comprese quelle successive alla scadenza della convenzione. Nelle controversie giudiziarie sul trattamento di sostegno economico la PAT è l’unico soggetto passivamente legittimato. L’INPS non assume responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della PAT nell’accredito delle somme necessarie al pagamento.

Durata della convenzione

La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga. Entro tale termine la PAT deve trasmettere all’Istituto gli elenchi dei beneficiari. L’INPS può comunque completare i pagamenti per i nominativi pervenuti nei termini di vigenza della convenzione. È previsto il recesso in qualunque momento mediante comunicazione via PEC, con efficacia dal novantesimo giorno successivo alla comunicazione.

Punti principali

Istituzione della prestazione e quadro di riferimento

La Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito della propria autonomia, ha introdotto con delibera n. 891 del 31 maggio 2016 il Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA), prestazione destinata ai residenti sul territorio provinciale. La misura integra l’ASDI oppure, nei casi di mancata fruizione di quest’ultimo, costituisce una prestazione autonoma con decorrenza dal 1° maggio 2015. La disciplina applicativa è definita dalla convenzione approvata con determina presidenziale n. 87 del 24 giugno 2016, sulla base anche del decreto interministeriale sull’ASDI del 18 gennaio 2016.

Beneficiari e requisiti di accesso

Possono accedere al NuovoRA i residenti nella Provincia di Trento al momento della domanda che siano in stato di disoccupazione, abbiano sottoscritto il progetto personalizzato presso il Centro per l’impiego, abbiano fruito integralmente della NASpI senza anticipazione, siano ancora disoccupati al termine della NASpI e non abbiano maturato il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata o all’assegno sociale. È inoltre richiesto un ISEE in corso di validità non superiore a 8.000 euro. La circolare precisa l’obbligo di aggiornamento della DSU entro fine gennaio nei casi di prestazione a cavallo di due annualità, la possibilità di usare l’ISEE corrente quando ricorrono le condizioni di legge e il criterio di depurazione dell’ISEE dall’ammontare della NASpI già percepita, se rilevante ai fini del calcolo dell’indicatore. È infine necessario non aver fruito del NuovoRA per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente.

Durata e decorrenza

La prestazione spetta dal giorno successivo alla cessazione del periodo massimo indennizzabile della NASpI e può essere riconosciuta per un massimo di 6 mensilità.

Domanda, termini e regime transitorio

La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica, dal cittadino con PIN dispositivo, tramite patronato o tramite Contact Center INPS-INAIL, entro 30 giorni dal termine della NASpI. Per gli eventi compresi tra il 1° maggio 2015 e la pubblicazione della circolare, il termine di 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione della circolare stessa. Per i residenti in Provincia di Trento che abbiano già presentato domanda di ASDI è prevista l’istruttoria d’ufficio per la verifica del diritto al NuovoRA. La presentazione della domanda di NuovoRA vale anche come domanda di ASDI, poiché il modulo telematico contiene gli elementi utili alla verifica dei relativi requisiti.

Importo della prestazione e trattamento economico

L’importo giornaliero del NuovoRA è pari al 75% dell’ultima indennità giornaliera NASpI percepita, al netto degli ANF. In presenza di figli a carico l’importo è incrementato secondo la tabella 1 del decreto interministeriale 29 ottobre 2015. L’importo mensile si ottiene moltiplicando l’importo giornaliero per 30 giorni, con eccezione del mese di febbraio. Se il beneficiario possiede anche i requisiti per l’ASDI, il NuovoRA opera come integrazione fino a concorrenza del 75% dell’ultima indennità NASpI. Non sono previsti contribuzione figurativa né ANF, e i periodi di fruizione non sono utili per altre prestazioni previdenziali nazionali.

Sospensione, riduzione e decadenza

La disciplina ricalca quella dell’ASDI, con due elementi specifici: la soglia ISEE di 8.000 euro e il requisito della residenza nella PAT, che deve permanere per tutta la durata del beneficio. La sospensione interviene, tra l’altro, per mancato aggiornamento della DSU entro il 31 gennaio, per alcune ipotesi di nuova occupazione con contratto subordinato di durata inferiore a 6 mesi e per la scadenza dell’ISEE corrente se non viene presentata nuova DSU entro i termini. La riduzione è prevista per mancata presentazione o partecipazione alle convocazioni e iniziative del Centro per l’impiego, nonché per l’avvio di attività lavorativa subordinata o autonoma con redditi inferiori a determinate soglie, con riduzione dell’80% del reddito previsto e specifici obblighi di comunicazione. La decadenza scatta, tra l’altro, per perdita dello stato di disoccupazione, raggiungimento dei requisiti pensionistici o dell’assegno sociale, omesse comunicazioni di attività lavorativa, superamento della soglia ISEE, mancata presentazione della nuova DSU nei termini, omissione delle dichiarazioni reddituali sui redditi autonomi e violazione delle regole di condizionalità.

Finanziamento e rapporti economici con la PAT

L’INPS eroga i trattamenti nei limiti delle risorse anticipate e messe a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, che deve accreditare preventivamente la provvista sulla contabilità speciale della Direzione provinciale INPS di Trento. La PAT riconosce all’INPS € 12,33 per ciascuna erogazione mensile, a titolo di rimborso dei costi fissi e variabili. Il costo iniziale è definito sulla base di una stima dei beneficiari e sarà ricalcolato dopo il monitoraggio delle domande al 31 dicembre 2016, con eventuale conguaglio. Non sono previste anticipazioni a carico dell’INPS e, in caso di fruizione mista NuovoRA/ASDI, l’erogazione avviene a valere sui rispettivi fondi.

Regime fiscale, procedura e contenzioso

Il NuovoRA ha natura assistenziale ed è esente IRPEF ai sensi dell’art. 34, comma 3, del DPR n. 601/1973. Le domande sono istruite centralmente; l’INPS trasmette alla PAT le domande con esito positivo, la PAT convalida o non convalida e restituisce il relativo esito, dopo di che l’INPS dispone il pagamento. Sono previsti scambi informativi tra INPS e PAT per eventi che incidono su importo e diritto alla prestazione. I ricorsi amministrativi sono di competenza esclusiva della PAT, che è anche l’unico legittimato passivo nelle controversie giudiziarie; l’INPS non risponde di ritardi imputabili alla PAT nell’accredito della provvista.

Durata della convenzione e aspetti contabili

La convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2018, salvo proroga, e la PAT deve trasmettere entro tale termine gli elenchi dei beneficiari. L’INPS può completare i pagamenti anche oltre la scadenza per le domande pervenute nei termini. È previsto il recesso in qualunque momento tramite PEC con effetto dal 90° giorno. Sul piano contabile vengono istituiti specifici conti nella gestione GPZ per l’incasso della provvista, la liquidazione del NuovoRA, la ripartizione tra quota NuovoRA e quota ASDI, il rimborso dei costi di gestione e la rilevazione degli eventuali riaccrediti; la gestione degli indebiti resta in capo alla PAT.

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