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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 5942 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva confermato l'invalidità dell'avviso di recupero di crediti d'imposta previsto dalla legge n. 388 del 2000. L'Ufficio sosteneva che il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 non fosse applicabile agli avvisi di recupero di crediti d'imposta e che, comunque, la sua violazione non comportasse la nullità o l'invalidità dell'atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'invalidità dell'avviso notificato prima della scadenza del termine dilatorio. Ha ritenuto applicabile l'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente anche agli avvisi di recupero di crediti d'imposta, in quanto sostanzialmente equiparabili agli avvisi di accertamento. L'emissione anticipata dell'atto determina l'illegittimità dello stesso, salvo che l'Ufficio dimostri l'esistenza di specifiche ragioni di urgenza effettive e concrete. Le spese del giudizio sono state compensate, anche in considerazione del fatto che il principio applicato era stato recentemente chiarito dalle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7

    È la disposizione richiamata in relazione ai crediti d'imposta oggetto dell'avviso di recupero. L'atto di recupero, per la sua funzione impositiva, è stato considerato sostanzialmente equiparabile a un avviso di accertamento.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente

    L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.

    Dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica, il contribuente deve disporre di sessanta giorni per presentare osservazioni e richieste. L'Amministrazione non può emettere l'atto prima della scadenza, salvo che provi una concreta e specifica urgenza. La violazione comporta l'illegittimità dell'atto, anche quando si tratta di un avviso di recupero di credito d'imposta.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 18184 del 2013

    Il termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, quale espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.

    Il termine dilatorio tutela il contraddittorio preventivo e il diritto del contribuente a interloquire con l'Amministrazione prima dell'adozione dell'atto impositivo. L'urgenza deve essere effettiva, riferita alla situazione concreta ed esistente al momento dell'emissione.

  • Cassazione, sentenza n. 15634 del 2014

    Il principio delle Sezioni Unite è stato applicato specificamente agli avvisi di recupero di crediti d'imposta, ritenuti sostanzialmente assimilabili agli avvisi di accertamento ai fini dell'applicazione del termine dilatorio.

Massime di principio

  • Quando un atto dell'Amministrazione finanziaria è preceduto da accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente e viene rilasciato un processo verbale di chiusura, occorre normalmente rispettare il termine di sessanta giorni prima di emettere l'atto impositivo.
  • Il termine dilatorio può applicarsi anche ad atti denominati avvisi di recupero, se questi hanno sostanzialmente natura impositiva e producono effetti analoghi a quelli di un avviso di accertamento.
  • L'emissione dell'atto prima della scadenza del termine rende l'atto illegittimo, salvo che l'Amministrazione dimostri specifiche ragioni di urgenza effettive e concrete.
  • La semplice indicazione formale di motivi di urgenza nell'atto non è sufficiente: l'Ufficio deve provare che l'urgenza esisteva realmente al momento dell'emissione.
  • In una controversia analoga, il contribuente dovrebbe verificare la data del processo verbale, la data di emissione dell'atto e l'eventuale prova fornita dall'Amministrazione circa l'urgenza.

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