Sentenza n. 340/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento del 7 agosto 2024 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia per lavoro stagionale e titolare di un permesso valido dal 27 dicembre 2022 al 4 agosto 2023, aveva chiesto il rinnovo del titolo l’8 agosto 2023 e, successivamente, la conversione in permesso per lavoro subordinato il 4 dicembre 2023. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia aveva rigettato la domanda ritenendo che, alla data della richiesta di conversione, il ricorrente non fosse in possesso di un permesso di soggiorno valido e che non risultasse documentata l’attivazione del corretto iter per il rinnovo o la conversione. Con il primo motivo il ricorrente chiedeva la rimessione in termini per impugnare il diniego, deducendo l’omessa traduzione del provvedimento e la sua notificazione al solo datore di lavoro, in violazione dell’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999. Con il secondo motivo contestava la motivazione del diniego, sostenendo che il permesso rilasciato il 27 dicembre 2022 gli consentisse di soggiornare regolarmente per dodici mesi e che, entro tale periodo, egli avesse prima chiesto il rinnovo e poi presentato tempestivamente la domanda di conversione.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito della sospensione cautelare dell’efficacia del diniego e dell’ordine di riesame, l’Amministrazione ha adottato il provvedimento del 26 marzo 2025 con cui ha rilasciato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il TAR ha ritenuto che tale sopravvenienza, pur non essendo integralmente satisfattiva perché il ricorrente aveva chiesto anche il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, facesse venir meno l’interesse concreto e attuale alla coltivazione dell’impugnazione del precedente diniego. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame nel merito dei motivi relativi alla rimessione in termini, alla traduzione, alla notificazione e alla validità o tempestività della domanda di conversione. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della compensazione già disposta nella fase cautelare e dell’assenza di ulteriore attività difensiva del ricorrente.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenienza del nulla osta alla conversione ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente a proseguire l’impugnazione del diniego, determinando l’improcedibilità del ricorso.
art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999
Norma richiamata dal ricorrente in relazione all’obbligo di traduzione e alle modalità di comunicazione del provvedimento; la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73 c.p.a.
Norma richiamata in relazione alla memoria depositata dall’Amministrazione dopo il riesame; non reca, nella decisione, una specifica interpretazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento favorevole sostanzialmente idoneo a soddisfare l’interesse azionato può determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando non sia integralmente satisfattiva della domanda originaria, se il ricorrente non conserva più un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto impugnato.
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riesamina la posizione dell’interessato e adotta un atto favorevole incompatibile con la permanenza degli effetti lesivi dell’atto originariamente impugnato, il giudice può dichiarare l’improcedibilità senza esaminare i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento precedente.
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