Cassazione Penale, Sentenza n. 1734/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cassitti impugnava per violazione di legge e vizio di motivazione: sosteneva che non poteva essere applicato il concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) perché uno dei reati (tentata estorsione) era aggravato dal "metodo mafioso" e che la Corte aveva poi aumentato la pena base avvalendosi di un'aggravante relativa a un reato satellite, violando il principio secondo cui le aggravanti si confrontano solo rispetto al reato considerato come più grave. Il Procuratore Generale contestava l'assoluzione di Antoniello per carenza di motivazione rafforzata, lamentando una valutazione sommaria e la mancata disamina dettagliata delle intercettazioni e del complesso probatorio.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Cassitti il Collegio ha ritenuto che il motivo relativo alla preclusione del concordato (art. 599-bis) fosse stato dedotto in astratto senza indicare un concreto interesse all'annullamento della decisione; inoltre i rilievi sulla determinazione della pena nell'ambito del concordato in appello sono inammissibili in cassazione, salvo che la pena risultasse illegale. Per il Procuratore Generale il ricorso è stato ritenuto generico e non sufficientemente specifico: la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata e rafforzata nell'assolvere Antoniello, avendo esaminato e disatteso criticamente le argomentazioni del primo giudice e considerato le intercettazioni nel loro contesto. Cassitti è stato condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Il Collegio ha richiamato il divieto di impugnare in cassazione profili rinunciati con il concordato in appello: il ricorso è inammissibile se non è dimostrato un interesse concreto e specifico ad ottenere l'annullamento della sentenza che ha recepito il concordato, anche quando il concordato riguarda reati per i quali vi sono esclusioni normative.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata in relazione alla circostanza aggravante collegata al metodo mafioso: la Corte ha valutato l'incidenza dell'aggravante nel quadro della comparazione delle pene e ha spiegato come, nel concordato, rilevi il risultato finale della determinazione della pena più che gli eventuali errori intermedi di calcolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (euro 3.000) nei confronti del ricorrente Cassitti per i profili di colpa nella proposizione del ricorso in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nel discutere i vizi di motivazione: la Corte osserva che i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, sono in rapporto di alternatività e che il ricorso del Procuratore era generico e non ha specificamente correlato i motivi di impugnazione con le ragioni della sentenza impugnata.
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione contro sentenze che recepiscono un concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) sono inammissibili se il ricorrente non dimostra un interesse concreto e specifico a ottenere l'annullamento: non basta lamentare in astratto la illegittimità del concordato.
- Le doglianze sulla determinazione della pena nell'ambito di un concordato in appello sono in genere non sindacabili in Cassazione salvo che la pena risultante sia illegale (fuori dai limiti edittali o espressamente contraria alla legge): conta il risultato finale pattuito, non gli eventuali passaggi intermedi di calcolo.
- Quando la Corte d'appello riforma in senso assolutorio una sentenza di primo grado è richiesta una motivazione "rafforzata": il giudice d'appello deve, almeno sinteticamente, riesaminare il materiale probatorio ritenuto decisivo dal primo giudice e spiegare le ragioni della diversa conclusione; tuttavia la IA non può confondere motivi generici di dissenso con una reale carenza motivazionale.
- Il Procuratore Generale (o qualsiasi appellante) deve formulare censure specifiche e ben correlate alle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; i rilievi meramente generici o non confrontati con la motivazione avversata sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
- Proporre ricorsi infondati o poco specifici espone il ricorrente a condanne alle spese e, se ravvisata colpa, a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.: attenzione dunque a valutare l'utile giuridico concreto dell'impugnazione prima di proporla.
- Nel giudizio di comparazione delle circostanze (tra reati concorrenti o continuazione), le aggravanti e attenuanti devono essere applicate con riguardo al reato considerato come più grave; contestazioni che travalicano questo principio rischiano di essere considerate questioni interne al calcolo della pena non sindacabili in cassazione se il risultato finale è nei limiti di legge.
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