Circolare numero 188 del 07-10-2016
1. Quadro normativo. 2. Direttive Ministeriali in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa, utile ai soli fini del diritto a pensione, da versare all’INPS. 3. Direttive ministeriali in merito al riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni/Enti locali non in regime di convenzione con l’Istituto. 4. Documentazione utile ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa. A) progetto; B) lavoratori; C) proroga, D) corresponsione dell’assegno. 5. Modalità operative per l’accreditamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le regole per l’accredito della contribuzione figurativa ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (LSU), distinguendo tra progetti finanziati con il Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione e progetti autofinanziati da Regioni ed enti locali. Vengono recepite le indicazioni ministeriali secondo cui, per i periodi dal 1° agosto 1995, la contribuzione figurativa utile solo al diritto a pensione non costituisce onere accessorio a carico degli enti utilizzatori. Sono inoltre precisati i requisiti documentali, le condizioni per il riconoscimento, il ruolo delle Regioni, le modalità di prova della continuità delle attività e le future procedure telematiche per la presentazione delle istanze all’INPS.
Accredito della contribuzione figurativa per lavoratori LSU in progetti autofinanziati o convenzionati
Accredito della contribuzione figurativa per LSU in progetti autofinanziati o convenzionati
La circolare disciplina l’accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (LSU), con particolare attenzione ai progetti finanziati con risorse diverse dal Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione e ai progetti autofinanziati dagli enti territoriali. Il documento recepisce le indicazioni ministeriali in materia di riparto degli oneri e chiarisce la documentazione necessaria, le condizioni per il riconoscimento e le future modalità operative telematiche.
Quadro normativo di riferimento
L’Istituto richiama l’evoluzione normativa sulla materia dei lavori socialmente utili, a partire dal D.Lgs. n. 468/1997, che consentiva a Regioni ed enti locali di destinare risorse proprie al finanziamento dell’assegno ASU tramite convenzioni con l’INPS. In precedenza, in favore dei lavoratori LSU, era riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 608/1996, utile fino al 31 luglio 1995 anche per la misura della pensione e, dal 1° agosto 1995, solo per il diritto a pensione.
Con l’abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 81/2000, il meccanismo è stato mantenuto per i soli LSU impegnati in progetti a carico del Fondo per l’Occupazione. Successivamente, per rispondere alle richieste di Regioni ed enti locali, sono state stipulate specifiche convenzioni approvate con schema deliberato dal C.d.A. n. 406/2000 e richiamate dalle circolari INPS n. 143/2000 e n. 97/2002.
Determinazione degli oneri a carico degli enti utilizzatori
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che il riconoscimento dei periodi "ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento" non comporta alcun onere contributivo. Per tale ragione, per i periodi di sussidio decorrenti dal 1° agosto 1995 non deve essere calcolata la contribuzione figurativa come onere accessorio.
Ne consegue che, laddove siano state stipulate convenzioni, gli oneri posti a carico delle Regioni e degli enti utilizzatori riguardano soltanto:
- il pagamento degli assegni ASU;
- gli eventuali assegni per il nucleo familiare (ANF);
- il costo del servizio di pagamento degli assegni svolto dall’INPS.
La determina presidenziale n. 154/2015, adottata il 9 dicembre 2015, ha modificato lo schema convenzionale recependo tali indicazioni e attribuendo i costi della contribuzione figurativa al fondo previdenziale che erogherà la pensione.
Limiti al rinnovo delle convenzioni
La circolare evidenzia che l’Istituto procede esclusivamente al rinnovo delle convenzioni già in essere con gli enti utilizzatori. Ciò in quanto, secondo la nota ministeriale n. 14/00124/2005, dal 11 luglio 2005 non possono essere stipulate nuove convenzioni, salvo proroghe di quelle già in corso. Tali proroghe, in ogni caso, non possono riguardare nuovi lavoratori.
LSU in progetti autofinanziati non convenzionati
La determina n. 154/2015 ha recepito anche le istruzioni ministeriali sul riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni ed enti locali non in regime di convenzione con l’INPS.
Il riconoscimento è ammesso per i lavoratori avviati in progetti autofinanziati, anche se:
- l’ente utilizzatore non è convenzionato con l’INPS;
- la convenzione è limitata a un periodo inferiore rispetto alla durata complessiva del progetto.
I progetti devono essere stati:
- stipulati ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 468/1997;
- approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000;
- eventualmente prorogati in seguito;
- gestiti con corresponsione diretta dell’assegno da parte dell’ente utilizzatore.
È inoltre necessario che l’attività si sia svolta senza soluzione di continuità, salvo le interruzioni previste dalla normativa vigente, da attestare con specifica dichiarazione di responsabilità dell’ente utilizzatore, da redigersi sul modello allegato 3.
Ruolo delle Regioni e individuazione dei lavoratori interessati
Il Ministero vigilante ha stabilito che spetta alle Regioni fornire all’Istituto i dati relativi agli LSU interessati dalle previsioni dell’art. 11 del D.Lgs. n. 468/1997, insieme a ogni altra informazione ritenuta utile dall’INPS per la gestione del riconoscimento contributivo.
Documentazione necessaria per l’accredito
L’accredito della contribuzione figurativa avviene su iniziativa degli enti utilizzatori, tramite richiesta riferita a singoli periodi annuali o infrannuali nei quali l’attività sia stata svolta senza soluzione di continuità. La circolare preannuncia una procedura telematica di prossimo rilascio.
Il progetto di utilizzo
Per il progetto è indispensabile acquisire la delibera di istituzione, che deve indicare:
- la data di avvio del progetto;
- la natura di autofinanziamento;
- l’invio alla Commissione Regionale per l’Impiego competente.
Se la Commissione ha approvato espressamente il progetto, va prodotta copia dell’atto. In caso di silenzio-assenso, l’ente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità che attesti l’invio del progetto e il decorso di 60 giorni senza rilievi.
Nel provvedimento dell’ente devono inoltre essere indicati:
- natura e contenuto delle attività;
- risultato da raggiungere;
- durata dell’attività dei lavoratori;
- durata e luogo di realizzazione del progetto.
Questi elementi servono a verificare la corrispondenza tra il progetto originario e l’attività concretamente svolta, nonché l’eventuale riconducibilità delle proroghe al progetto iniziale.
I dati relativi ai lavoratori
Ai fini dell’accredito, i lavoratori devono essere stati avviati all’attività LSU prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000. Per ciascun lavoratore occorre quindi documentare la data di avviamento e la continuità dell’attività rispetto al progetto originario.
La circolare precisa che la continuità non è compromessa da assenze durante le quali il lavoratore conserva lo status di LSU. Tuttavia, tali assenze devono essere documentate nella loro natura. L’ente utilizzatore deve dichiarare, sulla base degli atti d’ufficio, i periodi di assenza che non comportano la perdita dello status di LSU, mediante il modello allegato 3.
La dichiarazione deve essere resa dal dirigente o funzionario delegato e sarà soggetta ai controlli dell’INPS, anche a campione, ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione dichiarante deve conservare la documentazione di supporto. In ogni caso, il periodo di assenza, pur non facendo perdere lo status di LSU, deve essere escluso dall’accredito figurativo.
Proroghe del progetto
Se il progetto originario è stato prorogato, occorre allegare la delibera di proroga e il relativo atto di approvazione della Commissione Regionale per l’Impiego. Per ogni lavoratore devono risultare attività, mansioni, luogo e durata dell’attività, così da verificare che la proroga sia coerente con il progetto originario. Una volta verificata la validità della proroga, l’accredito avviene secondo le stesse regole previste per il progetto iniziale.
Corresponsione dell’assegno
L’accredito della contribuzione figurativa richiede anche la prova della previsione dell’assegno, normalmente contenuta nella delibera di approvazione del progetto, e la prova dei pagamenti mensili effettuati ai singoli lavoratori.
Poiché è prevista l’emissione del CUD per la certificazione dei compensi corrisposti per l’attività socialmente utile, l’accredito avverrà esclusivamente per i periodi certificati nel CUD annuale, sempre che risultino soddisfatte le condizioni relative a progetto, lavoratore e proroga.
Modalità operative e procedura telematica
La circolare anticipa che, con successivo messaggio, sarà comunicato il rilascio dell’applicativo per la trasmissione delle istanze di accredito tramite il sito istituzionale dell’INPS. La procedura consentirà:
- la trasmissione delle domande da parte degli enti utilizzatori;
- una comunicazione generica dell’esito all’ente istante (accoglimento, reiezione o accoglimento parziale);
- una comunicazione dettagliata all’assicurato con le motivazioni dell’esito.
Per accedere alla procedura, gli enti utilizzatori dovranno accreditarsi al portale INPS richiedendo il PIN presso le sedi territoriali. Il sistema consentirà la compilazione guidata di un file Excel con i dati richiesti, la sua conversione in XML e il successivo upload. L’applicativo segnalerà l’eventuale presenza di errori o scarti nel file trasmesso.
I file inviati correttamente saranno poi processati e le domande trasmesse alle sedi competenti, che procederanno all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi per i quali risulteranno integrati i requisiti previsti dalla circolare.
Punti principali
Quadro normativo e convenzioni
L’INPS ha storicamente corrisposto l’assegno ASU ai lavoratori LSU impiegati in progetti finanziati dal Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione, riconoscendo d’ufficio anche la contribuzione figurativa nei limiti previsti dalla normativa. L’art. 11 del D.Lgs. n. 468/1997 consentiva a Regioni ed enti locali di finanziare con risorse proprie gli oneri dell’assegno tramite convenzioni con l’Istituto. Successivamente, con l’abrogazione disposta dal D.Lgs. n. 81/2000, l’erogazione dell’assegno e il riconoscimento d’ufficio della contribuzione figurativa sono proseguiti solo per i progetti a carico del Fondo, mentre per i progetti autofinanziati sono state stipulate specifiche convenzioni, poi modificate con la determina presidenziale n. 154/2015.
Oneri a carico di Regioni ed enti utilizzatori
Le indicazioni del Ministero del Lavoro chiariscono che il riconoscimento dei periodi utili solo ai fini del diritto a pensione non comporta oneri contributivi per gli enti utilizzatori per i periodi decorrenti dall’1/08/1995. Di conseguenza, per le convenzioni in essere, gli oneri a carico di Regioni ed enti utilizzatori riguardano soltanto il pagamento degli assegni ASU, degli eventuali ANF e del costo del servizio di pagamento gestito dall’INPS. La circolare precisa inoltre che l’Istituto procede soltanto al rinnovo delle convenzioni già esistenti, poiché dal 11 luglio 2005 non è possibile stipularne di nuove, salvo proroghe delle convenzioni già in corso e senza coinvolgere nuovi lavoratori.
LSU in progetti autofinanziati non convenzionati
La determina n. 154/2015 recepisce anche la possibilità di riconoscere la contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte in progetti autofinanziati da Regioni, Province e Comuni non convenzionati con l’INPS, oppure convenzionati solo per periodi inferiori a quello complessivo di svolgimento delle attività. I progetti devono essere stati approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2000, possono essere stati successivamente prorogati e devono prevedere che l’assegno sia corrisposto direttamente dall’ente utilizzatore. È inoltre necessario che l’attività si sia svolta senza soluzione di continuità, salvo le ipotesi previste dalla normativa, da attestare con dichiarazione di responsabilità dell’ente utilizzatore.
Documentazione richiesta per l’accredito
L’accredito della contribuzione figurativa avviene su iniziativa degli enti utilizzatori, che devono presentare richieste per singoli periodi annuali o infrannuali in cui l’attività sia stata svolta in modo continuo. La domanda deve essere corredata da documentazione relativa al progetto, ai lavoratori, a eventuali proroghe e alla corresponsione dell’assegno. Per il progetto serve la delibera di istituzione con l’indicazione dell’autofinanziamento e dell’invio alla Commissione Regionale per l’Impiego; se non vi è un provvedimento espresso, l’ente deve attestare l’avvenuto invio e il decorso dei 60 giorni del silenzio-assenso. Per i lavoratori deve risultare la data di avviamento, la continuità dell’attività e la natura delle eventuali assenze compatibili con lo status di LSU. In caso di proroga, occorre la delibera di proroga e la relativa approvazione. Per l’assegno è necessaria la prova della previsione e dei pagamenti mensili; l’accredito avverrà solo per i periodi certificati nel CUD annuale.
Modalità operative e futura procedura telematica
La circolare anticipa che con successivo messaggio sarà rilasciato un applicativo per la trasmissione telematica delle istanze da parte degli enti utilizzatori, tramite il portale INPS. L’applicativo consentirà una comunicazione generica dell’esito all’ente (accoglimento, reiezione o accoglimento parziale) e una comunicazione dettagliata all’assicurato con le motivazioni. Gli enti dovranno accreditarsi sul portale richiedendo il PIN presso le sedi INPS. La procedura prevede la compilazione guidata di un file Excel, la sua conversione in XML e l’invio tramite upload; il sistema segnalerà eventuali errori o scarti, mentre le domande correttamente inviate saranno lavorate dalle sedi competenti per l’accredito dei periodi riconosciuti validi.
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