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Sentenza

Sentenza n. 1410/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero a provvedere. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 27 febbraio 2024, anche mediante PEC all'indirizzo indicato dal Ministero, ed era passata in giudicato, come attestato il 10 luglio 2025. Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. L'amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, senza tuttavia adempiere al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando l'esistenza di un giudicato esecutivo, la regolare notificazione della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni e il perdurante inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza del Tribunale ordinario entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, con incarico di provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. I compensi e le spese dell'attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre spese generali e accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del Tribunale ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri esercitabili per assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola relativa all'imputazione all'amministrazione delle spese e dei compensi dell'attività commissariale, prevista per l'ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto il comma 8 dell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, richiamato per l'imputazione delle spese commissariali.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dopo la notificazione della pronuncia e il decorso del termine di moratoria previsto dalla legge.
  • Accertati il giudicato e il perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio quando siano indispensabili per adempiere alla condanna.
  • La disposizione che pone a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'attività commissariale può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, non soltanto a quelle derivanti da decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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