Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 190 del 19-10-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Federtarziario e Confimea (CFC) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 20 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Federtarziario e Confimea (CFC) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono descritte le modalità di riscossione congiunta ai contributi obbligatori, la gestione delle deleghe e delle revoche tramite portale e documentazione cartacea, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le regole su durata, rinnovo e recesso. Sono inoltre indicate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-CFC per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-CFC per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà attuazione alla convenzione stipulata il 20 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Federtarziario e Confimea (CFC), finalizzata alla riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai p.c.c.f. Il documento disciplina in modo puntuale modalità operative, gestione delle deleghe, profili economici, tutele dell’Istituto, durata del rapporto convenzionale e relative registrazioni contabili.

Ambito della convenzione e natura della riscossione

La convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ed è stata approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015. La riscossione del contributo associativo avviene insieme alla riscossione dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. L’INPS, nell’avviso di pagamento rivolto ai contribuenti, indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.

È espressamente chiarito che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’Istituto non assume alcun obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione è tenuta a trasmettere all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati degli associati per i quali richiede la riscossione della quota tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali". Devono essere inseriti anche i nominativi di coloro che abbiano revocato l’adesione o dichiarato di non voler più corrispondere la quota associativa.

Parallelamente all’inserimento telematico, l’associazione deve inviare alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate da copia del documento di identità e sottoscritte secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le strutture territoriali procedono quindi alla validazione delle deleghe acquisite tramite il portale, sulla base del riscontro con la documentazione cartacea ricevuta.

In presenza di due o più deleghe presentate dallo stesso soggetto a favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente, salvo che quella successiva contenga la revoca espressa della precedente.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra associato e associazione. Ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve quindi essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto provvede all’acquisizione della revoca.

Profili economici e costi del servizio

I costi del servizio erano già stati attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in oggetto sono previsti i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: 2,20 euro, una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: 1,99 euro;
  • gestione singolo modello F24: 0,17 euro.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione scritta. Dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e facoltà dell’INPS

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti già pendenti o già eseguiti alla data di stipula.

Per le controversie relative all’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie riguardanti questioni attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o in caso di perdita dei requisiti di legge per la stipula della convenzione. Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione resta valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, mediante PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di essere efficace alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può comunque recedere con comunicazione scritta da far pervenire all’altra, tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, allegando l’eventuale documentazione di supporto. La sede del sindacato è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto del sindacato CFC è istituito il conto GPN25173, relativo ai contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. riscossi per conto del sindacato.

Sono inoltre istituiti i conti:

  • GPN35173, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto del sindacato;
  • GPN11173, per il debito verso Confederazione Federtarziario e Confimea (CFC) per i contributi associativi riscossi per suo conto.

La tenuta e definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’allegato n. 2 riporta la variazione al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto della convenzione e modalità di riscossione

La convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015, riguarda la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.). La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. È precisato che tale modalità non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe sindacali

L’associazione deve trasmettere all’INPS, sotto la propria responsabilità, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro che abbiano revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. Contestualmente all’inserimento telematico, devono essere inviate alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee, con copia del documento d’identità e sottoscrizione secondo il fac-simile concordato con l’INPS. In caso di più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni diverse, produce effetti la prima pervenuta all’ufficio competente, salvo che la successiva contenga revoca espressa della precedente. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con quelle cartacee ricevute.

Revoca della delega e rapporti associativi

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione; quindi ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio, già attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati come segue: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, importo una tantum annuale di 2,20 euro; gestione revoca deleghe sindacali, 1,99 euro; gestione singolo modello F24, 0,17 euro. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture a essa associate, inclusi pignoramenti già in corso o eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge; può altresì recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a suo danno.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto. La sede del sindacato è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma.

Istruzioni contabili

Per rilevare contabilmente le trattenute dei contributi associativi effettuate per conto del sindacato CFC, viene istituito il conto GPN25173. Sono inoltre istituiti i conti GPN35173, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto del sindacato, e GPN11173, per il debito verso il sindacato per i contributi riscossi per suo conto. La gestione dei rapporti finanziari con l’associazione è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. L’allegato n. 2 contiene la variazione al piano dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.