Circolare numero 189 del 19-10-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati (CONF.A.L.P.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 3 agosto 2016 tra INPS e CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono descritte le modalità di riscossione congiunta ai contributi obbligatori, la gestione telematica e cartacea delle deleghe, le regole per revoca e priorità delle deleghe, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la disciplina privacy, la durata della convenzione e le istruzioni contabili con istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-CONF.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 3 agosto 2016 tra INPS e Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati (CONF.A.L.P.) per la riscossione dei contributi associativi relativi alle aziende assuntrici di manodopera e ai piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.). Il documento disciplina le modalità operative della riscossione, la gestione delle deleghe sindacali, i profili economici, le clausole di salvaguardia, la protezione dei dati personali, la durata del rapporto convenzionale e le relative scritture contabili.
Ambito della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ed è stata approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015. La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’Istituto indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.
La circolare precisa che la riscossione insieme ai contributi obbligatori non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione, sotto la propria responsabilità, deve trasmettere all’INPS Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, tramite Internet e attraverso il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute. Deve inoltre comunicare i nominativi di coloro che abbiano revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota associativa.
Contestualmente all’inserimento dei dati nel portale, l’associazione deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee, corredate di copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’INPS. Le strutture territoriali procedono alla validazione delle deleghe acquisite tramite il portale, verificandole con la documentazione cartacea ricevuta.
Se pervengono due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di associazioni sindacali diverse, ha efficacia la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente. Fa eccezione l’ipotesi in cui la delega successiva contenga una revoca espressa di quella già acquisita.
Revoca della delega e rapporti tra associato e associazione
La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione. Di conseguenza, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca. Il sistema convenzionale, dunque, ammette la gestione diretta della revoca da parte dell’Istituto quando la volontà del contribuente gli venga comunicata senza passare dall’associazione.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi, già attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:
- € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione della code line, con periodicità indicata come una tantum annuale;
- € 1,99 per la gestione delle revoche delle deleghe sindacali;
- € 0,17 per la gestione del singolo modello F24.
L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta. Dopo tale comunicazione, l’associazione ha facoltà di recedere dalla convenzione entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e controversie
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto non risponde delle conseguenze di eventuali pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche quando tali pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente nel giudizio dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, dietro presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula. Resta inoltre fermo il potere di recesso unilaterale dell’INPS nei casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata della convenzione, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve presentare domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza della richiesta, la convenzione cessa automaticamente di avere validità ed efficacia alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle parti, da esercitare con apposita comunicazione scritta da inviare all’altra parte mediante raccomandata A/R oppure PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, trasmettendo l’eventuale documentazione di supporto.
Nella circolare è indicata anche la sede del sindacato CONF.A.L.P., situata in Via Pizzi n. 7, Barletta (BT).
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto di CONF.A.L.P., viene istituito il conto GPN25174, denominato per i contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari riscossi per conto del sindacato.
Sono inoltre istituiti i seguenti conti per il completamento delle operazioni contabili da parte della Direzione Generale:
- GPN35174, per l’accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto di CONF.A.L.P.;
- GPN11174, quale debito verso CONF.A.L.P. per i contributi associativi riscossi per suo conto.
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con il sindacato sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
INPS e CONF.A.L.P. hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334 e della determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. La riscossione avviene insieme a quella dei contributi obbligatori, secondo le relative modalità, con indicazione nell’avviso di pagamento dell’importo della quota associativa e dell’associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non impone all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’associazione deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o non intendono più pagare la quota. Contestualmente, deve far pervenire alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee sottoscritte, con copia del documento d’identità e secondo il fac-simile concordato con l’Istituto. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche mediante riscontro con i documenti cartacei ricevuti. Se pervengono più deleghe dallo stesso soggetto in favore di associazioni diverse, produce effetti la prima delega acquisita dall’ufficio territoriale, salvo che la successiva contenga espressa revoca della precedente.
Revoca della delega e rapporti associativi
La circolare precisa che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra associato e associazione, e che ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega di riscossione, procede all’acquisizione della revoca stessa.
Costi del servizio e facoltà di recesso
I costi del servizio, attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in: € 2,20 per la gestione delle nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale), € 1,99 per la gestione della revoca delle deleghe sindacali e € 0,17 per la gestione del singolo modello F24. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e, dopo tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, dietro presentazione di nota specifica. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, acronimo o logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti previsti dalla legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si obbligano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque prevista la facoltà di recesso per entrambe le parti, con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute viene istituito il conto GPN25174 per i contributi associativi riscossi per conto di CONF.A.L.P. Sono inoltre istituiti i conti GPN35174 per l’accreditamento dei contributi e GPN11174 per il debito verso CONF.A.L.P. relativo ai contributi riscossi per suo conto. La gestione dei rapporti finanziari con l’associazione è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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