Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 416/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e/o per casi speciali ex art. 18-ter T.U.I.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Lucca ha rigettato la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e/o di un permesso per casi speciali, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il TAR ha rilevato che la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale, allo stato degli atti, non sembra compromettere gli interessi pubblici sottesi al provvedimento. Ha inoltre precisato che la valutazione sulla sussistenza del diritto al rilascio del permesso per casi speciali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività del decreto di rigetto. La misura è stata concessa nei limiti derivanti dalla valutazione cautelare: la permanenza del ricorrente in Italia non appare, allo stato, incompatibile con la tutela degli interessi pubblici perseguiti dal provvedimento. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso e lascia impregiudicata ogni ulteriore valutazione. Quanto alla pretesa al rilascio del permesso per casi speciali, il TAR ha dichiarato che la relativa valutazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. È stata fissata per il merito l'udienza pubblica del 23 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha sospeso l'esecutività dell'atto impugnato.

  • art. 18-ter d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di permesso di soggiorno per casi speciali; il TAR ha precisato che la valutazione sul diritto al suo rilascio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'esecutività di un provvedimento di rigetto può essere accordata quando la permanenza dello straniero sul territorio nazionale non risulti, allo stato degli atti, idonea a compromettere gli interessi pubblici sottesi al provvedimento.
  • La questione relativa alla sussistenza del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.