Sentenza n. 1162/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della nota prot. n. 33099 del 31 dicembre 2020, avente ad oggetto “Aggiornamento tariffario per l'anno 2021”, adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ricevuta dalla concessionaria autostradale in pari data, con la quale è stato disposto che “in considerazione di quanto disposto dall'art. 14 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 <Milleproroghe>, la variazione applicabile con decorrenza 1° gennaio 2021 risulta pari allo zero percento (0,00%)”; - della nota prot. 0000013 del 2 gennaio 2021, avente ad oggetto “Aggiornamento tariffario per l'anno 2021” adottata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ricevuta dalla concessionaria autostradale in pari data, con la quale è stato precisato che “la sospensione dell'adeguamento per le tariffe autostradali decorrente dalla data del 1 gennaio 2021 è stata disposta dall'art. 13 del Decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 <milleproroghe> pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323”; - della nota prot. 4211 del 17 febbraio 2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riscontrato l'istanza di accesso formulata dalla società ricorrente; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. 3608 dell'11 febbraio 2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proceduto, tra l'altro, “alla notifica, sul sistema SIVCA, della spesa ritenuta ammissibile unitamente alle motivazioni delle variazioni regolatorie apportate”; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, quand'anche sconosciuto, nonché per l'accertamento dei diritti ed interessi della società ricorrente nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed afferente il contenuto patrimoniale ed economico del relativo rapporto concessorio (Schema di convenzione unica sottoscritta dalla Società ricorrente e da ANAS S.p.A., il 7 novembre 2007, divenuta efficace, ope legis, in forza dell'art. 8 duodecies del decreto legge n. 59 del 2008, coordinato con la legge di conversione n. 101 del 2008, integrata e modificata con Atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data 15 giugno 2016).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note ministeriali di sospensione dell'adeguamento delle tariffe autostradali per l'anno 2021, nonché atti connessi e riscontro all'istanza di accesso
Esito
La controversia
La concessionaria autostradale ha impugnato le note ministeriali del 31 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021 con cui era stata disposta, in applicazione del decreto-legge n. 183 del 2020, la variazione tariffaria pari a zero per l'anno 2021 e la sospensione dell'adeguamento delle tariffe autostradali. Sono stati inoltre impugnati il riscontro ministeriale a un'istanza di accesso e, per quanto occorrer potesse, la nota relativa alla spesa ritenuta ammissibile e alle variazioni regolatorie. La ricorrente ha chiesto anche l'accertamento dei diritti e degli interessi derivanti dalla convenzione di concessione autostradale, con riferimento al contenuto patrimoniale ed economico del rapporto concessorio. Nel corso del giudizio, il 10 novembre 2025, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale; le amministrazioni resistenti hanno dichiarato di non opporsi.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e, considerata la non opposizione delle amministrazioni resistenti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non vi è stata una decisione nel merito sulla legittimità delle note ministeriali, sulla sospensione dell'adeguamento tariffario o sulle pretese patrimoniali derivanti dalla convenzione di concessione. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso, non opposta dalle amministrazioni resistenti, determina l'estinzione del processo.
art. 13 d.l. 183/2020
È richiamato negli atti impugnati quale base normativa della sospensione dell'adeguamento delle tariffe autostradali dal 1° gennaio 2021; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
art. 14 d.l. 183/2020
È richiamato nella prima nota impugnata quale base normativa dell'applicazione di una variazione tariffaria pari a zero; il TAR non ne ha esaminato nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se formalizzata dal difensore munito di mandato speciale e non opposta dalle parti resistenti, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati né le eventuali domande di accertamento connesse.
- Le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione sia richiesta concordemente dalle parti.
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