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Circolare

Circolare numero 191 del 19-10-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della convenzione del 20 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) per la riscossione, tramite F24, dei contributi associativi degli iscritti. Sono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione e revoca delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la tutela dei dati personali, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-CFC per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

Convenzione INPS-CFC per la riscossione dei contributi associativi

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata il 20 luglio 2016 tra INPS e Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Il documento definisce modalità operative, gestione delle deleghe, revoche, costi, responsabilità delle parti, durata dell’accordo e riflessi contabili.

Ambito e modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, insieme ai contributi in cifra fissa trimestrale riscossi ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti evidenzia l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.

Le informazioni sono consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:

  • Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
  • Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo. Devono essere inoltre indicati i nominativi di coloro per i quali è intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.

Le deleghe alla riscossione devono essere presentate anche alla Struttura INPS territorialmente competente, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • accompagnata da copia di un valido documento di identità.

Le scadenze indicate sono:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso.

La delega presentata dopo il 19 febbraio produce effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe alla riscossione per associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile alle strutture territorialmente competenti il contenuto dei flussi telematici, affinché provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS declina ogni responsabilità nei casi in cui flussi telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La convenzione afferma che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dal singolo associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto:

  • acquisisce la revoca in procedura;
  • comunica contestualmente la revoca all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.

La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. In questo caso l’INPS comunica tempestivamente all’associazione interessata l’avvenuta revoca della revoca.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati con Determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in oggetto sono previsti i seguenti importi:

  • € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, una tantum annuale;
  • € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali;
  • € 0,17 per gestione singolo modello F24;
  • € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; a seguito di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nei casi di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’associazione stipulante si impegna inoltre, in caso di controversie giudiziarie relative o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
  • per perdita, da parte dell’associazione sottoscrivente, dei requisiti richiesti dalla legge per la stipula della convenzione.

Resta salva anche la facoltà dell’INPS di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano ravvisabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare, per quanto di rispettiva competenza, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente di essere valida ed efficace alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Resta comunque salva la facoltà di recesso per ciascuna delle parti, da esercitarsi con comunicazione scritta da inviare all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC.

L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione di supporto.

La sede del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC) è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24, per conto del sindacato CFC, è istituito il conto:

  • GPA25576 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC).

Il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.

Sono inoltre istituiti i seguenti nuovi conti:

  • GPA35576 – Accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC);
  • GPA11576 – Debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato Confederazione Federterziario e Confimea (CFC).

Tali conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.

Punti principali

Oggetto e modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo per le associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Sull’avviso di pagamento è indicato l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria; le informazioni sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva da parte dell’Istituto.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione deve trasmettere all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati e le revoche ricevute alle scadenze indicate (30 settembre, 15 novembre, 18 gennaio e 12 febbraio per i flussi; 15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio per le deleghe cartacee alla struttura territoriale competente). Le deleghe devono essere sottoscritte dal singolo associato e corredate da documento d’identità valido. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se pervengono più deleghe per associazioni diverse, l’INPS non ne considera nessuna ai fini della riscossione. La convalida è effettuata dalle strutture territoriali sulla base dei flussi resi disponibili dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione, per cui le comunicazioni relative devono essere rivolte all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la registra e la comunica all’associazione via PEC; la revoca opera dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca prima di tale scadenza. Anche in questo caso l’INPS informa tempestivamente l’associazione.

Costi del servizio

Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: € 2,20 per gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per gestione revoca deleghe sindacali, € 0,17 per gestione singolo modello F24, € 0,17 per riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con il sistema UNIEMENS. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e consente all’associazione di recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere la convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza. La sede del sindacato è indicata in via Cesare Beccaria n. 16, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati con F24 per conto del sindacato CFC è istituito il conto GPA25576. Sono inoltre istituiti i conti GPA35576 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPA11576 per il debito per contributi associativi. Il conto GPA25576 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre i nuovi conti sono movimentati dalla Direzione Generale che gestisce direttamente i rapporti finanziari con l’associazione.

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